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Glossario: lettera C


camper
Il camper è classificato dal Codice della strada come «autocaravan» ed è incluso tra gli «autoveicoli».
capacità residua
È un concetto per il quale ci si concentra «non tanto sulle limitazioni derivanti dalla disabiltà, quanto piuttosto sulle capacità che la persona può ancora mettere in gioco e su quelle che, seppur compromesse, possono essere adeguatamente recuperate e valorizzate, spostando così l'attenzione anche sulla qualità e quantità di assistenza che può essere necessaria per i singoli individui con disabilità». La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 esprime l'esigenza di valutare la cosiddetta "capacità residua" della persona con disabilità. L'espressione "capacità residua" significa ciò che la persona è effettivamente in grado di compiere. Tale "capacità" «è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. Tantomeno ha un valore […] negativo […], quanto piuttosto assume il significato di una capacità umana diversa da quelle ritenute normali, da individuare e da valorizzare».

(Da: www.provincia.padova.it).
caravan
Il caravan è un rimorchio attrezzato per uso campeggio in cui è vietato soggiornarvi in marcia. È detto anche «roulotte».
cardiologia
«Branca della medicina interna che studia gli aspetti anatomo-funzionali e fisiopatologici del cuore e dell'apparato cardiocircolatorio».

(Da: www.sanihelp.it).
carta di soggiorno

Vedere sotto «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

casa famiglia

 La casa-famiglia è una struttura di accoglienza che si pone come alternativa agli istituti. Si caratterizza per il « numero ridotto di persone accolte, per garantire che i rapporti interpersonali siano quelli di una famiglia. La casa deve avere le caratteristiche architettoniche di una comune abitazione familiare […] e deve essere radicata nel territorio, deve, cioè, usufruire dei servizi locali (negozi, luoghi di svago, istruzione) e partecipare alla vita sociale della zona collaborando con le strutture pubbliche e private».  (Da: www.wikipedia.org).

case management

Il case management è un processo collaborativo che attraverso la comunicazione e l'uso delle risorse disponibili è volto alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica delle opportunità e dei servizi per rispondere ai bisogni dell'individuo, in modo da garantire la qualità dell'assistenza e il controllo dei costi.

Vedere anche «case manager» e «presa in carico».

case manager

Il case manager è individuato prioritariamente nella figura dell'assistente sociale del Centro di Salute (CdS) ed è responsabile della presa in carico della persona, della continuità dell'erogazione delle prestazioni e della globalità dell'intervento.

Vedere anche «case management».

casi complessi
La ASL n. 4 di Terni definisce casi complessi quelle situazioni che necessitano dell'attivazione di due o più servizi della rete e/o che necessitano, nell'ambito del loro piano assistenziale, di interventi intensivi, continuativi e globali.
categorie protette

Vengono definite «categorie protette» le persone che, a causa di una condizione personale, sociale o familiare, necessitano di una “protezione” aggiuntiva da parte dello Stato rispetto agli altri cittadini nell’accesso al lavoro.

Rientrano nelle categorie protette: le persone che hanno un riconoscimento di invalidità civile, invalidità per lavoro, invalidità per servizio e invalidità di guerra; persone non vedenti, persone sordomute, profughi, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, orfani e coniugi superstiti di deceduti sul lavoro, in guerra o per servizio.

La normativa di riferimento è la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (collegamento a sito esterno), che affida il compito di provvedere all’inserimento professionale delle categorie di cui sopra (ad eccezione delle vittime del terrorismo che seguono una procedura diversa) ai Centri per l’Impiego provinciali, individuati dalle singole Regioni, i quali provvedono ad un avviamento numerico (pubblicazione di bandi riservati ai lavoratori iscritti al collocamento mirato della provincia e relativa graduatoria da cui attingono le amministrazioni previa verifica dell’idoneità professionale al profilo individuato).

Per le vittime del terrorismo, la normativa di riferimento è la Legge n. 407 del 23 novembre 1998 e s.m.i., «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

catetere vescicale
È un «sottile tubicino di plastica, internamente cavo, utilizzato per lo svuotamento della vescica. Generalmente sono fatti in polivinilcloruro (PVC) e ne esistono varie misure e lunghezze diverse a seconda che il catetere sia per uomo, donna o bambino».

(Da: www.coloplast.it).
cateteri vescicali
Vedere sotto «catetere vescicale».
CdS
Vedere sotto «Centro di Salute (CdS)».
Ce.S.Vol.
La parola «Ce.S.Vol.» è uno degli acronimi che indica i «Centri di Servizio per il Volontariato». In Umbria, è adoperato per indicare il Centro Servizi di Terni. Per quello di Perugia, è indicato l'acronimo «CESVOL».
cecità

È affetta da cecità la persona priva della capacità visiva. La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 opera un classificazione tecnico-scientifica della riduzione dei livelli di funzionamento della vista come segue:

La cecità può essere:

  • acquisita: legata ad alterazione di carattere ereditario;
  • congenita: legata ad affezioni materne fetali;
  • mono-laterale: di un solo occhio;
  • bilaterale: di entrambi gli occhi.

In rapporto al tipo di lesione, inoltre, si distinguono:

  • la «cecità sensoriale», dovuta a lesione retiniche (retinite, degenerazione retinica, emorragie, tumori retinici, traumi), che non permettono di percepire gli stimoli luminosi;
  • la «cecità di conduzione» provocata da lesioni o alterazioni dei nervi ottici a causa di traumi, tumori, flogosi e via dicendo;
  • la «cecità corticale», dovuta al lesioni dei centri cerebrali corticali della visione, che possono essere causate da emorragie, emboli, tumori, e così via, per cui viene a mancare la capacità di ricezione cerebrale dello stimolo visivo.

In relazione alla durata, la cecità può essere:

  • temporanea: suscettibile di guarigione;
  • definitiva: nelle affezioni di tipo congenito e nelle lesioni locali inguaribili.


TABELLE MINISTERIALI:
Il calcolo delle percentuali di invalidità civile per coloro che sono affetti da cecità è regolato dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992. Le specifiche norme che istituiscono provvidenze peculiari per i ciechi utilizzano la seguente distinzione:


RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici».

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - del 5 febbraio 1992, «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti».

cecità assoluta
Vedere: «cecità» o «ciechi assoluti».
cecità parziale
Vedere: «cecità» o «ciechi parziali».
cecità totale
Vedi «cecità» o «ciechi totali».
celiachia
«Sindrome da malassorbimento indotta dall'ingestione di cibi contenenti glutine. In individui privi degli enzimi per la digestione di tale complesso proteico, la celiachia è caratterizzata da diarrea con feci grasse. È causata da un'intolleranza alle proteine del glutine, provoca scadimento delle condizioni generali e ridotto accrescimento».

(Da: Nicola Zingarelli, «Vocabolario della lingua italiana», Zanichelli, 2006).
Centri di Servizio per il Volontariato

I Centri di Servizio per il Volontariato, disciplinati con la Legge-quadro n. 266/1991, supportano le associazioni di volontariato con la specifica funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Sono costituiti e governati dalle organizzazioni di volontariato. Sono, infatti, oltre 5.000 le organizzazioni di volontariato associate.

I Centri di Servizio per il Volontariato sono presenti in tutte le province italiane, tranne che a Bolzano. In totale sono 77, di cui 67 aderiscono al Coordinamento Nazionale (CSV.net).

In Umbria sono presenti due Centri di Servizio per il Volontariato:


Normativa di riferimento

Legge-quadro n. 266 dell'11 agosto 1991, «Legge-quadro sul volontariato».

centri diurni

«Un centro diurno è una struttura semi-residenziale aperta e flessibile, in cui, attraverso interventi integrati assistenziali, educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione sociale dei soggetti con disabilità psico-fisica plurima, di rilevante entità».

(Dall'art. 8 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992).

I centri diurni «sviluppano attività di natura ricreativa, culturale e socializzante, favorendo il massimo grado di partecipazione degli utenti all'organizzazione ed alla gestione delle attività. Possono erogare alcuni servizi di natura socio-assistenziale (pasto, bagno) ed essere sede di servizi sanitari ambulatoriali. Attraverso un sistema di trasporto assistito possono accogliere persone con scarsa autonomia, consentendo loro la continuità delle relazioni sociali».

(Da: www.socialinfo.it).

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare le seguenti schede:

centro di risveglio
«I centri di risveglio nascono per rispondere alla problematica concernente l'assistenza ai soggetti con gravi esiti da traumi cranio-encefalici. Prima ancora della necessaria fase riabilitativa, risulta indispensabile una scientificamente adeguata assistenza post-rianimatoria in tutti i casi in cui si sia in presenza di stato vegetativo». I centri di risveglio hanno in cura pazienti che ancora non presentano manifestazioni di attività coscienti, che sono nutriti artificialmente e che vanno incontro a patologie concomitanti e danni secondari verificatisi durante la fase intensiva (come ulcere da decubito, deformazioni degli arti da mancato trattamento, ecc.). Possono avere inoltre complicazioni neurologiche. È necessario, quindi, «un attento e costante nursing».

(Da: www.associazionitraumi.it).
Centro di Salute (CdS)

Il Centro di Salute (CdS) costituisce una parte operativa del distretto sanitario ed eroga le prestazioni direttamente sul territorio a contatto con i cittadini dei diversi Comuni appartenenti alla ASL.

Il Centro di Salute ha le seguenti funzioni:

  • lettura dei bisogni del territorio e della domanda di assistenza;
  • attività di iniziativa tramite interventi di promozione della salute, prevenzione primaria e secondaria rivolta alla persona ed educazione alla salute in integrazione con il Dipartimento di Prevenzione;
  • interazione con l'assistenza primaria anche tramite le équipe territoriali (medico di medicina generale e della continuità assistenziale) al fine di garantire la continuità assistenziale e l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), migliorare l'appropriatezza nella domanda e nella utilizzazione dell'assistenza specialistica, farmaceutica e dei servizi residenziali e semiresidenziali.

Il Responsabile del Centro di Salute adotta la metodologia del lavoro in équipe al fine di ottimizzare l'apporto delle diverse figure professionali. I Responsabili dei Centri di Salute concordano ogni anno il piano di attività con il Direttore di Distretto e partecipano alla predisposizione del Programma annuale delle attività.

La ASL n. 4 di Terni è composta di tre Centri di Salute, ciascuno suddivido in Punto di Erogazione Servizi (PES):

Centro di Salute n. 1:

  1. PES «Tacito»
  2. PES «Valnerina»

Centro di Salute n. 2:

  1. PES «Ferriera-Collescipoli-Cervino»
  2. PES «Stroncone»
  3. PES «Piediluco-Velino-Marmore»

Centro di Salute n. 3:

  1. PES «Colleluna»
  2. PES «Acquasparta»
  3. PES «San Gemini»
Centro per l'Impiego

Il Centro per l'Impiego eroga «servizi di informazione, orientamento professionale e consulenza in materia di normativa del lavoro e delle incentivazioni ed agevolazioni alle persone ed alle imprese, sui servizi e sugli interventi progettuali e coordinati a livello locale in materia di politiche formative e del lavoro; svolge la funzione di preselezione ed incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro per le aziende e per gli entri richiedenti; promuove i servizi presso clienti: imprese e persone; svolge adempimenti amministrativi di registrazione, certificazione e archiviazione delle posizioni lavorative (…) svolge inoltre la funzione di snodo e rinvio ad altre strutture provinciali o convenzionate per l'erogazione dei servizi specialistici».


(Da: www.provincia.terni.it).

certificazione
«La certificazione è il documento che definisce clinicamente la persona con disabilità». Lo rilasciano le strutture sanitarie convenzionate (pubbliche o private) «che hanno in carico e seguono per finalità terapeutiche o riabilitative» la persona con disabilità.

(Da: Trisciuzzi, «Manuale di didattica per l'handicap», Laterza, 2004).
CESVOL

La parola «CESVOL» è uno degli acronimi più frequenti che indica i Centri di Servizio per il Volontariato. In Umbria, è adoperato l’acronimo CESVOL per il Centro Servizi di Perugia, mentre a Terni è in uso l’acronimo «Ce.S.Vol.».

Charcot Marie Tooth (malattia di)
La Malattia di Charcot-Marie-Tooth è una poli-neuropatia sensitivo-motoria che causa un indebolimento dei muscoli, conseguente alla degenerazione delle fibre nervose motorie. Una caratteristica di questa malattia è di avere gravità variabile non solo tra famiglie differenti, ma anche all’interno di una stessa famiglia e persino tra gemelli identici: pertanto si riscontrano casi lievissimi, in cui l’unica alterazione è il piede cavo e casi rari, in cui la capacità di camminare è assente o molto ridotta.
Il decorso della malattia è lento, ma le condizioni di salute possono rimanere stazionarie per qualche decennio.
Con il passare del tempo l’indebolimento dell’articolazione della caviglia e dei piedi si accentua e il paziente è costretto a sollevare le ginocchia più del normale, per evitare d’inciampare con la punta dei piedi: questo cammino è piuttosto stancante. Raramente la malattia si diffonde ai muscoli delle cosce, con conseguente scarso controllo del ginocchio e cadute, che possono portare alla decisione di utilizzare una carrozzina.
Alle mani la malattia inizia più tardivamente e spesso l’indebolimento non determina una riduzione dei livelli di funzionamento significativa, ma comporta problemi di fine manualità.
L’indebolimento dei muscoli si accompagna al loro assottigliamento (atrofia muscolare).
Esistono forme rarissime di CMT in cui s’indeboliscono anche i muscoli respiratori e quelli della fonazione, come pure forme in cui sono compromessi altri organi ed apparati (specie l’orecchio, con sordità neurosensoriale).
L’esame più importante per fare diagnosi di CMT è l’elettromiografia di stimolo-derivazione.


APPROFONDIMENTI:
Si consiglia di visitare il sito web www.aicmt.org

Checklist ICF

Immagine della Checklist ICFLa Checklist ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è uno strumento che serve ad evidenziare e registrare informazioni sul funzionamento e sulle disabilità di una persona in qualunque condizione di salute, dove vi sia la necessità di valutarne lo stato a livello corporeo, personale o sociale. L'uso della Checklist ICF, che deve essere adoperata assieme al Manuale ICF, è pensata per un utilizzo professionale e quindi si rivolge a psicologi, clinici e professionisti del settore sociale o sanitario.

Approfondimenti

Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).

chirurgia
«Branca della medicina che si vale di tecniche manuali e strumentali, di tipo cruento, per la terapia di malattie o affezioni morbose di varia natura e origine. In linea di massima, nella pratica chirurgica è possibile distinguere un momento demolitivo (asportazione parziale o totale di tessuti e organi) e uno ricostruttivo, variamente combinati tra loro».

(Da: www.sanihelp.it).
ciclomotore
Vedere «ciclomotori».
ciclomotori

Secondo il Codice della strada, appartengono alla categoria dei ciclomotori:

  • i veicoli a motore a due o tre ruote con velocità massima fino a 45 km/h; se il motore è a scoppio, la cilindrata massima è di 50 cc; la massa massima, se a tre ruote, non può superare i 270 kg;
  • i veicoli a motore a quattro ruote con velocità fino a 45 km/h, motore fino a 50 cc oppure, se elettrico, di potenza fino a 4 kW, massa a vuoto fino a 350 kg, escluse le batterie se dotati di motore elettrico (quadricicli leggeri).

La Motorizzazione può attribuire tale categoria anche a veicoli atipici (ibridi, multimodali, elettrici ecc.) che presentino caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti.

Attenzione: I ciclomotori non sono annoverati tra i veicoli che godono delle agevolazioni spettanti alle persone con disabilità.

Attenzione: non sono considerati veicoli le macchine monoposto adoperate dalla persone con disabilità, dai bambini o dai pedoni che, sotto l'azione del motore di cui sono dotate, di potenza fino ad 1 kW, non superano la velocità massima di 6 km/h e non superano determinati limiti di massa e dimensione. Questo tipo di veicoli può circolare anche sui marciapiedi.


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo codice della strada».

ciechi assoluti

La Legge n. 382 del 1970 definisce «ciechi assoluti» coloro che sono affetti da totale mancanza della vista o che conservino la mera percezione dell'ombra e della luce.

La nuova classificazione tecnico-scientifica elaborata con la Legge 138 del 3 aprile 2001 sostituisce il termine con quello di «ciechi totali».


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale».

Legge n. 382 del 27 maggio 1970, «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili».

ciechi decimisti

Si definiscono ciechi decimisti coloro i quali, a seguito di correzione, conservino un residuo visivo compreso tra un decimo (1/10) e un ventesimo (1/20) in entrambi gli occhi.

Attualmente il legislatore considera i ciechi decimisti solo ai fini del collocamento al lavoro agevolato.

La nuova classificazione tecnico-scientifica elaborata con la Legge 138 del 3 aprile 2001 sostituisce il termine con quello di «ciechi parziali».


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 632 del 9 agosto 1954, «Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita» (collegamento a sito esterno).

ciechi parziali

L'art. 3 della Legge 131 del 3 aprile 2001 definisce «ciechi parziali»:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo (1/20) in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.


RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n. 131 del 3 aprile 2001, «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici».

ciechi totali

L'art. 2 della Legge 138 del 3 aprile 2001 definisce «ciechi totali»:

  • coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
  • coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici».

ciechi ventisimisti

Si definiscono ciechi ventisimisti coloro che, a seguito di correzione, conservino un residuo visivo non superiore ad un ventesimo (1/20) in entrambi gli occhi.

Dal 2001, questa categoria è scomparsa ed è stata inglobata all’interno di quella dei «ciechi parziali».


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 66 del 10 febbraio 1962, «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili».

Legge n. 508 del 21 novembre 1988, «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti».

Legge n. 138 del 3 aprile 2001, « Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale».

cieco assoluto
Vedere «ciechi assoluti».
cieco decimista
Vedere «ciechi decimisti».
cieco parziale
Vedere «ciechi parziali».
cieco totale
Vedere «ciechi totali».
cieco ventisimista
Vedere «ciechi ventisimisti».
cifoscoliosi
«Alterazione della colonna vertebrale, in cui si associano una deviazione in senso antero-posteriore (cifosi) e una deviazione in senso laterale (scoliosi)».

(Da: www.sanihelp.it).

cifosi
Vedere «cifoscoliosi».
Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF)

La Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) è lo strumento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riconosciuto da 191 Paesi, per descrivere la salute e la disabilità delle popolazioni. Lo strumento è nato nel 2001 ed ha un approccio rivoluzionario nella definizione e nella percezione dei concetti di «salute» e «disabilità»: i nuovi princìpi indicano l'importanza di un approccio integrato, che tenga conto dei fattori ambientali, classificandoli in maniera sistematica. Questo approccio, infatti, correla lo stato di salute della persona con disabilità con l'ambiente in cui vive, arrivando così a definire la disabilità come una condizione di salute negativa in un ambiente sfavorevole (presenza di barriere, assenza di facilitatori). L'approccio adoperato dall'ICF segue i princìpi del modello bio-psico-sociale.

Approfondimenti
Per maggiori informazioni sull'ICF e sugli aggiornamenti periodici: www.reteclassificazioni.it [link a sito esterno].

Parole correlate:

Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute per bambini e adolescenti (ICF-CY)

La Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute per bambini e adolescenti (ICF CY) è lo strumento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere e misurare la salute e la disabilità di bambini e adolescenti. È basata sulla struttura concettuale dell'ICF ed utilizza un linguaggio e una terminologia comuni per documentare i problemi e disturbi relativi alle funzioni e alle strutture corporee, alle limitazioni dell'attività e alle restrizioni della partecipazione che si manifestano nella prima infanzia, nell'infanzia e nell'adolescenza, e i fattori ambientali rilevanti. Adotta, quindi, il modello «bio-psico-sociale».

La necessità di realizzare una Classificazione specifica per l'infanzia e l'età evolutiva (0-18 anni) nasce dal fatto che i primi due decenni di vita di una persona sono caratterizzati da una rapida crescita e da cambiamenti significativi nello sviluppo fisico, sociale e psicologico Contemporaneamente, avvengono altri cambiamenti che definiscono e caratterizzano la natura e la complessità dell'ambiente infantile stesso durante la prima infanzia, l'infanzia, la pre-adolescenza e l'adolescenza.

Approfondimenti:
Per maggiori informazioni sull'ICF-CY e sugli aggiornamenti periodici: www.reteclassificazioni.it [link a sito esterno].

Parole correlate:
Checklist ICF;
Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).

Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH)

La Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap – ICIDH (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nasce del 1980 e distingue tra:

  • Menomazione: perdita o anormalità a carico di una struttura o una funzione psicologica, fisiologica o anatomica e rappresenta l’estensione di uno stato patologico. Se tale disfunzione è congenita si parla di minorazione;
  • Disabilità: qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad uno stato di minorazione/menomazione;
  • Handicap: svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o minorazione/menomazione.

Per l’ICIDH, quindi, la disabilità viene intesa come la difficoltà che la persona presenta a livello personale, mentre l’handicap rappresenta lo svantaggio sociale della persona.

L’ICIDH prevede la sequenza: Menomazione – Disabilità – Handicap.

L’ICIDH, negli anni, ha mostrato una serie di limitazioni:

  • la sequenza descritta non è automatica, in quanto uno svantaggio può essere diretta conseguenza di una menomazione, ma senza la mediazione dello stato di disabilità;
  • la sequenza può essere interrotta, nel senso che una persona può avere una menomazione senza avere una disabilità;
  • non viene considerato che la disabilità è un concetto dinamico, in quanto può anche essere solo temporanea;
  • vengono considerati solo i fattori patologici, mentre un ruolo determinante nella limitazione o facilitazione dell’autonomia della persona è giocato dai fattori ambientali.

Negli anni Novanta, l’OMS ha commissionato a un gruppo di esperti di riformulare l’ICIDH tenendo conto di questi limiti. Nel 2001, l’OMS pubblica la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) che sostituisce l’ICIDH che non verrà più adoperato.

clearance
«Tecnica usata nello studio della funzionalità renale, consistente nella determinazione del volume di plasma (o di sangue) che il rene è in grado di depurare, nell'unità di tempo, da una sostanza normalmente presente o introdotta a scopo diagnostico».

(Da: Nicola Zingarelli, «Vocabolario della lingua italiana», Zanichelli, 2006).
clistere
Procedura di «somministrazione di sostanze» liquide a fini purgativi o medicamentosi «a scopo curativo per mezzo di una cannula introdotta nel retto».
(Da: www.dica33.it).
clistere
Procedura di «somministrazione di sostanze» liquide a fini purgativi o medicamentosi «a scopo curativo per mezzo di una cannula introdotta nel retto».

(Da: www.dica33.it).
CND
Vedere sotto «Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND)».
co-housing

Con il termine «co-housing» [lett. co-abitazione] si intende una modalità di abitare in complessi composti da alloggi privati corredati da ampi spazi comuni destinati alla condivisione tra persone che co-abitano (co-houser). Vivere in modalità co-housing significa vivere secondo in equilibrio tra l'autonomia della casa privata e la socialità degli spazi comuni, all'interno di luoghi co-progettati da e con le persone che li abiteranno.

Tuttavia, non è possibile darne una definizione univoca, poiché non tutte le comunità abitative che si definiscono co-housing rispondono per intero a requisiti univoci e possono assumere proprie peculiarità.

Cercando di riassumerle, è possibile individuare le seguenti caratteristiche:

  • la «dimensione sociale» degli interventi, che può esplicitarsi in varie forme: residenze con spazi comuni destinati alla socializzazione; strutture con servizi comuni (servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e di accompagnamento, assistenza domiciliare per persone anziane e/o con disabilità, dopo-scuola, babysitting, ecc.); progetti abitativi che puntano sul coinvolgimento diretto e attivo dei residenti nella fase di progettazione e realizzazione, così come nella manutenzione (progetti di auto-costruzione, di auto-recupero, ecc.); apertura dei servizi forniti ai residenti al vicinato (sviluppo di comunità);
  • alloggi caratterizzati dalla co-abitazione tra gruppi sociali eterogenei, spesso a rischio di esclusione o istituzionalizzazione (persone anziane, madri sole, giovani coppie, persone con disabilità);
  • a differenza dell'edilizia residenziale pubblica - dove prevale la dimensione economica (l'obiettivo è di offrire un'abitazione a chi ha basso reddito) - nel co-housing l'azione si concentra piuttosto sulla possibilità di usufruire di determinati servizi o sulla volontà di ricercare un nuovo modo di abitare;
  • c'è una forte partnership pubblico/privato/non profit sia nel finanziamento che nella gestione degli interventi. L'offerta di soluzioni abitative non è quindi esclusiva del soggetto pubblico, ma si allarga a soggetti eterogenei provenienti dal settore privato, dal terzo settore e dal mondo delle fondazioni.

Cosa non è il co-housing

Non è un «eco-villaggio» (ma adotta i princìpi della sostenibilità ambientale): l'eco-villaggio è un tipo di comunità basata principalmente e totalmente sulla sostenibilità ecologica. I nuclei abitativi sono progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, è ammesso solo l'uso di energie rinnovabili e l'autosufficienza alimentare basata esclusivamente sulla «permacultura» (metodo di coltivazione che, sulla base di princìpi e strategie ecologiche, permette di progettare insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali) o altre forme di agricoltura biologica.

Non è una modalità di «residenzialità sociale» (ma promuove la socialità e le pratiche di supporto reciproco): ricadono nella residenzialità sociale quegli edifici che sono realizzati per essere venduti e/o affittati, secondo regole "diverse" da quelle del libero mercato, a determinate fasce di popolazione, considerate deboli, ma non sufficientemente deboli da poter accedere alla "case popolari".

Non è una «comune» (ma valorizza spazi e servizi comuni come occasione di qualità della vita): la comune è un luogo dove sono preponderanti gli aspetti della comunità, della condivisione totale, dell'autogoverno, dell'organizzazione in collettivi, della messa in comune di risorse, beni e così via, finalizzati ad uno stile di vita totalmente comunitario.

Tratto da: Cohousing.it e da Secondowelfare.it

codice 56

Con codice 56 si intende un ricovero di breve durata (in media 30-35 giorni) accompagnato da intervento riabilitativo con modalità intensiva finalizzato al rapido reinserimento della persona nel proprio contesto socio-abitativo e al suo trasferimento eventuale in altra tipologia di setting riabilitativo (ambulatoriale o altro).

Vedere anche sotto «riabilitazione intensiva».

cofosi

La cofosi è una forma grave e completa di sordità. È dovuta ad assenza o distruzione della chiocciola o dell’epitelio sensoriale dell’organo del Corti (formato da una serie di cellule ciliate e fibre nervose attraverso cui viene percepito il suono e trasmesso il potenziale d’azione al cervello) o del nervo acustico. Può essere monolaterale (ad un solo orecchio) o bilaterale (ad entrambe le orecchie), congenita o acquisita nelle forme congenite o acquisite nei primi anni di vita e bilaterali porta al sordomutismo, che è sempre grave e non regredibile, le cause sono lesioni cerebrali, del nervo acustico o della coclea, per lo più di natura malformativa o degenerativa la sordità ereditaria familiare è la causa più frequente di sordomutismo.

Esiste una forma sporadica che si trasmette come carattere recessivo, e una forma degenerativa dominante. Tutte e due le forme si manifestano fin dai primissimi giorni di vita, in maniera molto grave, e il/la neonato/a può non avvertire alcun suono dal mondo esterno.

collocamento mirato

Per «collocamento mirato» delle persona con disabilità si intende «quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».

Dall'articolo 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (collegamento a sito esterno).

colonstomia
«Confezionamento chirurgico di una stomìa a livello dell'intestino colon. Lo stoma può essere posizionato a sinistra o a destra a seconda della porzione di colon sulla quale si è intervenuto».

(Da: www.Medicina.it).
coma post-anossico
«Stato patologico caratterizzato da perdita totale o parziale della coscienza, della motilità e della sensibilità, con conservazione delle funzioni circolatoria e respiratoria. Si verifica in caso di danno agli emisferi cerebrali o ai centri del tronco encefalico che attivano le funzioni cerebrali. Nel "coma profondo" si ha perdita dei riflessi e può essere compromessa anche la respirazione per cui, per mantenere in vita il malato, è necessaria la respirazione meccanica artificiale. Il coma può essere "reversibile o irreversibile"; la terapia mira a eliminare le cause che lo hanno provocato, oltre a controllare le funzioni vegetative e ad evitare ulteriori complicazioni (piaghe da decubito, ecc.). Molte patologie possono provocare uno stato di coma, tra cui: affezioni del sistema nervoso (traumi cranici, emorragie, embolie, encefaliti ecc.), stati tossici e infettivi (coma diabetico, coma uremico, coma epatico, coma causato da gravi infezioni), avvelenamento (barbiturici, alcol, etere ecc.)».

(Da: www.sapere.it).
Commissione Medica di verifica

La Commissione Medica di verifica, situata presso l’INPS, svolge la funzione di controllo, sotto il profilo sostanziale e formale, dei verbali di visita redatti dalla Commissione Medica della ASL e provvede a convalidarli o a procedere alle verifiche del caso. La Commissione di verifica, infatti, dandone adeguata motivazione, può disporre la sospensione della procedura di riconoscimento dell’invalidità civile, richiedendo ulteriori accertamenti, da effettuarsi presso la stessa ASL o presso la Commissione di verifica.
La Commissione di Verifica può confermare o modificare la valutazione della Commissione Medica della ASL con le conseguenze, in termini di percentuale di invalidità e/o di provvidenze economiche, che ne conseguono. Effettuati gli accertamenti la Commissione Medica ASL redige un nuovo verbale che trasmette per la convalida definitiva alla Commissione di verifica. Viene disposta la revoca della provvidenza economica, se in essere, solo se l’interessato si sottrae alla eventuale visita o accertamento specialistico richiesti dalla Commissione di verifica.

Commissione Medica patenti speciali

La Commissione Medica patenti speciali (detta anche Commissione Medica Locale) è preposta all’accertamento dell’idoneità alla guida delle persone con disabilità. Vi è solitamente almeno una Commissione per provincia. La Commissione Medica patenti speciali è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della Azienda USL in cui è situata, ed è composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (MCTC). A sua volta la Commissione Medica patenti speciali può avvalersi anche di altri esperti.

(Da: www.handylex.org).

Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap
La Commissione Medica per l'accertamento dello stato di handicap è composta da uno specialista in medicina legale (presidente) e da due medici (di cui uno specialista in medicina del lavoro). I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'ASL territorialmente competente.

La Commissione è la stessa che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.

Alla Commissione medica partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza delle seguenti Associazioni:

  • Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC);
  • Unione Italiana Ciechi (UIC);
  • Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai Sordomuti (ENS);
  • Associazione Nazionale delle Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali (ANFFAS).
I sanitari sono chiamati in riferimento alla appartenenza della persona ad una specifica associazione.

(Da: Centro per l'Autonomia Umbro).

Commissione Medica per l'invalidità civile
La Commissione Medica per l'invalidità civile è composta da uno specialista in medicina legale (presidente) e da due medici (di cui uno specialista in medicina del lavoro) scelti tra i medici dipendenti o convenzionati dell'ASL territorialmente competente. Alla Commissione medica partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza delle seguenti Associazioni:

  • Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC);
  • Unione Italiana Ciechi (UIC);
  • Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai Sordomuti (ENS);
  • Associazione Nazionale delle Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali (ANFFAS).

I sanitari sono chiamati in riferimento alla appartenenza della persona ad una specifica associazione.


(Da: Centro per l'Autonomia Umbro).

comorbilità
«Presenza di più malattie nella stessa persona, circostanza più frequente nell'anziano e rilevante almeno per due ragioni. Primo, implica multi-terapie e comporta un rischio maggiore di reazioni avverse per l'interazione tra i farmaci. Secondo, ha come circostanza di fondo la compromissione o, almeno, la precarietà di molti meccanismi omeostatici di compenso del corpo. Di conseguenza, in caso di comorbilità si possono avere significativi peggioramenti generali per nuovi problemi di piccola entità o anche significativi miglioramenti di una funzione con la risoluzione di un problema funzionalmente distante».

(Da: www.socialinfo.it).
comunicatore simbolico
Ausilio tecnico che permette a «chi ha limitazioni nella voce o nel linguaggio di adoperare il [computer] per comunicare ed esprimersi tramite messaggi parlati».

(Da: www.handitecno.indire.it).
comunità alloggio

La «comunità alloggio» è uno dei servizi residenziali di tipo comunitario previsti dalla Legge n. 104/1992 (articolo 8, comma 1, lettera i) per favorire la de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità per le quali - temporaneamente o permanentemente - non sia possibile attivare servizi e prestazioni domiciliari, a causa dell'inidoneità dell'abitazione o della mancanza di un sostegno familiare appropriato.

Le caratteristiche delle comunità alloggio sono definite dal Decreto del Ministero per la solidarietà sociale n. 308 del 21 maggio 2001, il quale include questo tipo di servizi all'interno delle «strutture a carattere comunitario», strutture caratterizzate per avere una «bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza».

Nel dettaglio, il Decreto prevede che tali strutture abbiano:

  • capacità recettiva: da 7 a 20 posti letto, compresi eventuali posti letto per emergenze (per le strutture per minorenni, massimo 10 posti letto più eventuali 2 posti letto per emergenze);
  • camere da letto: singole e doppie;
  • servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti (nelle strutture per minori 1 servizio igienico ogni 4 ospiti);
  • presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

Le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono permettere l'erogabilità delle seguenti prestazioni:

  • somministrazione dei pasti;
  • assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
  • attività aggregative e ricreativo-culturali;
  • eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.

Al di là dei requisiti mini previsti dalla legge, le comunità alloggio, ricreando ambienti quanto più simili ad un normale appartamento per offrire condizioni ambientali affini a quelle familiari e sociali, sono dotate di una sala da pranzo o soggiorno abbastanza ampio per consentire lo svolgimento di più attività e la socializzazione degli ospiti, di camere da letto con non più di due letti e di servizi comuni attrezzati in base al numero degli ospiti.


Le comunità alloggio in Umbria

La Regione Umbria ha recepito le disposizioni previste dal Decreto 308/2001 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 12 gennaio 2005, la quale prevede che le comunità alloggio umbre:

  • si definiscano: servizio tutelare di residenzialità permanente per la cura di soggetti adulti con handicap grave;
  • siano destinati a persone adulte con disabilità, riconosciute «in stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992;
  • abbiano la finalità di garantire la continuità assistenziale e la cura della persona con disabilità;
  • abbiano una capacità di accoglienza di massimo 20 posti letto, compresi eventuali posti riservati all'emergenza (ai sensi dell'articolo 1, lett. l-bis, della Legge n. 162/1998), organizzati in moduli autonomi di massimo 4 persone anche all'interno di un'unica struttura residenziale;
  • si strutturino in più moduli autonomi all'interno di una stessa unità immobiliare che configurano una convivenza di tipo familiare dotata dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione. La struttura deve essere accessibile e visitabile, priva di ogni barriera che ostacoli la piena fruizione degli spazi o arrechi ostacolo alla mobilità. Essa deve prevedere, inoltre: a) camere da letto singole o doppie (9.6 mq, se doppie 14,4 mq); b) doppi servizi igienici ogni 4 ospiti, di cui uno attrezzato per la non autosufficienza grave); c) una linea telefonica a disposizione degli ospiti;
  • devono essere ubicati in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli ospiti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Esse non possono comunque avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa statale per le strutture residenziali destinate all'assistenza di persone con disabilità;
  • la competenza autorizzativa della struttura spetta al Comune ai sensi del Decreto n. 308/2001 (artt. 3 e 4);
  • le prestazioni erogate sono da imputarsi per il 50% a carico del Fondo sociale dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente) e per il 50% a carico del Fondo sanitario regionale.

La comunità alloggio deve utilizzare un modello organizzativo che, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali delle ASL, garantisca:

  • valutazioni multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
  • stesura di un piano assistenziale individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
  • lavoro degli operatori deputati all'assistenza secondo le modalità e le logiche dell'équipe interdisciplinare;
  • raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionale tale da permettere il controllo continuo delle attività della comunità disponibile insieme alla documentazione clinica e sociale in archivio presso la sede in cui alloggia la persona;
  • coinvolgimento della famiglia dell'ospite;
  • personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate.

Con la formulazione del Piano Sanitario Regionale 2009-2011, la Regione Umbria ha definito un ulteriore requisito per accedere alla comunità alloggio: l'età. Infatti, le comunità alloggio sono destinate a persone con disabilità, riconosciute in stato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), con età superiore a 50 anni ed inferiore a 65. Per le persone adulte con età inferiore a 50 anni, il Piano prevede l'accesso al servizio Durante e Dopo di noi. Per le persone adulte con età superiore ai 65 anni, il Piano prevede l'accesso alle Residenze protette (salvo permanenza nella comunità alloggio in caso di adeguatezza della soluzione in conformità con gli obiettivi del progetto riabilitativo).

concentratore di ossigeno
«Il concentratore di ossigeno è una macchina elettrica che consente, a domicilio, la produzione di una miscela gassosa ad elevata concentrazione di ossigeno».

(Da: www.camera.it).
condizione di sordo
Vedere «sordità», «sordo».
congedo per cure

Ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «[...] ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui [...], può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale [...]».

Il congedo è stato riconfermato dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988: «Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta [...]».

Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND)

Il Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND) è composto da 35 Organizzazioni e Associazioni e Raggruppamenti (Federazioni, Leghe, Coordinamenti, Consulte, ecc.), a carattere nazionale o regionale, di persone con disabilità e delle loro famiglie, che, senza fine di lucro, operano in qualsiasi forma, in favore delle persone con disabilità.

Il CND valuta la complessiva politica europea ed italiana sulla disabilità, traccia le linee di comportamento del movimento italiano della disabilità presso tutte le istanze dell'Unione Europea e internazionali, partecipa ai lavori dell'European Disability Forum per il tramite dei propri Rappresentanti. Promuove la conoscenza e l'applicazione in Italia di atti di indirizzo e normative internazionali relative alla disabilità, sollecitando le istituzioni e gli enti competenti ad intervenire di conseguenza.

consulente alla pari
Vedere: «consulenza alla pari»
consulenza alla pari

«La consulenza alla pari è un metodo che permette alla persona con disabilità di accrescere la propria consapevolezza rispetto alle sue reali risorse e capacità e ai suoi limiti. È come ogni forma di consulenza un rapporto interpersonale, nell'ambito del quale una persona (consulente) cerca di aiutare un'altra (consultante) a capire i suoi problemi e a individuare una soluzione adeguata ad essi.

La consulenza alla pari è una relazione di aiuto che si realizza tra persone che sono "pari". Per "pari" si intendono persone che si trovano nella stessa situazione, che hanno la stessa età, cultura o che condividono una stessa esperienza di vita. Nel nostro caso, le persone sono pari perché hanno in comune la disabilità. Tuttavia, esse differiscono per il fatto che il consulente si trova nel suo processo di crescita più avanti rispetto al consultante: vale a dire che il consulente è più integrato, cioè ha più consapevolezza rispetto ai suoi vissuti di persona disabile e questo gli consente di vivere pienamente la propria vita, tenendo conto dei propri limiti e delle proprie potenzialità. Egli svolge la funzione di "modello di ruolo" nei confronti del consultante attivando in quest'ultimo un lavoro di promozione delle sue capacità (empowerment) e un processo che lo porterà a diventare più forte nel confrontarsi con la propria vita e a cavarsela meglio nell'affrontare il mondo.

Il fatto che ci sia parità (uguaglianza) nella relazione di aiuto permette al consultante di rispecchiarsi nel consulente e questo favorisce il processo che conduce all'acquisizione della consapevolezza di sé e quindi all'uso di quegli strumenti interni (capacità psichiche e emotive, fantastiche, razionali) ed esterni (aiuti umani, leggi, ausili, tecnologie, ecc.) che gli/le consentono di vivere una vita indipendente, autonoma e di praticare la propria autodeterminazione.

I concetti di indipendenza, autonomia e autodeterminazione hanno ancora più senso se inseriti in un'ottica di interdipendenza o, per meglio dire, di integrazione, nella misura in cui le persone disabili, al pari di tutti gli esseri umani, sono esseri sociali che interagiscono reciprocamente per la costruzione di una società dove ciascuno (disabile e non) è un cittadino con pari diritti e doveri rispetto ad un altro.

La consulenza alla pari, essendo centrata sulla persona, incide nell'ambito soggettivo, ma è strettamente connesso anche alla dimensione sociale per l'attuazione dei diritti umani e civili. Per difendere i propri diritti o denunciare le violenze subite è necessario che la persona disabile percepisca la propria dignità di essere umano in maniera tale che possa esigere il riconoscimento anche da parte degli altri (servizi, enti, la società intera).

(Da: www.dpitalia.org).

contrassegno invalidi

Il «contrassegno invalidi» (detto anche «contrassegno arancione» per via del suo colore) viene dato alle persone con disabilità che hanno una capacità di deambulazione «sensibilmente ridotta». Questo contrassegno permette il parcheggio degli autoveicoli in appositi spazi di sosta riservati. Il contrassegno è valido in tutto il territorio nazionale ed è concesso a prescindere dalla titolarità della patente di guida o dalla proprietà del veicolo.

Il «contrassegno invalidi» prevede:

  • il pittogramma stilizzato di una persona in carrozzina;
  • uno spazio dove riportare il numero di concessione;
  • uno spazio dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare.

Il «contrassegno invalidi» permette:

  • sosta gratuita nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (indicati da strisce gialle e da apposita segnalazione verticale);
  • sosta gratuita nei parcheggi delimitati dalle strisce blu con tariffa oraria;
  • circolazione nelle aree pedonali urbane (questo è possibile qualora sia già stata ammessa la circolazione anche di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità);
  • circolazione nelle corsie preferenziali di mezzi pubblici e taxi.

Per conoscere le modalità di concessione del «contrassegno invalidi», si veda l'apposita scheda.

convenzione
«Strumento mediante il quale il Comune o altre istituzioni pubbliche instaurano rapporti di collaborazione con strutture private o di privato sociale per l'erogazione di servizi sanitari o socio-sanitari o altri tipi di servizi ai quali possono accedere i cittadini utenti».

(Da: Antonio Tiberio e Federico Fortuna, «Dizionario del sociale», Franco Angeli, 2001).
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità è un atto giuridico di rilevanza internazionale che ha lo scopo di combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani nei confronti di tutte le persone con disabilità che risiedono nei paesi che hanno ratificato l'atto.

Attraverso i suoi 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e l'inclusione di tutti i cittadini con disabilità.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione il 13 dicembre 2006 e il Governo italiano ha ratificato il testo con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 (link a sito esterno).

Per approfondimenti leggi qui la storia e il testo della Convenzione.

Convenzione ONU
Vedi «Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità».
counseling
Il counseling offre orientamento e sostegno promuovendo le potenzialità insite in ogni individuo o gruppo. È un metodo che attraverso l'uso della relazione facilita lo sviluppo delle risorse personali e consente di attivare un processo volto a risolvere problemi specifici, a prendere decisioni, a sviluppare risorse, a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, ad elaborare conflittualità interne e a migliorare le relazioni con gli altri. Attraverso il counseling è possibile sostenere le capacità adattive della persona rispetto ad eventi esterni.
Il counseling è dunque un intervento informativo, esplicativo e di supporto finalizzato non tanto a trovare soluzioni, ma a far sì che la persona mobiliti le proprie risorse per migliorare la qualità della propria vita nel quotidiano. L'obiettivo generale è quello di offrire alla persona la possibilità di lavorare con modalità da lei stessa definite per condurre una vita maggiormente soddisfacente e ricca di risorse.

counsellor
Letteralmente significa «consulente». Nel processo di aiuto è colui che offre una «consulenza alla pari» nei confronti di persone che vivono lo stesso problema e che cercano soluzioni per risolverlo.

(Da: Centro per l'Autonomia Umbro).
creatinina
«Composto chimico derivante dalla creatina dei muscoli, della quale costituisce l'anidride, che viene eliminata dall'organismo con l'urina».

(Da: Nicola Zingarelli, «Vocabolario della lingua italiana», Zanichelli, 2006).
CSV
Vedere sotto «Centri di Servizio per il Volontariato».
curatèla

La curatèla è un istituto giuridico che dispone l’assistenza di un curatore a favore di una persona ritenuta parzialmente incapace di intendere.

Vedi anche «curatore» e «inabilitazione».

curatore

Il curatore è colui che affianca la persona per la quale si è proceduto all'inabilitazione negli atti di straordinaria amministrazione. Il curatore aiuta la persona inabilitata nell'amministrazione del patrimonio e la accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita. Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme alla persona inabilitata, valutando l'opportunità degli stessi preventivamente con il Giudice Tutelare. L'atto senza la firma del curatore è annullabile. Il curatore non può sottrarsi alla nomina salvo che non abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente malato o eserciti già altra curatèla. Il curatore non è tenuto a presentare il rendiconto annuale al Giudice Tutelare, salvo che non gli sia espressamente richiesto e non si tratti di un patrimonio ingente.

Attenzione: vista la forte limitazione della capacità di agire imposta dalla inabilitazione (e dalla figura del curatore), dal 2004, la giurisprudenza e la dottrina in materia, di fronte alla necessità di tutelare una persona che non è in grado di agire nel proprio interesse, preferiscono optare, salvo specifici casi, per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Vedi anche «iinterdizione» e «tutore».

cure palliative

Le cure palliative sono una forma di cura globale e multi-disciplinare per le persone affette da malattie in fase terminale, ossia che non rispondono più a trattamenti specifici e di cui il decesso è la diretta conseguenza. Il luogo privilegiato delle cure palliative è l'hospice (centro residenziale di cure palliative).

Le cure palliative:

  • non accelerano, né ritardano il decesso;
  • provvedono al sollievo del dolore e degli altri sintomi;
  • integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell'assistenza;
  • aiutano la persona e la famiglia a considerare il decesso come un evento naturale;
  • offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia del proprio parante e durante il lutto.

Il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza, poiché lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per le persone e per le loro famiglie.

Coloro che operano nelle cure palliative sono professionisti di diverse discipline, raggruppati in équipe costituite, generalmente, da un medico, un psicologo, un infermiere, un assistente sociale, un "counsellor" (una persona che offre la propria esperienza nel dare consigli alla persona e alla famiglia), un volontario e dalla persona stessa, insieme alla famiglia.

La peculiarità delle cure palliative è di adattarsi giorno per giorno alle esigenze della persona e dei suoi familiari. Pertanto, ogni cura e ogni trattamento richiedono una revisione continua delle terapie e un'attenzione costante; ogni progetto di cura applica i mezzi più moderni e le terapie più avanzate.

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