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Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo

Aggiornato il 30/08/2019 - Letto 48932 volte

Descrizione

Le persone che hanno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e le persone con cecità hanno diritto a sostare in parcheggi riservati i quali, oltre ad essere progettati tenendo conto di uno spazio idoneo alle esigenze della persona per le movimenti/trasferimenti di entrata e di uscita dal veicolo, sono collocati in prossimità degli accessi agli edifici e nelle vicinanze di scivoli o di rampe per accedere ai marciapiedi, ai piazzali, a luoghi pubblici e così via.

Il diritto alla sosta in parcheggi riservati è garantita alle persone aventi diritto da un permesso che prende il nome di «Contrassegno Unificato Disabili Europeo» (dal 15 settembre 2015 sostituisce in via definitiva il precedente «contrassegno invalidi», che era detto anche «contrassegno arancione» per via del suo colore).

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo prevede un formato rettangolare con lo sfondo di colore azzurro chiaro (non più arancione).

Sul lato frontale (quello che va esposto) è presente:

  • il simbolo internazionale della disabilità (pittogramma di una persona stilizzata in carrozzina) di colore bianco su uno sfondo rettangolare di colore blu;
  • la data si scadenza;
  • il numero di concessione;
  • il comune che ha rilasciato il contrassegno;
  • la dicitura «parcheggio disabili» in tutte le lingue dell'Unione Europea.

Sul lato posteriore è presente:

  • nome e cognome del titolare del contrassegno;
  • foto-tessera del titolare del contrassegno;
  • firma dell'assegnatario del contrassegno;
  • nota con la seguente dicitura: «il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro [dell'Unione Europea, N.d.R.] in cui si trova»;
  • nota con la seguente raccomandazione: «in caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto [ossia, il lato frontale] sia chiaramente visibile per i controlli».


Cosa consente e non consente il Contrassegno Unificato Disabili Europeo

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo - come il precedente «contrassegno invalidi» - permette in Italia e in Europa:

  • sosta gratuita nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (indicati da strisce gialle e da apposita segnalazione orizzontale e verticale), ad eccezione dei parcheggi riservati su concessione sui quali non è possibile sostare se non si è la persona titolare di quella specifica concessione;
  • sosta gratuita nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (articolo 188, comma 3, del Codice della Strada);
  • sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle strisce blu e con tariffa oraria), salvo disposizioni specifiche dei singoli Comuni;
  • sosta nelle zone di divieto o limitazione di sosta (ma non anche di fermata), purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione;
  • circolazione nelle aree pedonali urbane e in quelle a traffico limitato (questo è possibile qualora sia già stata ammessa la circolazione anche di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità e le modalità possono variare nei vari Comuni) - artt. 11, commi 1 e 3, e articolo 12 del DPR n. 503 del 24 luglio 1996;
  • circolazione nelle corsie preferenziali di mezzi pubblici e taxi - artt. 11, commi 1 e 3, e articolo 12 del DPR n. 503 del 24 luglio 1996;
  • circolazione anche in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare, oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento (come, ad esempio, le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne) (articolo 188 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo non consente di sostare:

  • dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
  • dove vige il divieto di fermata;
  • in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
  • in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
  • in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili;
  • contro il senso di marcia;
  • nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
  • negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico/scarico delle merci;
  • negli spazi di parcheggio riservati in concessione, cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell'autorizzazione;
  • nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), quando non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle aree pedonali urbane, quando non è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.


Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo e l'accesso alla Zona a Traffico Limitato

All'interno del Comune di Terni, il Contrassegno Unificato Disabili Europeo in possesso delle persone con disabilità residenti, permette anche l'accesso e la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL). La persona interessata può segnalare fino a due targhe di autoveicoli che possono circolare all'interno della ZTL del Comune di Terni, purché munite di Contrassegno e con la persona con disabilità titolare a bordo.

Attenzione: il Contrassegno Unificato Disabili Europeo non permette, di per sé, l'accesso alla ZTL in Comuni differenti da quello di residenza, se questo è regolato con telecamere. Per questo motivo:

  • le persone con disabilità che non risiedono nel Comune di Terni, sebbene in possesso del Contrassegno rilasciato dal proprio Comune di residenza, qualora vogliano accedere alla ZTL del Comune di Terni, devono sempre comunicare il proprio accesso alla ZTL di Terni nelle modalità indicate in questa scheda;
  • le persone residenti a Terni, qualora vogliano entrare nella ZTL di altri Comuni d'Italia, devono sempre comunicare il proprio accesso in ZTL nelle modalità indicate nella scheda di cui sopra.


Requisiti

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo può essere rilasciato in via permanente o in via temporanea.

È rilasciato in via permanente (sebbene la sua validità debba essere verificata ogni cinque anni):

  • alle persone con disabilità permanente, riconosciute «persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» (dall'articolo 381 del Decreto del Presidente delle Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, così modificato dal DPR n. 151 del 30 luglio 2012);
  • persone con cecità (articolo 12, comma 3, del DPR n. 503 del 24 luglio 1996);

È rilasciato in via temporanea per le persone che, a causa di condizioni di salute temporanee, presentano una disabilità per un circoscritto periodo di tempo; in questo caso l'autorizzazione viene rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.


Contrassegno, proprietà dell'auto e patente di guida

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo è concesso a prescindere sia dalla titolarità della patente di guida (speciale o meno), sia dalla proprietà del veicolo: il contrassegno è legato alla persona e non al veicolo posseduto e, per questo motivo, la persona con disabilità può viaggiare, come passeggera, in veicoli di altre persone, le quali possono parcheggiare la propria automobile in posti riservati, purché venga esibito il contrassegno della persona con disabilità trasportata.

Attenzione: il Contrassegno Unificato Disabili Europeo non può essere utilizzato negli autoveicoli detti sopra in assenza della persona titolare del contrassegno.


Dove rivolgersi

Per ottenere il Contrassegno Unificato Disabili Europeo, la persona interessata deve richiedere una certificazione alla Commissione Medica dell'Unità Operativa di Medicina Legale della ASL di residenza che attesti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Ottenuta la certificazione medica, la persona interessata può richiedere il contrassegno all'Ufficio rilascio permessi del Comune di Terni.

Per evitare la "doppia visita" (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (articolo 4, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012) che attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell'invalidità civile o dello stato di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada. I verbali più recenti, quindi, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l'annotazione: «persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)». In questo caso, ottenuta la certificazione medica con la specifica dicitura, la persona interessata può richiedere il contrassegno all'Ufficio rilascio permessi del Comune di Terni.

Ufficio rilascio permessi del Comune di Terni.

Medicina legale della ASL di Terni.


Documentazione da presentare

Per ottenere la certificazione medica
(solo per coloro che hanno un verbale di accertamento di invalidità precedente al 2013):

Per richiedere la certificazione medica la persona con disabilità deve presentare:

  • Verbale di invalidità civile (in cui risulti la difficoltà di deambulazione);
  • Verbale di riconoscimento dello stato di handicap (ai sensi della Legge 104 del 5 febbraio 1992).

Per richiedere (o duplicare o rinnovare) il Contrassegno Unificato Disabili Europeo
Una volta che la persona interessata ha ottenuto la certificazione medica che ne attesta la condizione di «persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», può recarsi presso l'Ufficio Rilascio Permessi ZTL e richiedere (o duplicare o rinnovare) il Contrassegno Unificato Disabili Europeo.

Presso l'Ufficio Rilascio Permessi ZTL di Terni è possibile compilare la domanda per la richiesta, il duplicato o il rinnovo del Contrassegno Unificato Disabili Europeo. Una volta compilati i dati della persona titolare (sia che lo faccia in prima persona, sia che la richiesta venga fatta da un familiare), è necessario allegare:

  • certificazione medico-legale rilasciata dalla ASL di appartenenza, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ovvero che la persona interessata ha una cecità (in caso di primo rilascio);
  • (alternativamente) certificazione medico-legale redatta ai sensi della legge n. 102/2009 (in cui venga espressamente indicato che la persona ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell'iter procedurale (in caso di primo rilascio).
  • certificato del proprio medico curante attestante la prosecuzione dell'invalidità precedentemente riconosciuta, contenente dati anagrafici della persona con disabilità;
  • attestazione di versamento di Euro 5,16 sul conto corrente n. 10356053 intestato a comune di Terni, con la causale "permessi ZTL per disabili - cap. 382. p. e. diritti dovuti per prestazioni tecniche d. lgs 285/92 - del c.c.: n. 131 del 15/07/2002" o utilizzando il codice IBAN IT77 F076 01144000 00010356053, intestato a "Comune di Terni - Ufficio Entrate diverse";
  • n. 2 marche da bollo da Euro 16,00, se la certificazione medico legale riporta una durata inferiore a 5 anni (si precisa che ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni, la persona richiedente è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo sia sulla domanda che sul contrassegno di transito);
  • n. 2 foto formato tessera della persona con disabilità;
  • fotocopia di un documento di identità della persona con disabilità in corso di validità.

Smarrimento del contrassegno
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno invalidi, è possibile richiedere un duplicato dello stesso, dietro presentazione di una nuova domanda all'Ufficio Rilascio Permessi ZTL. È necessario allegare la documentazione sopra elencata.


Fonti normative

Legge n. 35 del 4 aprile 2012, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (link a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide» (link a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» (link a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (collegamento a sito esterno).


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