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Glossario: lettera P


PAP
Vedere sotto «Programma Assistenziale Personalizzato (PAP)».
Parametro Relativo alla Famiglia (VSE)

Il Parametro Relativo alla Famiglia (VSE) è uno strumento che permette di misurare la condizione patrimoniale delle famiglie. Concorre, assieme all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) e all'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), al calcolo dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'articolo 5 della Legge 214/2011 individua le scale di equivalenza, cioè i parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Attualmente la scala di equivalenza è la seguente:

  • Numero componenti:1. Parametro: 1,00
  • Numero componenti:2. Parametro: 1,57
  • Numero componenti:3. Parametro: 2,04
  • Numero componenti:4. Parametro: 2,46
  • Numero componenti:5. Parametro: 2,85

Nel decreto (DPCM 159/2013) la tabella rimane uguale a quella vigente dal 1998, ma vengono modificati i parametri aggiuntivi e cioè:

  • incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. L'agevolazione spetta anche nel caso di genitore solo non lavoratore con figli minorenni.

Nota: nei nuovi parametri non sono presenti considerazioni aggiuntive previste per le persone con disabilità. Questa scelta è stata motivata dall'inserimento delle franchigie per disabilità che sarebbero - nell'intento di chi ha redatto il nuovo regolamento - compensative e consentirebbero di avvantaggiare maggiormente i nuclei a basso reddito.

paraplegia
La paraplegia è una lesione del midollo spinale che interessa parte del tronco e gli arti inferiori e che può essere di natura traumatica (incidenti stradali o sul lavoro, cadute accidentali o lesioni da sport), o secondaria a patologie (neoplasie, processi infiammatori o degenerativi delle strutture vertebrali e discali, patologie infettive, ecc.).
In relazione al livello e alla completezza della lesione si verificherà una assenza di funzioni sensitive, motorie e viscerali situate al di sotto del livello di lesione (che normalmente sono controllate dai centri superiori), a causa dell’interruzione delle vie ascendenti e discendenti che collegano il midollo spinale al cervello.
Tali funzioni saranno totalmente assenti in caso di sezione completa, solo parzialmente compromesse se la sezione del midollo è incompleta.
parcheggio in concessione

Il «parcheggio in concessione» è un'area di parcheggio personalizzata per l'autoveicolo utilizzato da persone con disabilità che hanno una capacità di deambulazione «sensibilmente ridotta». Spetta all'interessato richiedere il parcheggio al proprio comune (nelle modalità previste dall'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada).

Segnaletica orizzontale
Il parcheggio in concessione ha una segnaletica orizzontale identica ad un qualsiasi altro parcheggio riservato alle persone con disabilità: è delimitato e segnalato da strisce gialle, prevede il simbolo internazionale della disabilità (omino in carrozzina stilizzato) contrassegnato sulla pavimentazione e ha le bande segnaletiche zebrate gialle poste lateralmente o, se il parcheggio è inserito all'interno di una serie di parcheggi posti ai lati della strada, posteriormente.

Segnaletica verticale
cartello parcheggio in concessioneCiò che contraddistingue il parcheggio in concessione da un qualsiasi altro parcheggio riservato, ma libero, è la segnaletica verticale: sotto il divieto di sosta e il simbolo internazionale della disabilità, vi è riportato il numero di concessione - tratto dal numero del «contrassegno invalidi» in possesso del richiedente (al contrario, nei parcheggi riservati alle persone con disabilità, ma non dati in concessione, il cartello verticale che li segnala non presenta alcun numero o codice alfanumerico).

Per maggiori informazioni, si consulti la scheda: Posto auto riservato (o «parcheggio in concessione»).

parentela ed affinità

Gli articoli 74, 75 e seguenti del Codice Civile dettano i criteri per la definizione ed il calcolo dei gradi di parentela ed affinità.


Parentela

«Parentela» è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio); sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente. La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Riassumendo:
Parenti di primo grado:

  • Figli e genitori (linea retta).

Parenti di secondo grado:

  • Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
  • Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado:

  • Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).
  • Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Parenti di quarto grado:

  • Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.


Affinità

L’«affinità» è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.

Riassumendo:

Affini di primo grado:

  • Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Affini di secondo grado:

  • Marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito.

Affini di terzo grado:

  • Zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..

Affini di quarto grado:

  • Cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).


Attenzionei coniugi (tra loro legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

patente speciale

La patente speciale è una patente che ha la stessa validità e funzione dalla patente ordinaria e viene rilasciata a tutte le persone cui sia stata riconosciuta un'invalidità motoria o sensoriale purché le loro menomazioni anatomiche e funzionali non impediscano di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il rilascio della patente speciale è conseguente alla valutazione dell'idoneità alla guida da parte della Commissione Medica per le Patenti (di cui si veda la specifica scheda).

Presso il Centro di Mobilità Umbro è possibile effettuare prove su simulatore di guida e con auto adattata (su apposito circuito) per conoscere e valutare le varie tipologie di adattamento all'auto.

La patente speciale, come l'ordinaria, è suddivisa in classi:

  • con la "A Speciale" si possono condurre motocicli;
  • con la "B Speciale" si possono guidare tutte le autovetture;
  • con la "C Speciale" è quella relativa agli autoveicoli di massa complessiva, a pieno carico, superiore alle 3,5 tonnellate (ma inferiore alle 11,5), anche se trainanti un rimorchio leggero;
  • con la "D Speciale" si possono guidare gli autobus e autoveicoli per trasporto persone, con non più di otto posti a sedere (escluso il conducente).
patologie coesistenti

Sono le menomazioni incidenti su diversi organi e apparati rispetto a quelli colpiti dalla patologia principale. Nello stabilire la percentuale dell'invalidità civile non vengono considerate le patologie che, nella tabella dell'invalidità civile (stabilita con Decreto Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992), presentano un valore pari o inferiore al 10%.


(Da: Vincenzo Micela, «Manuale pratico dell'invalidità civile e della disabilità», Maggioli, 2006).

patologie concorrenti

Sono le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato colpito dalla patologia principale. Nello stabilire la percentuale dell’invalidità civile è necessario considerare le singole patologie che, nella tabella dell’invalidità civile (stabilita con Decreto Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992), presentano un valore pari o inferiore al 10%.


(Da: Vincenzo Micela, «Manuale pratico dell’invalidità civile e della disabilità», Maggioli, 2006).

patrocinio a spese dello Stato
Per ottenere il «patrocinio a spese dello Stato», la persona interessata deve presentare una richiesta al consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presso il giudice competente. Una volta che la persona è stata ammessa al «patrocinio a spese dello Stato», viene nominato un difensore tra gli iscritti all'apposito albo dei difensori d'ufficio, che non potrà ricevere compensi o rimborsi dal proprio assistito. Il «patrocinio a spese dello Stato» riguarda tutti i procedimenti penali, civili ed amministrativi.
Patronati
Vedere sotto «Enti di patronato e di assistenza sociale».
Patronato
Vedere sotto «Enti di patronato e di assistenza sociale».
PDF
Vedere sotto «Profilo Dinamico Funzionale (PDF)».
PEBA
Vedere sotto «Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)».
PEI
Vedere sotto «Piano Educativo Individualizzato (PEI)».
pensione ai sordomuti

La pensione ai sordomuti (denominata anche «pensione non reversibile») spetta ai cittadini riconosciuti in stato di sordità di natura congenita o acquisita (sordità di natura neurogena). Non viene concessa a coloro che presentano sordità di tipo trasmissivo, sordità di natura psichica o per causa di lavoro, servizio o guerra.

Requisiti:

  • avere un'ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hertz nell'orecchio migliore);
  • avere un età compresa tra i 18 e i 65 anni;
  • essere cittadini italiani, oppure cittadini stranieri con Carta di Soggiorno;
  • risiedere nel territorio nazionale;
  • avere un reddito non superiore a quello fissato annualmente (per il 2007 il limite reddituale è pari a Euro 14.256,92).

Decorrenza e durata:
La pensione non reversibile decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riconoscimento; la pensione viene concessa fino al compimento dei 65 anni, a tale età è trasformabile in assegno sociale.

Compatibilità:
La pensione non reversibile è compatibile con:

Quando si compiono 65 anni:
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione ai sordomuti si trasforma in «assegno sociale».


APPROFONDIMENTI:

Scheda tematica: Contributi economici.


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 381 del 26 maggio 1970, «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti».

Legge n. 33 del 29 febbraio 1980, «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile».

pensione di inabilità (invalidi civili totali)

La pensione di inabilità spetta alle persone che, a seguito dell'accertamento dell'invalidità civile, presentino quattro requisiti: un riconoscimento di inabilità totale, uno stato di bisogno economico un'età compresa tra i 18 e 65 anni, essere cittadini italiano residente in Italia o cittadino straniero (con specifiche condizioni).

1. La totale inabilità al lavoro.
Non è intesa come assoluta incapacità di attendere ad un lavoro, ma quale situazione che comporti gravissimi condizionamenti, per cui la pensione spetta anche a persone che possono svolgere un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio. Per questo motivo, l'inabilità al lavoro richiesta per poter accedere alla pensione di inabilità per le persone invalide civili si differenzia dal concetto di inabilità lavorativa richiesta per poter accedere alle forme pensionistiche previdenziali (pensione ordinaria di inabilità e assegno ordinario di invalidità). Per approfondimenti, si veda il concetto di «inabilità al lavoro».

In generale, la totale inabilità al lavoro che viene considerata per l'erogazione della pensione di inabilità corrisponde ad una percentuale di invalidità civile pari al 100%.

2. Lo stato di bisogno economico.
L'erogazione della pensione ai cittadini con disabilità in stato di bisogno economico è disciplinato dall'articolo 38, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana, il quale prevede che: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Da questo principio - che si è poi evoluto nel corso degli anni (superando anche la concezione dell'inabilità al lavoro di cui la punto precedente) - deriva la pensione di inabilità, per la quale, quindi, ogni anno, viene sancito un preciso importo ed un limite reddituale annuo che la persona con disabilità non deve superare per poter continuare a beneficiare della pensione (leggi qui la scheda degli importi e dei limiti reddituali annuali).

Attenzione: dal 1° gennaio 2013, il limite reddituale da non superare per poter percepire la pensione comprende anche quello dell'eventuale coniuge.

3. L'età lavorativa.
La pensione, originariamente concepita per gli «inabili al lavoro», tutela la persona all'interno della fascia d'età lavorativa: dai 18 fino ai 65 anni.

Prima dei 18 anni, il minorenne con disabilità può accedere ad altre prestazioni economiche: indennità mensile di frequenza e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Dopo i 65 anni, la persona con disabilità può accedere all'assegno sociale (ex pensione sociale) (con specifiche disposizioni se l'invalidità civile è stata riconosciuta primo o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età).

4. Cittadini italiani e cittadini extracomunitari
I cittadini italiani possono accedere alla prestazione rispettando i requisiti posti sopra. Per i cittadini extracomunitari, si consiglia la lettura dell'apposita scheda.

Compatibilità:
La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento.

Incompatibilità:
La pensione di inabilità, essendo erogata in virtù dell'accertamento dell'invalidità civile, è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito di accertamenti di invalidità di guerra, invalidità per servizio e invalidità per lavoro.

Responsabilità, accreditamento e decorrenza:
Nel caso in cui venga riconosciuta la pensione, si deve compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di pagamento. In linea generale, l'INPS ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno.

L'INPS provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in modo analogo a quello adottato per le pensioni. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico (per maggiori informazioni, leggi la scheda sulle modalità di accreditamento).

pensione di reversibilità

Conosciuta anche come «pensione ai superstiti», è la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.


APPROFONDIMENTI:

Si consiglia di visitare la pagina on line del sito dell'INPS a riguardo.

pensione non reversibile per i sordi
Vedere sotto «pensione ai sordomuti».
pensione ordinaria di inabilità

La pensione ordinaria di inabilità si può ottenere quando si verifica un'infermità fisica o mentale, accertata dalla Commissione Medica dell'INPS tramite l'accertamento della capacità lavorativa specifica, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Vincolo di tale prestazione è, ovviamente, quello di non poter svolgere alcuna attività lavorativa. La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.

Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di età anni per le donne e di 60 per gli uomini. Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva.

La domanda per ottenere la pensione di inabilità può essere presentata direttamente alla sede dell'INPS della propria città o tramite gli Enti di patronato e di assistenza sociale, oppure inviata per posta. Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi INPS e sul sito web dell'Istituto nella sezione "moduli".

È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

  • stato di famiglia (autocertificazione);
  • data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
  • diritto alle detrazioni d'imposta;
  • situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.

Inoltre, alla domanda devono essere allegati:

  • la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;
  • i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;
  • le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.
pensione per i ciechi civili assoluti

La pensione per i ciechi civili assoluti viene erogata ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Requisiti:

  • essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  • essere maggiorenne;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a quello che viene disciplinato annualmente.


APPROFONDIMENTI:

Scheda tematica: Contributi economici (*).

(*) Attenzione: l'importo della pensione varia nel caso in cui la persona riconosciuta cieca assoluta si trovi ricoverata in un istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato o di altro Ente pubblico.


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 66 del 10 febbraio 1962 (articolo 8), «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili».

pensione per i ciechi parziali

La pensione per i ciechi civili parziali viene erogata a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

Ai fini dell'erogazione della provvidenza è previsto che i beneficiari si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Requisiti:

  • essere stato riconosciuto cieco parziale (ossia con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione);
  • essere maggiorenni o minorenni;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a quello disciplinato annualmente dalle leggi in materia.


APPROFONDIMENTI:

Scheda tematica: Contributi economici.


RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge n. 66 del 10 febbraio 1962 (articolo 8), «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili».

pensione sociale

La pensione sociale, istituita con la Legge 153/1969, viene concessa ai cittadini che hanno compiuto il 65° anno di età e si trovano in condizioni economiche di bisogno. Con la Legge 335/1995 è stata sostituita dall'«assegno sociale». Rimane in vigore solo per coloro che hanno compiuto 65 anni prima del 31 dicembre 1995.

Vedere «assegno sociale (ex pensione sociale)».


NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge n. 153 del 30 aprile 1969, «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale».

permesso di soggiorno

Le persone straniere che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il «permesso di soggiorno». Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario avere:

  • il modulo di richiesta;
  • il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
  • una fotocopia del documento stesso;
  • 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
  • un contrassegno telematico da Euro 14,62;
  • la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno:

  • 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
  • 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
  • 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.

La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

  • fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  • fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
  • fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Le persone straniere che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Dall'8 gennaio 2007, la «carta di soggiorno» per cittadini stranieri è stata sostituita dal «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso gli Enti di patronato e di assistenza sociale.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
  • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Alla domanda è necessario allegare:

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
  • copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
  • un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • copie delle buste paga relative all'anno in corso;
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (Euro 27,50);
  • contrassegno telematico da Euro 14,62.

Il costo della raccomandata è di Euro 30.


Per maggiori dettagli, si consiglia di visitare il sito della Polizia di Stato.

persona con disabilità
Vedere sotto «persone con disabilità».
persona con disabilità non autosufficiente
Vedere sotto «persone con disabilità non autosufficienti».
persona handicappata
Questo termine è utilizzato dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. In questo sito, il termine è riportato solo in tal senso, in quanto l'intenzione degli autori del portale coincide con quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, nella recente Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) del 2001, considera il termine «persona handicappata» come una «connotazione peggiorativa». Vedere anche sotto «handicap» e «disabiltà».
persone con disabilità

Secondo il modello di disabilità proposto dalle due Classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF e ICF-CY), le persone con disabilità, vivendo l'interazione sfavorevole delle proprie condizioni di salute con un ambiente ostile (ossia con barriere e privo di facilitatori), sono individui discriminati poiché vivono la mancanza di pari opportunità nella partecipazione alla società.

In questo senso, quindi, si l'OMS ritiene necessario abbandonare il termine handicap (definizione) e termini derivati e composti.

 

persone con disabilità non autosufficienti

Una persona può presentare un'alterazione dei livelli funzionali o strutturali del proprio corpo che incide sulla possibilità di svolgere, senza l'aiuto di terzi, le attività fondamentali della vita quotidiana; l'alterazione, quindi, incide sul suo livello di autosufficienza. Questa persona, quando interagisce con un ambiente privo di un adeguato sistema di politiche, servizi ed interventi, vive una perdita o una limitazione dei propri livelli di attività e di partecipazione ai contesti di vita che determina una condizione di disabilità, intesa come discriminazione.

Si considerano attività fondamentali della vita quotidiana:

  • lavarsi;
  • vestirsi;
  • usare il gabinetto;
  • spostarsi;
  • controllare gli sfinteri e la vescica;
  • alimentarsi.
PES
Vedere sotto «Punto di Erogazione Servizi (PES)».
PESSE
Vedere sotto «Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)»
piaghe da decubito
«Quelle che si formano per compressione o sfregamento sulle parti del corpo di un ammalato costretto a giacere lungamente a letto».
(Da: www.socialinfo.it).
Piani Integrati per gli Spazi Urbani (PISU)
I Piani Integrati per gli Spazi Urbani (PISU) sono predisposti dai Comuni con l’obiettivo specifico dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani per migliorarne accessibilità e percorribilità per tutti. Questo obiettivo deve essere perseguito non solo tramite interventi sull’esistente volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche tramite la definizione di norme di “buona progettazione” della città: gli spazi devono nascere in funzione dell’accessibilità e della fruizione e godibilità dei cittadini. La fase di analisi e censimento delle barriere architettoniche, quindi, deve porsi come interrogativo non solo cosa può costituire un ostacolo al movimento ma anche cosa favorisce il movimento e le relazioni sociali, e quindi come lo spazio può essere ripensato ed attrezzato a questo scopo. Ciò vuol dire innanzitutto che gli utenti di riferimento non sono solo le persone con disabilità, ma tutti i cittadini, con particolare attenzione a quelli che sono definiti “utenti deboli” (anziani e bambini).
piano di assistenza individuale

Il piano di assistenza individuale è un documento che viene redatto dall'équipe multidisciplinare in collaborazione con i familiari a seguito di un'attenta analisi e di una valutazione dei bisogni identificati e percepiti dalla persona. «Il piano riporta: il problema, l'obiettivo, l'intervento e la data di verifica prevista a medio o lungo termine». Ogni Piano è un elemento dinamico, continuamente aggiornabile e adattato a tutte le necessità che possono di volta in volta emergere.

(Da: www.serviziosociale.com).

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), previsto dall'articolo 32 della Legge 41/1986 e dall'art. 24, comma 9, della Legge 104/1992, è uno strumento in grado di consentire alle varie amministrazioni un controllo spazio-temporale degli interventi mirati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, consentendo, quindi, la programmazione economica ed organizzativa dell'intera operazione.

Il PEBA, quindi, prevede l'analisi della situazione dell'accessibilità a livello edilizio ed urbano, attraverso il rilievo degli edifici e dei percorsi urbani, individuando le possibili soluzioni con stima dei costi, proponendo la fase preliminare alla progettazione e consentendo una programmazione degli interventi.


Normativa di riferimento

Legge n. 41 del 28 febbraio 1986, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)
Il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) è stato predisposto per ridurre, in caso di necessità, i prelievi di energia elettrica in maniera selettiva e programmata evitando così black out incontrollati. In alcune circostanze, se l'assetto della rete lo consente, è possibile escludere dal distacco dell'energia elettrica alcune utenze per le quali la mancanza di energia elettrica potrebbe risultare critica. Queste utenze sono incluse in un elenco, redatto dai distributori di energia elettrica che gestiscono le reti a cui queste utenze sono allacciate.
Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP), anche detto Piano Educativo Personalizzato (PEP), ha lo scopo di indicare gli strumenti compensativi e dispensativi che il Consiglio di Classe intende adottare nelle diverse discipline scolastiche, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, per supportare il percorso di studio di alunni che hanno Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

Il PDP non deve essere confuso con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è riferito agli alunni con disabilità. La richiesta del PDP per gli alunni con DSA (né la stessa diagnosi di DSA) non necessita dell'accertamento dello stato di handicap (Legge n. 104/1992).


Normativa di riferimento

Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 (link a sito esterno).

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (link a sito esterno).

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il progetto globale dell'alunno con disabilità attraverso il quale si realizza l'inclusione scolastica. È lo strumento di programmazione di tutti gli interventi che l'équipe multidisciplinare intende realizzare per garantire lo sviluppo dell'alunno con disabilità in relazione ai diversi ambiti di crescita (intellettivo e affettivo/relazionale).

Viene redatto, entro il secondo mese dell'anno scolastico, dal gruppo di lavoro formato da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, dagli insegnanti di sostegno, dai genitori dell'alunno in collaborazione con l'Unita Multiprofessionale della ASL. È calibrato sulle risultanze della diagnosi funzionale, ma può essere modificato durante l'anno scolastico, a seguito di verifiche.

Il PEI contiene: finalità e obiettivi didattici programmati, itinerari di lavoro, tecnologie, modalità di coinvolgimento della famiglia ed interventi di carattere riabilitativo e sociale.

Nel corso dell'anno scolastico, i responsabili del PEI attuano una verifica di medio termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti. Il PEI è rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei progressi realizzati.

Piano Educativo Personalizzato (PEP)
Vedere sotto «Piano Didattico Personalizzato (PDP)».
Piano per le Politiche per la Disabilità

La preparazione di un Piano per le Politiche per la Disabilità è l’obiettivo centrale del Progetto «Agenda 22». Esso deve includere proposte di azioni e di politiche che dovranno diventare lo strumento di azione del Comune e/o delle altre istituzioni coinvolte. Il Piano deve contenere:

  • l’oggetto;
  • i tempi di realizzazione;
  • i soggetti incaricati di assumersi la responsabilità dell’atto;
  • il finanziamento;
  • il monitoraggio;
  • la valutazione e la revisione.

Il Consiglio comunale dovrà adottare il Piano per le Politiche sulla Disabilità con atto deliberante, il quale dovrà essere conforme ai princìpi di mainstreaming e dovrà essere completo di tutti i punti del Piano.


Approfondimenti

Il Progetto «Agenda 22».

PISU
Vedere sotto: Piani Integrati per gli Spazi Urbani (PISU).
pneumologia

«Disciplina che studia le malattie dell'apparato respiratorio».

(Da: www.sanihelp.it).

presa in carico

La presa in carico è il presupposto metodologico dei diversi interventi a favore delle persone di sostegno alla domiciliarità. La presa in carico comporta interventi di valutazione, consulenza, orientamento, raccordo con le risorse solidaristiche pubbliche e private del territorio, attivazione di prestazioni proprie (assistenza domiciliare, assistenza economica, ecc.), indicazioni per l'accesso ad altre risorse (quali ad esempio il riconoscimento dell'invalidità civile, il riconoscimento dello stato di handicap, ecc.), sostegno alle relazioni familiari, soprattutto.

La presa in carico, generalmente, è esercitata dal «case manager» del Servizio Sociale Professionale che appartiene al Servizio Sociale dei Comuni, gestito in forma diretta o delegata ad altri enti (come ad esempio le Aziende Sanitarie Locali).

Nell'ambito della presa in carico della persona e della famiglia, il Servizio Sociale esercita la funzione di raccordo degli interventi e delle risorse sociali, socio-sanitarie e assistenziali attivabili nella definizione e nella gestione del Progetto Individuale.

La presa in carico viene quindi inquadrata in una visione complessiva di punto di riferimento per la persona e la famiglia, in analogia al ruolo svolto dal Comune.

Per approfondimenti, leggi il focus: «Il Progetto Individuale per la presa in carico delle persone con disabilità».

Vedi anche: «case management».

prescrizione medica
«La ricetta medica, detta anche prescrizione medica o ricetta bianca, è sostanzialmente un’autorizzazione scritta data da un medico ad un farmacista per consegnare quei farmaci che devono essere venduti con autorizzazione a chi ne ha bisogno. Generalmente, una ricetta medica può essere scritta su un normale foglio di carta, anche con un computer, basta che sia chiaro: il nome del farmaco oppure il nome del suo principio attivo (sulla base del quale il farmacista può offrire il più economico farmaco brevettato o generico); la quantità di farmaco presente in una dose o nella confezione (se sono in commercio più confezioni di diverso dosaggio); la data in cui è stata scritta la ricetta;i dati del medico;la firma del medico, che deve essere sempre scritta a penna in originale e leggibile».
(Da: www.intrage.it)
presìdi medici
«Preparato, apparecchio, dispositivo che viene introdotto nel corpo umano o viene posto direttamente o indirettamente a contatto con esso a fini terapeutici, correttivi, sostitutivi, profilattici o diagnostici; deve essere farmacologicamente inerte e giudicato idoneo dall’autorità sanitaria. Sono presìdi medici chirurgici, per esempio, insetticidi, disinfettanti, apparecchi acustici, siringhe, cannule, tubi per drenaggio ecc.». 
(Da: www.sanihelp.it).
presìdi sanitari
Si tratta di: protesi e presìdi personalizzati come scarpe ortopediche, plantari, arti, deambulatori, carrozzine a ruote grandi, carrozzine pieghevoli, sistemi di postura ed altri presìdi.
«La fornitura di presìdi sanitari è compito» della Azienda USL «e si inquadra nella assistenza diretta [e …] nelle prestazioni sanitarie […] "dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa" che "…sono erogate dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi" e, dunque, in forma diretta. Tali prestazioni (che comprendono anche la fornitura delle protesi ed altri ausili tecnici di cui al nomenclatore tariffario […] possono essere assicurate anche in forma diretta ma solo "…quando [l’Azienda USL] non sia in grado di fornire il servizio direttamente…” e mediante apposite “…convenzioni stipulate in conformità ad uno schema tipo, e, quindi, giammai riconducibili alle convenzioni stipulate per l’assistenza farmaceutica”».
(www.dirittosanitario.net).
prestazioni termali

Le prestazioni termali si distinguono in:

  • cure idro-fango-termali: sono quelle che utilizzano acque termali o loro derivati, fanghi, muffe, vapori, nebulizzazioni, che hanno una riconosciuta efficacia terapeutica per la salute nelle fasi di prevenzione, di terapia e di riabilitazione di alcune malattie;
  • cure climatiche, elioterapiche e psammoterapiche;
  • cure diverse: fisioterapiche, riabilitative per cardiopatie, ginnastica respiratoria.

(Da: «Le cure termali», in «Conoscere per tutelare», p. 232).

prevenzione

«Prevenire significa essenzialmente informare: la prevenzione è sostanzialmente informazione. Prevenire, quindi, non è sottoporsi ad una serie più o meno completa d'esami, ciò serve certamente a riconoscere precocemente (diagnosi precoce) le condizioni di malattia e quindi permette di intervenire tempestivamente con molta probabilità di successo nella cura, ma il primo passo per una reale prevenzione è conoscere (e conoscere vuol dire essere informati) le regole per una vita sana e poi praticarle».

(Da: www.isit100.fe.it/analisi/prevenzione.htm).

prima casa

Per il fisco, per prima casa si intende posseduta in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non ci si vive. L’abitazione principale, invece, è la casa in cui ci si vive, cioè la dimora abituale del contribuente e/o dei suoi familiari.

Nel caso di acquisto della prima casa sono previste alcune agevolazioni:

  • l’imposta di registro, o in alternativa l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), si paga con aliquota ridotta al 4%;
  • le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.

Lo sconto fiscale vale anche per l’acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

  • C/2: cantina o soffitta;
  • C/6: box o posto auto;
  • C/7: tettoia.

Requisiti dell'abitazione

I requisiti dell’abitazione necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti:

  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969);
  • deve essere ubicata nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • se l’acquirente si è trasferito all’estero per lavoro, l’immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l’attività l'azienda da cui dipende;
  • l’immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l’acquirente è cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’Aire);
  • per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari; infatti, può essere acquistata con le agevolazioni della prima casa anche un’abitazione affittata o da affittare dopo l’acquisto (circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994).

Requisiti dell'acquirente

L’acquirente (o gli acquirenti) deve (o devono) dichiarare nell’atto di compravendita:

  • di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
  • di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

procura notarile

La procura notarile è l’atto mediante il quale una persona (rappresentata) conferisce ad un’altra persona (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo alla persona rappresentata.

Le procure, a seconda che vengano conferite per il compimento di attività non preventivamente determinate o per lo svolgimento di specifici compiti, possono essere di due tipi:

  • Procura generale: con questo atto, l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i propri affari (presenti e futuri). La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato ed è efficace fino a revoca. Per conferire la procura generale occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura generale (NB: se il richiedente è coniugato e il regime patrimoniale prescelto è la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).
  • Procura speciale: con questo atto, l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei propri affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per l’atto che il rappresentante deve concludere.

Esistono diverse forme di procure speciali:

  • Procura speciale alle liti: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell’estratto catastale).
  • Procura speciale per l’acquisto o la vendita di immobili: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all'Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell’estratto catastale).
  • Procura speciale per la vendita di autovetture: per conferire tale procura, occorre presentarsi di persona all'Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura e il libretto di proprietà dell'autovettura.
  • Procura speciale a riscuotere: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all'Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, il numero, la data di emissione e la denominazione dell'Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (NB: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell’Istituto bancario o dell’Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).
  • Procura speciale per accettazione di eredità: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
  • Procura speciale per rinuncia ad eredità: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
  • Procura speciale per accettazione di donazione: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all’Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, le generalità del donante, la descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.
  • Procura speciale a donare: per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all'Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete della persona cui si intende conferire la procura, la descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione; le generalità complete del beneficiario della donazione.
  • Procura speciale per pubblicazioni: per conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona all'Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete delle persone cui intendono conferire la procura.

Colui che ha rilasciato una procura può revocarla in qualsiasi momento, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile. Per ottenere la revoca di una procura, l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Notarile con una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (ad esempio: il notaio che è intervenuto nell’atto, la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario). L’interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed al notaio presso il quale era depositata la procura revocata.

prodotto aproteico
Si tratta di prodotti alimentari privi di proteine (es. pane aproteico, latte aproteico) «particolarmente indicato nei regimi dietetici di pazienti affetti da insufficienza renale».
 (Da: C. Rugarli «Medicina interna sistematica», Masson, 2000).
prodotto aproteico
Si tratta di prodotti alimentari privi di proteine (es. pane aproteico, latte aproteico) «particolarmente indicato nei regimi dietetici di pazienti affetti da insufficienza renale».
 (Da: C. Rugarli «Medicina interna sistematica», Masson, 2000).
Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) fornisce il quadro globale dell'evoluzione del percorso scolastico ed educativo dell'alunno con disabilità. Costituisce una guida per la progettazione degli interventi, evidenziando i bisogni dell'alunno e le sue risorse ed indicando le strategie utili per attivarle e valorizzarle. Alla formulazione e alla verifica del PDF partecipano gli operatori dell'Unità Multiprofessionale della ASL, gli insegnanti curriculari, gli insegnanti di sostegno e i familiari. Il coinvolgimento della famiglia nella stesura e nelle verifiche del PDF è essenziale in quanto configura le premesse per stabilire un percorso ed una crescita comuni.

L'Istituto scolastico provvede ad elaborare:

  • una descrizione funzionale relativa alle competenze ed abilità dell'alunno;
  • una successiva definizione degli obiettivi che l'alunno potrà presumibilmente raggiungere nel proprio percorso.

Il PDF per la parte relativa al livello di sviluppo potenziale esprime gli obiettivi generali in base ai quali, nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), vengono esplicitati gli obiettivi didattici specifici.

L'Unità Multiprofessionale della ASL provvede ad elaborare:

  • una descrizione delle potenzialità dell'alunno;
  • un'analisi di come l'alunno si pone in rapporto alle strategie operative che saranno adottate.

Il PDF, quindi, poiché indica il possibile sviluppo dell'alunno, deve essere aggiornato in tempi brevi (sei mesi), in tempi medi (due anni) e ad ogni passaggio di grado di istruzione.

Profilo socio-lavorativo

Il Profilo socio-lavorativo viene effettuato dall'assistente sociale e ha lo scopo di acquisire notizie utili per individuare la persona con disabilità nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro. Il Profilo socio-lavorativo va presentato alla Commissione medica dell'ASL per l'accertamento della capacità lavorativa e la successiva iscrizione alle liste per il collocamento mirato (ai sensi della Legge n. 68/1999).


Normativa di riferimento

Legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Progetto Individuale

Il Progetto Individuale (previsto dall'art. 14 della L. 328/00) rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi - a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

I piani che dovrebbero costituire parte integrante del Progetto Individuale, frutto della presa in carico dell'Unità Multidisciplinare Valutazione Disabili (area infantile e adulti) - UMVD, sono:

Il Progetto Individuale, nella sua definizione e realizzazione, è un processo dinamico che deve sapersi adattare alle necessità delle persone che mutano nelle diverse fasi della vita. Deve, quindi, garantire continuità nei processi, soprattutto in occasione di quelle fasi di passaggio avvertite come particolarmente critiche e spesso di abbandono.

Una presa in carico globale richiede un approccio multidimensionale e, quindi, è necessaria un'équipe multiprofessionale (UMVD, come da DGR 441/2005, in attesa di modifica) che sia integrata da figure professionali specifiche, relativamente agli ambiti di vita della persona con disabilità.

Gli interventi ed i servizi previsti vengono raccolti in un Dossier Unico, curato dall'assistente sociale di riferimento, nel ruolo di case manager.

Prerequisito per l'attivazione del percorso di presa in carico è l'accertamento della condizione di disabilità, attualmente disciplinato dalla Legge n. 104/1992.


Normativa di riferimento

Legge n. 328 dell'8 novembre 2000,«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Legge n. 162 del 21 maggio 1998, «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave».

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

progetto riabilitativo individuale

Il «progetto riabilitativo individuale» viene elaborato dall'équipe multidisciplinare riabilitativa e tiene conto dei bisogni e delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari), considerando le sue menomazioni, disabiltà e, soprattutto, le abilità residue e recuperabili, oltre che i fattori ambientali, contestuali e personali. Definisce, inoltre, come deve essere composta l'équipe, e quali possono essere gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e gli interventi necessari al raggiungimento degli esiti desiderati.

(Da: Centro per l’Autonomia Umbro).

Programma Assistenziale Personalizzato (PAP)

Il Programma Assistenziale Personalizzato (PAP), - denominato anche Piano Assistenziale Individuale (PAI) - definito dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili (UMVD) sulla base dei livelli di «gravità» della condizione complessiva della persona con disabilità, ha il compito di realizzare un sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali, secondo i «pacchetti» di servizi e di prestazioni previsti dal Progetto Regionale Integrato per Non Autosufficienza (PRINA) di cui alla Legge Regionale n. 9 del 4 giugno 2008 e ad oggi presente nel Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali, L.R. 9 aprile 2015 n. 11.

L'UMVD individua anche il responsabile del PAP (case management) che, sulla base della prevalenza della tipologia di intervento, afferisce alle Aziende Sanitarie Locali o al Servizio Sociale del Comune. Il responsabile del PAP, oltre a garantirne gli esisti, è anche il referente della persona e della famiglia.

All'interno del PAP vengono definite indicazioni quantitative, temporali e di flessibilità sull'erogazione delle prestazioni, l'allocazione delle risorse professionali, strumentali, tecniche ed economiche necessarie.

Le prestazioni previste nel PAP dovrebbero essere coerentemente inserite all'interno del più generale Progetto Individuale.

Programma d'Azione Italiano per la Promozione dei Diritti e l'Integrazione delle Persone con Disabilità

Il Programma d'Azione Italiano per la Promozione dei Diritti e l'Integrazione delle Persone con Disabilità è un documento redatto e approvato nel febbraio 2013 dall'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità - organismo previsto dalla Legge n. 18 del 3 marzo 2009 [link a pagina esterna] di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ne tutela, monitora e promuove i princìpi.

Il Programma d'Azione segue l'invio, nel novembre 2012, sempre da parte dell'Osservatorio Nazionale del primo Rapporto Italiano alle Nazioni Unite, sull'implementazione nel nostro Paese della Convenzione dell'ONU.

Il Programma d'Azione ha respiro biennale e individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente e unitaria, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020 e della Convenzione ONU.

Il testo, sottoposto a lettura nel Consiglio dei Ministri e al parere della Conferenza Unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), è stato approvato dal Governo e, con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 [link a pagina esterna] (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013), è diventato Legge dello Stato.

Leggi il testo del Programma d'Azione Italiano per la Promozione dei Diritti e l'Integrazione delle Persone con Disabilità [link a file in PDF].

promozione della salute

La promozione della salute è «il processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla» (1986, dalla Carta di Ottawa per la promozione della salute). La promozione della salute mira soprattutto a raggiungere l'eguaglianza nelle condizioni di salute tra le persone. Il suo intervento si prefigge di ridurre le differenziazioni evidenti nell'attuale stratificazione sociale della salute, offrendo a tutti eguali opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute possibile. Questo comprende: un saldo radicamento in un ambiente accogliente, l'accesso alle informazioni, le competenze necessarie alla vita, la possibilità di compiere scelte adeguate per quanto concerne la propria salute.

La promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario: prevede l'intervento, la collaborazione e il coordinamento di settori diversi dalla sanità (istruzione, cultura, trasporti, agricoltura, turismo, ecc.) per realizzare iniziative in grado di migliorare lo stato di salute della popolazione.

(Da: www.it.wikipedia.org).

proteine
Le proteine sono composti chimici complessi formati da aminoacidi uniti tra loro a formare una o più catene. Sono uno dei componenti essenziali degli organismi viventi e svolgono tutte le principali funzioni: di controllo genetico, immunitarie, di bioregolazione ecc. Dei 22 aminoacidi, 14 sono sintetizzati dall’organismo, mentre 8 sono detti essenziali poiché non possono essere prodotti dall’organismo ma vengono introdotti con la dieta.
Si dicono proteine ad alto valore biologico quelle che contengono più tipi di aminoacidi, soprattutto essenziali, mentre le proteine a basso valore biologico mancano di una o più specie aminoacidiche. Tra le prime ricordiamo le proteine di origine animale (contenute in carne, uova e latte), tra le seconde (a basso valore biologico) le proteine derivanti da alimenti di origine vegetale (legumi, cereali, frutta e verdura).
Attualmente si ritiene che il fabbisogno giornaliero di proteine sia di 1 gr  per ogni kg di peso corporeo.
protesi

«Apparecchio sostitutivo di un organo mancante».

(Da: www.terzaeta.com).

protesi mioelettrica
 «le protesi a comando mioelettrico utilizzano come sensori degli elettrodi superficiali, posti a contatto con la cute del moncone, in grado di rilevare il segnale (…) generato a seguito di una contrazione (…) dei muscoli sottostanti. Tale segnale ha origine dal meccanismo intrinseco di contrazione della fibra muscolare».
 (Da: Freddi «La riabilitazione  dopo infortunio lavorativo» atti del congresso internazionale 2000)
psicopatologia

 «studio delle funzioni psichiche alterate che sono alla base delle malattie mentali. La psicopatologia, attraverso l'analisi e la classificazione di tali fenomeni, si propone di giungere a una migliore comprensione dei disturbi psichici».   (Da: www.sapere.it)

Punto di Erogazione Servizi (PES)
Il Punto Erogazione Servizi (PES) è un'articolazione dei Centri di Salute (CdS) delle ASL dell'Umbria.
Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
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