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Posto auto riservato (o «parcheggio in concessione»)

Aggiornato il 30/08/2019 - Letto 39569 volte

Descrizione

Le persone con disabilità che hanno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta possono richiedere l'istituzione di un'area di parcheggio personalizzata per l'autoveicolo utilizzato (detto anche «parcheggio in concessione»).

Il parcheggio deve essere garantito in un'area in prossimità dell'ingresso dell'abitazione del richiedente. Qualora, però, per via delle condizioni urbanistiche dell'area individuata, tale parcheggio rischia di ostacolare la viabilità, la concessione è discrezionale da parte del Sindaco (come previsto dall'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada).

Attenzione: la concessione del parcheggio vieta a chiunque altro - anche se anch'egli persona con disabilità munita di contrassegno invalidi - di parcheggiarvi. Il titolare ha facoltà di chiamare i vigili urbani e far multare ed eventualmente far rimuovere l'auto.


Come riconoscere un parcheggio in concessione

Il parcheggio in concessione ha una segnaletica orizzontale identica ad un qualsiasi altro parcheggio riservato alle persone con disabilità: è delimitato e segnalato da strisce gialle, prevede il simbolo internazionale della disabilità (omino in carrozzina stilizzato) contrassegnato sulla pavimentazione e ha le bande segnaletiche zebrate gialle poste lateralmente o, se il parcheggio è inserito all'interno di una serie di parcheggi posti ai lati della strada, posteriormente.

Segnaletica verticale dei parcehggi in concessioneCiò che contraddistingue il parcheggio in concessione da un qualsiasi altro parcheggio riservato ma libero è la segnaletica verticale: sotto il divieto di sosta e il simbolo internazionale della disabilità vi è riportato il numero di concessione - tratto dal numero di contrassegno invalidi in possesso del richiedente (al contrario, nei parcheggi riservati alle persone con disabilità, ma non dati in concessione, il cartello verticale che li segnala non presenta alcun numero o codice alfanumerico).


Il parcheggio e il possesso del veicolo

L'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada precisa che chi beneficia della concessione «deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo».

Quel «di norma» si presta a due diverse interpretazioni:

  • la patente e la proprietà dell'auto sono condizioni essenziali;
  • ma sono possibili delle eccezioni (ossia il parcheggio viene concesso anche in assenza della patente e/o della proprietà del veicolo);

L'interpretazione prevalente presso molti Comuni è quella più restrittiva: ciò comporta che il parcheggio in concessione non viene concesso, ad esempio, al non vedente, oppure al minore, oppure a chi è affetto da una patologia che impedisce di poter conseguire la patente speciale.


Requisiti

Per richiedere il posto auto riservato, la persona con disabilità deve:

  • avere la titolarità del «contrassegno invalidi» del tipo «permanente» rilasciato dal Comune di residenza;
  • avere la proprietà di un autoveicolo o essere beneficiaria in quanto persona trasportata.

Dove rivolgersi

Per richiedere il posto auto riservato è necessario fare domanda presso l'Ufficio di Viabilità Urbana.

Ufficio Viabilità Urbana


Documentazione da presentare

È necessario fare domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco ed inviarla al Settore Mobilità e Trasporti. Nella domanda si devono indicare:

  • generalità della persona con disabilità titolare del parcheggio;
  • indirizzo di residenza;
  • individuazione dell'area in cui dovrà essere previsto il parcheggio (specificando indirizzo e numero civico).

È necessario, inoltre, allegare la copia del contrassegno invalidi.


Fonti normative

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» (in particolare l'art. 8.2.3).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (in particolare l'art. 28).

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo codice della strada», (in particolare l'art. 188).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (in particolare l'art. 381).


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