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Accertamento della capacità lavorativa specifica

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 36606 volte

Descrizione

La capacità lavorativa è rappresentata dalla potenzialità a svolgere una o più attività lavorativa qualora sussistano caratteristiche ben delineate, biologiche, attitudinali e tecnico-professionali. Essa viene distinta in:

  • Capacità lavorativa generica: idoneità psico-fisica della persona a svolgere qualsiasi attività lavorativa: vengono prese in considerazione tutte le attività lavorative che il lavoratore per età, condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere.
  • Capacità lavorativa specifica: idoneità psico-fisica della persona nello svolgere l'attività lavorativa fino al momento dell'insorgenza della disabilità: vengono prese in considerazione anche quelle occupazioni che non presentano una sostanziale differenza rispetto a quelle precedentemente svolte dal lavoratore.

Va precisato, inoltre, che la capacità lavorativa generica è oggetto di verifica da parte della Commissione Medica dell'ASL (per l'accertamento dell'invalidità civile), mentre quella specifica è di competenza della Commissione Medica del proprio Ente previdenziale.

La persona che intende procedere all'accertamento della capacità lavorativa specifica deve presentare domanda al proprio datore di lavoro o al proprio Ente previdenziale (INPS, ex INPDAP, ecc.) dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti.


Requisiti

Per questioni di praticità, si elencano di seguito solo i requisiti previsti dagli Enti INPS ed INPDAP:

INPS

  • nel caso di richiesta di «pensione ordinaria di inabilità», occorre una patologia fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; oppure, nel caso di richiesta di «assegno ordinario di invalidità», occorre una patologia fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
  • un'anzianità assicurativa presso l'INPS di almeno cinque anni.

Ex INPDAP

  • nel caso di richiesta di «pensione di inabilità alla mansione», occorre il riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; per la richiesta della «pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro», occorre il riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; mentre per la richiesta della «pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa» occorre il riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una patologia fisica o mentale;
  • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.

In seguito alla richiesta, il lavoratore verrà convocato alla visita medico legale che, a seconda dell'ente di appartenenza, potrà essere effettuata dalla Commissione Medico-Ospedaliera (CMO), dalla Commissione Medica della ASL, o da una Commissione Medica di verifica, sulla base della quale potrà venirgli riconosciuto a seconda del caso specifico:

INPS

  • pensione ordinaria di inabilità al lavoro: invalidità assoluta e permanente con impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
  • assegno ordinario di invalidità: infermità permanente, fisica o mentale, tale da provocare una riduzione della capacità di lavoro a meno di  1/3, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Ex INPDAP

  • pensione per inabilità alle mansioni: infermità permanente, fisica o mentale, al servizio o alle mansioni effettivamente svolte, non derivante da causa di servizio;
  • pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro: inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa, non derivante da causa di servizio;
  • pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: infermità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non derivante da causa di servizio.

Dove rivolgersi

Per richiedere l'accertamento della capacità lavorativa agli Enti previdenziali, si consiglia la lettura delle seguenti schede:


Documentazione da presentare

La domanda può richiesta agli enti previdenziali, oppure essere scaricata dai siti web degli stessi.


Fonti normative

Legge n. 222 del 12 giugno 1984, «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (collegamento a sito esterno).


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