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Imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4% sull'acquisto del veicolo

Aggiornato il 9/02/2021 - Letto 14900 volte

Descrizione

La riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dall'aliquota ordinaria del 22% a quella agevolata pari al 4% si applica sull'acquisto di veicoli nuovi o usati effettuato direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui sia «fiscalmente a carico».


Requisiti

Possono accedere alla riduzione dell'IVA al 4%:

  • persone con disabilità, titolari di patente speciale, con «ridotte o impedite capacità motorie», con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Medica della ASL (si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL);
  • le persone con disabilità con «ridotte o impedite capacità motorie» con l'obbligo di adattamento del veicolo che usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati;
  • le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni, in situazione riconosciuta di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone con disabilità cognitiva titolari dell'«indennità di accompagnamento per gli invalidi civili» e riconosciuti in condizione di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone affette da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della Legge 138/2001);
  • coloro che sono affetti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (ai sensi dell'articolo 1 della Legge 68/1999);
  • il familiare di cui la persona con disabilità in possesso dei requisiti descritti in precedenza sia fiscalmente a carico.

Attenzione: sono esclusi dal beneficio i veicoli intestati a terzi, a società commerciali, a cooperative, ed a Enti pubblici o privati.


Per quali veicoli

L'IVA al 4% è applicata alle seguenti condizioni:

  • può essere concessa ad un solo veicolo (qualora la persona con disabilità possegga più veicoli);
  • può essere concessa solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avvenute prima della scadenza del quadriennio.

L'agevolazione prevede dei limiti di cilindrata del veicolo:

  • fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina;
  • fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.

L'IVA al 4% riguarda:

La legge di conversione del Decreto Fiscale 124/2019 all'articolo 53-bis, estende l'agevolazione dell'IVA al 4% anche per l'acquisto di vetture ibride ed elettriche:

  • auto ibride: gli stessi criteri di quelle a benzina o diesel;
  • auto elettriche: il limite per motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

Le persone per le quali vige l'obbligo di adattamento dovranno allestire conseguentemente il mezzo.

L'agevolazione spetta sia quando il veicolo è intestato alla stessa persona con disabilità, sia quando risulta intestato ad un familiare di cui è fiscalmente a carico.


Dove rivolgersi

Per beneficiare dell'IVA al 4%, la persona con disabilità (o un suo familiare) deve rivolgersi alla concessionaria venditrice del veicolo.

 


Documentazione da presentare

La documentazione da presentare per ottenere l'agevolazione dell'IVA al 4% può subire delle modifiche in base alla disabilità riportata dal richiedente. Per tale ragione, abbiamo convenzionalmente distinto tre categorie: disabilità motoria, disabilità cognitiva e disabilità sensoriale.

DISABILITÀ MOTORIA:
La persona con disabilità che acquista un veicolo deve produrre al venditore:

  • fotocopia della patente speciale (o della richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa); nel caso in cui la persona con disabilità usufruisca dell'auto come passeggero trasportato, tale documento non è richiesto;
  • certificazione attestante l'invalidità (civile, di lavoro, di guerra, di servizio, di inabilità lavorativa) o Verbale di accertamento dello stato di handicap in cui sia espresso il carattere motorio della disabilità, rilasciata dalla Commissione Medica della ASL o da altre commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti;
  • autocertificazione attestante che, nel quadriennio precedente, l'interessato non ha beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata;
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare, è necessario esibire al venditore un documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (come la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.

Attenzione: le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni devono presentare il Verbale di accertamento dello stato di handicap, dal quale risulti che la persona si trova in situazione di «handicap grave» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (comprese le pluri-amputazioni).

DISABILITÀ COGNITIVA:
Il familiare di una persona con disabilità che acquista un veicolo deve consegnare al venditore:

  • Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione Medica della ASL, dalla quale risulti la titolarità dell'«indennità di accompagnamento per gli invalidi civili»;
  • il Verbale di accertamento dello stato di handicap emesso dalla Commissione Medica della ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di«handicap grave» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) derivate da disabilità psichica;
  • autocertificazione attestante che, nel quadriennio precedente, l'interessato non ha beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata;
  • documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.

DISABILITÀ SENSORIALE
La persona con disabilità sensoriale che acquista un veicolo deve produrre al venditore:

  • certificazione attestante la cecità parziale o la cecità assoluta o la sordità rilasciata dalla Commissione Medica della ASL o da altre commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti;
  • autocertificazione attestante che, nel quadriennio precedente, l'interessato non ha beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata;
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare, è necessario esibire al venditore un documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (come la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.

Fonti normative

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 55 del 14 giugno 2001, «Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari».

Risoluzione - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, n. 4 del 17 gennaio 2007, «Oggetto: Agevolazioni disabili - settore auto».


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