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Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE): i criteri di "gravità"

Aggiornato il 27/01/2015 - Letto 1459 volte

Descrizione

L'ISEE è un sistema per misurare la situazione economica della persona che chiede di accedere a prestazioni sociali agevolate, cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità.

In merito alla composizione dell'ISEE si rimanda alla specifica scheda tematica.

Dalla somma di tutti i redditi, nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, sono previste specifiche detrazioni. La diversificazione viene attribuita sulla base di un criterio che è quello dell'età e della "gravità" attribuita sulla base degli accertamenti sanitari della persona.


Le categorie e la relativa gravità

«Disabilità di gravità media»:

  • Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide civili con percentuale compresa tra il 67% ed il 99%;
  • Minorenni con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età con indennità mensile di frequenza;
  • Persone con più di 65 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e con riconoscimento di invalidità civile con percentuale compresa tra il 67% e il 99%;
  • Persone riconosciute ipovedenti gravi;
  • Persone con cofosi escluse dalla fornitura protesica di cui al Decreto Ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999;
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità lavorativa da parte dell'Ente previdenziale INPS con diritto all'assegno ordinario di invalidità;
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità sul lavoro con percentuale compresa tra il 50% e il 79%;
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità sul lavoro con percentuale compresa tra il 35% e il 59%;
  • Persone con riconoscimento di inabilità alle mansioni da parte dell'Ente previdenziale INPS gestione ex INPDAP;
  • Persona con riconoscimento dell'invalidità di guerra con minorazioni globalmente ascritte alla terza e alla seconda categoria di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981 e con una percentuale compresa tra 71% e 80%.

«Disabilità grave»:

  • Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni riconosciute invalide civili con percentuali pari al 100%;
  • Minorenni con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
  • Persone con più di 65 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e con riconoscimento di invalidità civile pari al 100%;
  • Persone riconosciute cieche civili parziali;
  • Persone riconosciute sorde;
  • Persone con riconoscimento dell'inabilità lavorativa totale da parte dell'Ente previdenziale INPS con diritto alla pensione ordinaria di inabilità.
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità sul lavoro con percentuale compresa tra il 80% e il 100%;
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità sul lavoro con percentuale compresa superiore al 59%;
  • Persone con riconoscimento di inabilità totale da parte dell'Ente previdenziale INPS gestione ex INPDAP.
  • Persona con riconoscimento dell'invalidità di guerra con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria di cui alla Tabella A del DPR n. 834/1981 con una percentuale dall'81% al 100%.
  • Persone con riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità.

«Non autosufficienza»:

  • Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento;
  • Minorenni con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età con indennità di accompagnamento;
  • Persone con più di 65 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e con diritto all'indennità di accompagnamento;
  • Persone riconosciute cieche civili assolute;
  • Persone con riconoscimento dell'inabilità lavorativa totale da parte dell'Ente previdenziale INPS con diritto all'assegno mensile per assistenza personale e continuativa;
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità sul lavoro con diritto all'Assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC);
  • Persone con riconoscimento dell'invalidità sul lavoro con menomazioni dell'integrità psico-fisica;
  • Persona con riconoscimento dell'invalidità di guerra con diritto all'assegno di superinvalidità di cui alla Tabella E allegata al DPR n. 834/1981).

Fonti normative

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, «Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159» [link a sito esterno].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» [link a sito esterno].

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» [link a sito esterno].

Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449» [link a sito esterno].


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