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Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 7887 volte

Descrizione

La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa viene concessa dall'INPDAP alle persone cui sia stata riconosciuta una grave riduzione del funzionamento corporeo o cognitivo, tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa continuativa e remunerativa. Questa impossibilità non deve derivare da causa di servizio.

Il riconoscimento della riduzione del funzionamento deve essere effettuato dalla Commissione Medica presso l'Ospedale Militare (CMO). La Commissione ha 60 giorni di tempo per comunicare all'interessato la data della convocazione a visita.

In caso di accertato recupero del funzionamento corporeo e cognitivo per lo svolgimento di attività lavorativa da parte della persona, la pensione può essere revocata. La pensione è reversibile ai superstiti.


Requisiti

Per ottenere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è necessario avere almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio.

È richiesta, inoltre, un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni.


Incompatibilità

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere causata dalla riduzione del livello di funzionamento corporeo o cognitivo e non da causa di servizio. La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, svolta in Italia o all'estero.

La pensione, inoltre, è incompatibile con:

  • l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
  • l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
  • i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
  • ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione;

Nel caso in cui si verifichi una della cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPDAP, che revoca la pensione di inabilità.

La pensione, infine, non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia erogata dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se riferita allo stesso evento o causa.

Caso particolare: qualora una persona sia stata costretta ad interrompere il rapporto di lavoro a causa delle proprie condizioni di salute, che non erano ancora certificate, si è trovata nell'impossibilità di richiedere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. La persona, tuttavia, ha il diritto di chiedere una nuova istanza all'INPDAP per ottenere la pensione, solo quando possa dimostrare che già al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva un ridotto livello di funzionamento corporeo e cognitivo che gli impediva di lavorare. È necessario, pertanto, che la persona presenti la documentazione medica rilasciata dalle apposite Commissioni ASL.


Dove rivolgersi

La domanda per richiedere l'erogazione della pensione deve essere presentata all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio e viene da questa trasmessa all'ente competente alla liquidazione dei trattamenti. La domanda può essere richiesta:

  • dal lavoratore in attività di servizio non oltre il 18° mese di assenza per malattia;
  • dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di aspettativa per malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempre che lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia.

In caso contrario, l'Ente procede al licenziamento del dipendente.

La domanda deve essere richiesta nel termine perentorio di 3 anni dalla cessazione del rapporto.

  1. Sede INPDAP della Provincia di Terni
  2. Commissione Medica Militare c/o Fabbrica d'Armi di Terni (Viale Brin, n. 153 - Telefono: 0744 4971).

Documentazione da presentare

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda deve essere presentata alla sede provinciale dell'INPDAP, tramite il datore di lavoro.


Importo della pensione

Si veda la tebella in questo documento.


Fonti normative

Legge n. 222 del 12 giugno 1984, «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile».

Legge n. 274 dell'8 agosto 1991, «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».

Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

Decreto Ministeriale n. 187 dell'8 maggio 1997, «Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria».

Circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997, art. 2, lett. b.

Circolare INPDAP n. 21 del 29 marzo 1996.


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