Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

a cura del Servizio di Contact Center Terni

Descrizione

La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa viene concessa dall'INPDAP alle persone cui sia stata riconosciuta una grave riduzione del funzionamento corporeo o cognitivo, tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa continuativa e remunerativa. Questa impossibilità non deve derivare da causa di servizio.

Il riconoscimento della riduzione del funzionamento deve essere effettuato dalla Commissione Medica presso l'Ospedale Militare (CMO). La Commissione ha 60 giorni di tempo per comunicare all'interessato la data della convocazione a visita.

In caso di accertato recupero del funzionamento corporeo e cognitivo per lo svolgimento di attività lavorativa da parte della persona, la pensione può essere revocata. La pensione è reversibile ai superstiti.


Requisiti

Per ottenere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è necessario avere almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio.

È richiesta, inoltre, un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni.


Incompatibilità

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere causata dalla riduzione del livello di funzionamento corporeo o cognitivo e non da causa di servizio. La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, svolta in Italia o all'estero.

La pensione, inoltre, è incompatibile con:

Nel caso in cui si verifichi una della cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPDAP, che revoca la pensione di inabilità.

La pensione, infine, non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia erogata dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se riferita allo stesso evento o causa.

Caso particolare: qualora una persona sia stata costretta ad interrompere il rapporto di lavoro a causa delle proprie condizioni di salute, che non erano ancora certificate, si è trovata nell'impossibilità di richiedere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. La persona, tuttavia, ha il diritto di chiedere una nuova istanza all'INPDAP per ottenere la pensione, solo quando possa dimostrare che già al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva un ridotto livello di funzionamento corporeo e cognitivo che gli impediva di lavorare. È necessario, pertanto, che la persona presenti la documentazione medica rilasciata dalle apposite Commissioni ASL.


Dove rivolgersi

La domanda per richiedere l'erogazione della pensione deve essere presentata all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio e viene da questa trasmessa all'ente competente alla liquidazione dei trattamenti. La domanda può essere richiesta:

In caso contrario, l'Ente procede al licenziamento del dipendente.

La domanda deve essere richiesta nel termine perentorio di 3 anni dalla cessazione del rapporto.

  1. Sede INPDAP della Provincia di Terni
  2. Commissione Medica Militare c/o Fabbrica d'Armi di Terni (Viale Brin, n. 153 - Telefono: 0744 4971).


Requisiti

Per ottenere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è necessario avere almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio.

È richiesta, inoltre, un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni.


Incompatibilità

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere causata dalla riduzione del livello di funzionamento corporeo o cognitivo e non da causa di servizio. La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma, svolta in Italia o all'estero.

La pensione, inoltre, è incompatibile con:

Nel caso in cui si verifichi una della cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPDAP, che revoca la pensione di inabilità.

La pensione, infine, non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia erogata dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, se riferita allo stesso evento o causa.

Caso particolare: qualora una persona sia stata costretta ad interrompere il rapporto di lavoro a causa delle proprie condizioni di salute, che non erano ancora certificate, si è trovata nell'impossibilità di richiedere la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. La persona, tuttavia, ha il diritto di chiedere una nuova istanza all'INPDAP per ottenere la pensione, solo quando possa dimostrare che già al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva un ridotto livello di funzionamento corporeo e cognitivo che gli impediva di lavorare. È necessario, pertanto, che la persona presenti la documentazione medica rilasciata dalle apposite Commissioni ASL.


Fonti normative

Legge n. 222 del 12 giugno 1984, «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile».

Legge n. 274 dell'8 agosto 1991, «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».

Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

Decreto Ministeriale n. 187 dell'8 maggio 1997, «Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria».

Circolare INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997, art. 2, lett. b.

Circolare INPDAP n. 21 del 29 marzo 1996.


Data: 5/03/2008
Sezione: Contact Center Terni » Indice » Formazione e lavoro » Accertamento della capacità lavorativa specifica
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=41