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Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Aggiornato il 18/12/2019 - Letto 9347 volte

Descrizione

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

Dal 1° gennaio 2015 l'ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure. Il nuovo modello ISEE che riguarda le persone con disabilità è stato approvato e pubblica dal Ministero del Lavoro insieme al Decreton. 146 del 2016. Questo nuovo ISEE, per essere ancora più equo nel distribuire il costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie tra i cittadini italiani, introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 è il riferimento normativo che fissa nel dettaglio i nuovi criteri congruenti dell'ISEE e il Decreto interministeriale n. 347 del 4 ottobre 2019 approva le modifiche del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare), nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

Dal 17 dicembre 2014, le DSU possono essere rilasciate solo con i nuovi criteri. Conseguentemente anche le prestazioni sociali agevolate richieste a partire da quella data sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Sempre a partire dal 17 dicembre 2014, gli Enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università e così via) emanano gli atti necessari all'erogazione stessa delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del DPCM n. 159/2013. Questo significa che devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza ed eventuali criteri aggiuntivi.


Le componenti dell'ISEE

L'ISEE è composto da tre elementi costitutivi:


Le franchigie

Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie.

Dalla somma di tutti i redditi, nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, sono previste specifiche detrazioni. La diversificazione veniva prima attribuita sulla base dell'età e della "gravità" (vedi scheda specifica) attribuita sulla base degli accertamenti sanitari della persona:

  • persone con disabilità con «gravità media»: una franchigia pari ad 4.000 Euro,incrementata a 5.500 Euro se persone minorenni;
  • persone con disabilità con «gravità grave»: una franchigia pari a 5.500 Euro, incrementata a 7.500 Euro se persone minorenni;
  • persone con disabilità «non autosufficienti»: una franchigia pari a 7.000 Euro, incrementate a 9.500 Euro se persone minorenni.

Nel 2020 con la nuova normativa ISEE le franchigie sono SOSTITUITE da una maggiorazione pari al 0.5% della scala di equivalenza per ogni persona con disabilità presente nel nucleo familiare.

Dalla somma dei redditi, inoltre, NON possono essere più tolte le franchigie per disabilità media,grave, o insufficiente dalle spese sostenute o acquisite presso enti fornitori:

  • per i servizi di collaboratori domestici;
  • per gli addetti all'assistenza personale;
  • per la retta di ospitalità alberghiera.

Come si applica l'ISEE

L'ISEE può venire applicato in quattro diverse modalità, a seconda del tipo di prestazioni agevolate.

  • applicazione "ordinaria" che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  • applicazione "socio-sanitario" che viene prevista per le prestazioni di natura socio-sanitaria;
  • applicazione "residenze" che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (ad esempio in caso di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali o altre);
  • applicazione "antielusiva" prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.

In questa scheda ci occuperemo del secondo e del terzo punto.

ISEE e prestazioni socio-sanitarie

L'ISEE "socio-sanitario" viene previsto per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, cioè quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia, o comunque interventi in favore di tali persone:

  • interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  • interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO PER DISABILI O NON AUTOSUFFICIENTI

La riforma dell'ISEE ha previsto che, in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie, per cui di interventi di sostegno presso il domicilio, ricovero presso strutture residenziali o semi residenziali, o atti anche di natura economica per favorire l'inclusione sociale da parte di persone con disabilità o non autosufficienti, è possibile dichiarare un nucleo familiare ristretto.

Il nucleo familiare ristretto è un'agevolazione prevista solo in caso di richiesta di prestazioni socio- sanitarie da parte di persone non autosufficienti o con disabilità maggiorenni.

Ciò vuol dire che il beneficiario delle suddette prestazioni, può se vuole, dichiarare ai fini di calcolo ISEE, un nucleo familiare composto da: beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico IRPEF.

Per cui se ad esempio nel nucleo familiare è presente la suocera o la nonna, queste non rientrano nel calcolo ISEE 2020 come avverrebbe nel caso in cui si scegliesse di utilizzare il nucleo familiare ordinario.

Se invece il beneficiario è minorenne nel nucleo familiare incidono anche i redditi del genitore non convivente.

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Per le prestazioni socio-sanitarie residenziali, ai fini di calcolo ISEE, si applicano regole diverse da quelle utilizzate per le prestazioni socio sanitarie.

Innanzi tutto va detto che anche per questo tipo di prestazione, rimane ferma la possibilità di poter scegliere se dichiarare un nucleo familiare ristretto o quello ordinario, nel calcolo della situazione reddituale si tiene conto anche quella dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.

Pertanto, incidendo sul calcolo, va calcolata una componente aggiuntiva ISEE per ciascun figlio anche se non appartiene al nucleo familiare della persona non autosufficiente o con disabilità, ciò perchè la riforma ha voluto distinguere tra quelle situazioni in cui i figli non conviventi sono in grado di aiutare, e sostenere la figura paterna o materna da quegli anziani o disabili che non hanno alcun aiuto fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

Inoltre, alle prestazioni socio sanitarie residenziali o semi residenziali, non sono riconosciute le detrazioni previste per quelle socio sanitarie, come ad esempio la spesa per i collaboratori domestici o addetti all'assistenza personale, in quanto il beneficiario è ricoverato presso strutture sanitarie.

Nello specifico, in caso di donazioni, incidono sul patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate dopo la prima richiesta di prestazione e di quelle effettuate nei 3 anni precedenti a tale richiesta, qualora a favore di persone tenute al versamento degli alimenti.

Quando non si calcola la componente aggiuntiva ISEE per il figlio?

Se il figlio è con disabilità, se nel suo nucleo sono presenti persone con disabilità, se a seguito di un atto formale in sede giurisdizionale o da parte delle autorità è stata accertata la sua totale estraneità in termini economici ed affettivi nei confronti del genitore.

Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni alcune detrazioni.


Dove rivolgersi

La dichiarazione va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell'INPS utilizzando il PIN dispositivo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .

 


Fonti normative

Decreto interministeriale n. 347 del 4 ottobre 2019 di approvazione delle modifiche del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione[link a sito esterno].

Legge 26 maggio 2016, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità) [link a sito esterno].

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, «Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159» [link a sito esterno].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» [link a sito esterno].

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» [link a sito esterno].

Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449» [link a sito esterno].


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