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Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 7220 volte

Descrizione

La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro viene concessa ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, accertata esclusivamente dalla Commissione Medica presso le ASL.

La condizione di salute deve essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa con riferimento alla amministrazione presso la quale presta servizio.


Requisiti

I lavoratori interessati a tale prestazione sono:

  • tutti i dipendenti pubblici, civili e militari, compresi i dipendenti degli enti locali, gli insegnanti di asilo o scuole elementari parificate;
  • il personale sanitario delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;
  • gli ufficiali giudiziari;
  • i lavoratori dipendenti da enti che hanno perduto la loro natura pubblicistica, ma che rientrano nella gestione previdenziale INPDAP (lavoratori subordinati delle Ferrovie dello Stato, dell'Ente Poste Italiano e di altre aziende privatizzate).

Ulteriore requisito è quello relativo all'anzianità contributiva e assicurativa: sono infatti richiesti 15 anni di contribuzione (14 anni, 11 mesi e 16 giorni), anche non continuativi, a prescindere dall'età anagrafica.


Incompatibilità

La pensione è parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo.


Dove rivolgersi

La visita medica, effettuata dalla Commissione Medica della ASL di residenza, territorialmente competente può essere richiesta dal lavoratore ancora in servizio, oppure entro il 18° mese di assenza per malattia. La visita medica può essere richiesta anche dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempre che lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia. In caso contrario l'Ente procede al licenziamento del dipendente.


Documentazione da presentare

Alla domanda deve essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, e deve essere presentata presso l'INPDAP, tramite il datore di lavoro.


Importo

Per conoscere l'importo della pensione, si consiglia di rivolgersi alle sedi INPDAP della propria provincia e segnalare la posizione lavorativa e contributiva.

Sede INPDAP della Provincia di Terni


Fonti normative

Legge n. 274 dell'8 agosto 1991, «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi» (testo non disponibile on line).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1° giugno 1979, «Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali» (testo non disponibile on line).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato» (testo non disponibile on line).

Circolare INPDAP n. 57 del 4 novembre 1997 (testo non disponibile on line).

Legge n. 379 dell'11 aprile 1955, «Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro» (testo non disponibile on line).


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