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Detrazione IRPEF del 19% su acquisto e riparazione

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 962 volte

Descrizione

La detrazione sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile fruire della detrazione d'imposta in questione fino al limite di spesa di euro 18.075,99 nel quadriennio considerando sia per il costo di acquisto del veicolo, sia per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria che nel tempo si sono resi necessari sul veicolo stesso.

Per le persone con disabilità per le quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo (ad esempio, la pedana sollevatrice, ecc.).

La detrazione spetta, per un solo veicolo, solo ogni quattro anni, salvi i casi in cui:

  • il veicolo risulti rubato e non ritrovato (il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio, potrà beneficiare della detrazione, nel rispetto del limite di euro 18.075,99 al netto dell'eventuale rimborso assicurativo);
  • il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) prima dei quattro anni.

Nei casi indicati, è possibile accedere nuovamente al beneficio.
 
Attenzione: in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui la persona con disabilità, a seguito di mutate necessità legate alle proprie condizioni di salute, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
 
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni dei veicoli adattati che non rientrano nell'ordinaria manutenzione. Si precisa che la detrazione delle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie spetta per una sola volta nel corso del quadriennio e nel limite massimo di euro 18.075,99.
 
Attenzione: sono escluse le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante, i pneumatici e il lubrificante.


Per quali veicoli

La detrazione IRPEF è applicata all'acquisto di veicoli, nuovi o usati, alle seguenti condizioni:

  • può essere concessa ad un solo veicolo (qualora la persona con disabilità possegga più veicoli);
  • può essere concessa solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avvenute prima della scadenza del quadriennio.

La detrazione IRPEF riguarda:

  • autovetture;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici;
  • motocarrozzette a tre ruote;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici;
  • caravan.

Il veicolo non deve essere necessariamente adattato. Le persone con disabilità motoria per le quali vige l'obbligo di adattamento dovranno allestire conseguentemente il mezzo.

L'agevolazione spetta sia quando il veicolo è intestato alla stessa persona con disabilità, sia quando risulta intestato ad un familiare di cui è «fiscalmente a carico».


Requisiti

La detrazione dell'IRPEF al 19% spetta a:

  • persone con disabilità, titolari di patente speciale, «con ridotte o impedite capacità motorie», con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Medica della ASL (si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL);
  • le persone con disabilità «con ridotte o impedite capacità motorie» con l'obbligo di adattamento del veicolo che usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati;
  • le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni, in situazione riconosciuta di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone con disabilità cognitiva titolari dell'«indennità di accompagnamento» e riconosciuti in condizione di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone affette da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della Legge 138/2001);
  • coloro che sono affetti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (i cosiddetti «sordomuti» ai sensi dell'articolo 1 della Legge 68/1999);
  • il familiare di cui la persona con disabilità in possesso dei requisiti descritti in precedenza sia fiscalmente a carico.

Dove rivolgersi

All'atto della dichiarazione dei redditi, è necessario essere in possesso della suddetta documentazione per godere della detrazione IRPEF 19%, la quale va consegnata al CAF o al proprio commercialista per l'annuale dichiarazione dei redditi.


Documentazione da presentare

La documentazione da presentare può variare in base alla tipologia di disabilità del richiedente. Tutte le categorie che hanno diritto all'agevolazione devono essere in possesso della documentazione comprovante la spesa.

La persona con disabilità titolare di redditi per un importo superiore ad Euro 2.840,51 dovrà intestare il documento di spesa a proprio nome. La persona con disabilità che risulti fiscalmente a carico potrà intestare il documento comprovante la spesa, indifferentemente a proprio nome o a nome del familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Il possesso della patente di guida da parte della persona con disabilità, oppure dei soggetti cui risulta a carico non è requisito rilevante al fine del riconoscimento di questo tipo di agevolazione.

Per convenzione abbiamo distinto tre categorie: disabilità motoria, disabilità cognitiva e disabilità sensoriale.

Disabilità Motoria
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

  • certificazione di riconoscimento dell'invalidità civile o quella attestante lo «stato di handicap» in cui sia espresso il carattere motorio della disabilità, rilasciata dalle Commissioni Mediche deputate a tali accertamenti. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta alla Commissione per l'accertamento dello stato di handicap (Legge 104/1992) presso l'ASL di competenza.
  • la fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto ove sia condizione per accedere all'agevolazione.

Attenzione: le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni devono presentare il Verbale di accertamento dello stato di handicap, dal quale risulti che la persona si trova in situazione di «handicap grave» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (comprese le pluri-amputazioni).

Per le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limitazione alla capacita di deambulazione:

  • fotocopia della patente di guida speciale (solo per i titolari);
  • fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte delle persone con disabilità titolari di patente speciale, ovvero che il veicolo sia adattato in funzione della minorazione fisico-motoria;
  • copia del Certificato di accertamento dell'handicap o d'invalidità di carattere motorio, rilasciato dalla Commissione Medica della ASL o da altra commissione pubblica deputata a tali accertamenti.

Disabilità cognitiva
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

  • Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione Medica della ASL, dalla quale risulti la titolarità dell'«indennità di accompagnamento»;
  • il Verbale di accertamento dello stato di handicap emesso dalla Commissione Medica della ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di«handicap grave» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) derivate da disabilità psichica;
  • autocertificazione attestante che, nel quadriennio precedente, l'interessato non ha beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata;
  • documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.
  • la fattura del veicolo.

Disabilità sensoriale
Le persone affette da cecità e le persone affette da sordomutismo devono presentare:

  • certificazione attestante la cecità (parziale o assoluta) o il sordomutismo rilasciata dalla Commissione Medica della ASL o da altre commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti;
  • autocertificazione attestante che, nel quadriennio precedente, l'interessato non ha beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata;
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare, è necessario esibire al venditore un documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (come la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.

Fonti normative

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 55 del 14 giugno 2001, «Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari».

Risoluzione - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, n. 4 del 17 gennaio 2007, «Oggetto: Agevolazioni disabili - settore auto».


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