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Percentuali dell'invalidità civile

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 93503 volte

Descrizione

L'accertamento dell'invalidità civile dà alla persona che presenta una disabilità il diritto a ricevere benefici economici e ad accedere alle prestazioni riabilitative. L'accertamento viene effettuato da apposita Commissione Medica per l'invalidità civile situata presso l'ASL di residenza (leggi le schede per chiedere l'accertamento o l'aggravamento dell'invalidità civile).

La Commissione Medica per l'invalidità civile, effettuata la visita medico-legale, rilascia alla persona interessata il Verbale di invalidità civile, in cui è espresso l'esito dell'accertamento attraverso una percentuale calcolata sulla base di criteri medico-legali e delle apposite tabelle ministeriali.

Ad ogni percentuale di invalidità corrisponde la possibilità di usufruire di specifiche prestazioni o provvidenze economiche:

Con una percentuale superiore al 33%, si ha diritto:

Con una percentuale compresa tra il 46% e il 66%, si ha diritto:

  • alla fornitura gratuita di protesi, òrtesi ed ausili previsti nel Nomenclatore Tariffario;
  • all'iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato delle persone con disabilità (ai sensi della Legge 68/1999).

Con una percentuale superiore al 50%, si ha diritto:

  • alla fornitura gratuita di protesi, òrtesi ed ausili previsti nel Nomenclatore Tariffario;
  • all'iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
  • al congedo per cure (articolo 10, Decreto legislativo n. 509/1988), sempre che queste siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

Con una percentuale compresa tra il 67% e il 73%, si ha diritto:

  • alla fornitura gratuita di protesi, òrtesi ed ausili previsti nel Nomenclatore Tariffario;
  • all'iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
  • al congedo per cure (articolo 10, DL 509/88), sempre che queste siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta;
  • all'esenzione dal pagamento del ticket ad esclusione dei farmaci di fascia C.

Con una percentuale compresa tra il 74% e il 99%, si ha diritto:

  • alla fornitura gratuita di protesi, òrtesi ed ausili previsti nel Nomenclatore Tariffario;
  • all'iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
  • al congedo per cure (articolo 10, DL 509/88), sempre che queste siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta;
  • all'esenzione dal pagamento del ticket ad esclusione dei farmaci in fascia C;
  • concessione dell'assegno mensile di assistenza per invalidità parziale.

Con il 100%, si ha diritto:

  • alla fornitura gratuita di protesi, òrtesi ed ausili previsti nel Nomenclatore Tariffario;
  • all'iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
  • al congedo per cure (articolo 10, DL 509/88), sempre che queste siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta;
  • all'esenzione dal pagamento del ticket ad esclusione dei farmaci in fascia C;
  • concessione della pensione di inabilità.

Con il 100% e con l'«indennità di accompagnamento», si ha diritto:

  • alla fornitura gratuita di protesi, òrtesi ed ausili previsti nel Nomenclatore Tariffario;
  • all'iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
  • al congedo per cure (articolo 10, DL 509/88), sempre che queste siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta;
  • all'esenzione dal pagamento del ticket ad esclusione dei farmaci in fascia C;
  • concessione della pensione di inabilità;
  • concessione dell'indennità di accompagnamento, qualora sussista la necessità di assistenza continua per incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Requisiti

 


Dove rivolgersi

 


Documentazione da presentare

 


Fonti normative

Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).


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