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Imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4% per prestazioni di servizio o acquisto di accessori

Aggiornato il 9/02/2021 - Letto 4042 volte

Descrizione

La riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dall'aliquota ordinaria del 22% a quella agevolata pari al 4% viene garantita anche nel caso di:

  • prestazioni rese dalle officine per l'adattamento del veicolo nuovo o usato;
  • acquisto di parti staccate (accessori) comunque utilizzate per l'adattamento del veicolo nuovo o usato.

L'aliquota agevolata si applica solo per prestazioni di servizio o acquisto di accessori effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Attenzione: Si segnala che l'applicazione dell'IVA al 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere ma può essere applicata alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Sono esclusi, inoltre, dal beneficio i veicoli intestati a terzi, a società commerciali, ad enti pubblici o privati e cooperative.


Requisiti

Possono usufruire di questa agevolazione:

  • persone con disabilità, titolari di patente speciale, con «ridotte o impedite capacità motorie» con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida (anche solo il cambio automatico) prescritti dalla Commissione Medica della ASL;
  • le persone con disabilità trasportati con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di adattamento del veicolo;
  • le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in situazione riconosciuta di «handicap grave» (ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/1992);
  • le persone con disabilità cognitiva titolari dell'«indennità di accompagnamento per gli invalidi civili» e riconosciuti in condizione di «handicap grave» (ai sensi del comma 3, art. 3, della Legge 104/1992);
  • le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione;
  • coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
  • il familiare di cui la persona con disabilità in possesso dei requisiti descritti in precedenza sia fiscalmente a carico.


Per quali veicoli

Le prestazioni di servizio eseguite da officine e l'acquisto di accessori o strumenti devono essere  finalizzati all'esecuzione degli adattamenti, i quali devono risultare dalla carta di circolazione.

Gli adattamenti devono essere effettuati prima dell'acquisto:

  • i veicoli possono essere prodotti in serie con gli adattamenti;
  • i veicoli sono adattati con interventi eseguiti dallo stesso rivenditore.

Dove rivolgersi

L'ottenimento di questa agevolazione non prevede una procedura da parte della persona con disabilità. Il soggetto venditore, invece, sarà tenuto ad emettere fattura con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge n. 97/1986 e della Legge n. 449/1997, oppure della Legge n. 342/2000 o della Legge n. 388/2000.

Documentazione da presentare

La persona con disabilità deve presentare un'autocertificazione che attesti la propria condizione di disabilità (è bene allegare una certificazione medica).

Le persone con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affette da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, dovranno aggiungere la seguente documentazione:

  • fotocopia della patente di guida speciale (requisito non necessario per quelle persone che non sono in grado di guidare, o perché minorenni, oppure perché affetti da una disabilità che non ne consente il conseguimento);
  • autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente, ove ricorra questa ipotesi;
  • fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quali condizione per la conduzione di veicoli da parte delle persone disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della disabilità fisico-motoria.

Fonti normative

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 55 del 14 giugno 2001, «Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari».

Risoluzione - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, n. 4 del 17 gennaio 2007, «Oggetto: Agevolazioni disabili - settore auto».


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