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DISABILITÀ MOTORIA

Ai fini delle suddette agevolazioni fiscali, rientrano in questa categoria:

  • persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie, titolari di patente speciale, con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida;
  • persone con disabilità che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso del Certificato di idoneità alla guida;
  • persone con disabilità motoria che, per la natura del loro livello di funzionamento, o perché minorenni, non possono conseguire la patente speciale di guida e che, quindi, devono essere trasportati e accompagnati da terzi.

Per questa categoria di persone può essere previsto o meno l'adattamento del veicolo.


L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO: LE CONDIZIONI

Obbligatorio
Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, l'interessato, o i familiari per i quali è «fiscalmente a carico», devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali.

Facoltativo
Nel caso in cui, invece, la disabilità derivi da una grave limitazione delle capacità di deambulare non è obbligatorio adattare il veicolo. Tali condizioni devono essere dimostrate esibendo necessariamente il certificato che attesti lo stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) rilasciato dalla ASL competente, con la esplicita indicazione della grave limitazione della capacità di deambulazione.

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione con il Verbale di invalidità, nemmeno quando questo rechi espressamente la dizione: «invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore».

Anche nel caso in cui la disabilità derivi da una pluriamputazione degli arti superiori, l'adattamento del veicolo rimane facoltativo. La pluriamputazione deve essere dimostrata esibendo:

  • il certificato che attesta lo stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) rilasciato dalla ASL competente, in cui sia indicata esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
  • qualora non sia possibile esibire il certificato dello stato di handicap in situazione di gravità, è possibile esibire il certificato di invalidità (civile, di lavoro, di guerra, di servizio, di inabilità lavorativa), purché: 1) siano rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti; 2) indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori.

Attenzione: non vengono ritenute valide per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino una perdita funzionale degli arti superiori (che non prevede, pertanto, un'amputazione) o che si prestino a dubbi (cioè che non precisino se la perdita è funzionale o, come richiesto, anatomica). Questi ultimi soggetti possono rientrare nella categoria delle persone con disabilità motoria, oppure con gravi limitazione della capacità della deambulazione, applicando quindi le condizioni già previste.


L'ADATTAMENTO DEL VEICOLO: GLI ALLESTIMENTI NECESSARI

Veicoli adattati per la guida
Per i veicoli adattati alla guida non ci sono elenchi particolari: possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (come, ad esempio, il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida (o nel cosiddetto «foglio rosa»).

Veicoli destinati al trasporto
I veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità motoria devono essere allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze, ossia:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole simultaneamente;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzine con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
  • portiera scorrevole.

Gli allestimenti al trasporto devono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e devono essere tali da comportare effettivi adattamenti (quindi, non possono essere semplici aggiunte di normali optional, oppure consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.

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