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Richiesta di accertamento dell'invalidità civile: procedura per gli stranieri

Aggiornato il 9/09/2019 - Letto 13622 volte

Descrizione

L'accertamento dell'invalidità civile dà alla persona che presenta una qualsiasi disabilità il diritto a ricevere benefici economici e ad accedere alle seguenti prestazioni riabilitative. Anche le persone straniere con disabilità provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono accedere a questo accertamento per aver diritto alle seguenti prestazioni:

  • fisioterapia;
  • ausili, protesi ed òrtesi;
  • prestazioni termali;
  • esenzione ticket sui farmaci di fascia A e sui farmaci di fascia H;
  • analisi di laboratorio;
  • visite specialistiche.

L'accertamento viene effettuato da apposita Commissione Medica per l'invalidità civile situata presso l'ASL di residenza, che, dal 1° gennaio 2010, è integrata da un medico dell'INPS.

L'accertamento dell'invalidità civile, in base all'età della persona con disabilità, ha lo scopo di valutare le presenza dei seguenti aspetti:

  • Per i minori di anni 18, si tiene conto delle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età».
  • Per le persone comprese nella fascia d'età 18-64 si considera la riduzione della «capacità lavorativa» di almeno un terzo (1/3). La «capacità lavorativa» è intesa in senso generico, in quanto viene considerata in astratto, come fatto potenziale e come parametro medio e non presuppone che la valutazione sia effettuata in concreto sulle abilità della persona. Si differenzia, inoltre, dalla «capacità lavorativa specifica», adoperata come parametro valutativo degli enti previdenziali per valutare le abilità dei lavoratori che tiene conto dell'incidenza della riduzione della capacità lavorativa sull'attività effettivamente svolta.
  • Per le persone ultra sessantacinquenni si tiene conto delle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età».

La Commissione Medica per l'invalidità civile, effettuata la visita medico-legale, rilascia alla persona interessata il Verbale di invalidità civile, in cui è espresso l'esito dell'accertamento attraverso una percentuale calcolata sulla base di criteri medico-legali e delle apposite tabelle ministeriali.

Durante la visita l'interessato può farsi assistere dal proprio medico di fiducia a proprie spese.


Simbolo della percentualeLe percentuali dell'invalidità civile.

La scheda illustra i diritti e i benefici previsti per le percentuali di invalidità civile assegnate.


Attenzione: La Commissione Medica della ASL, in base alle proprie valutazioni, può riconoscere all'interessato, oltre che un'invalidità civile pari al 100%, anche l'«impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore«, oppure la «necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». In questo caso, l'interessato ha diritto all'erogazione dell'«indennità di accompagnamento per gli invalidi civili».


Requisiti

La persona straniera con disabilità, maggiorenne o minorenne, può presentare domanda di visita per l'accertamento dell'invalidità civile, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere regolare permesso di soggiorno con scadenza annuale;
  • avere qualsiasi disabilità che ha causato una riduzione dei livelli di funzionamento corporeo e/o cognitivo.


Dove rivolgersi

In virtù delle modifiche poste dalla Legge n. 102/2009, si consiglia la lettura della seguente scheda in merito all'iter da seguire per richiedere l'accertamento dell'invalidità civile.

Immagine di un check-point bluNuova procedura per richiedere l'accertamento dell'invalidità civile.

La visita di accertamento dell'invalidità civile viene svolta dalla Commissione Medica della ASL, integrata con il medico dell'INPS.

Sede INPS di Terni

Medicina Legale di Terni

Presso i CAAF di Terni


Documentazione da presentare

Al momento della visita di accertamento, la persona interessata deve esibire la seguente documentazione:

  • la ricevuta del certificato medico consegnata dal medico curante;
  • la documentazione sanitaria in originale o in copia conforme.


Benefici economici

Con il riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 75% sono previsti dei benefici economici che vengono denominati «assegni», «pensioni» o «indennità». Per conoscere l'importo, si veda la seguenti scheda:

Contributi economici per le prestazioni dell'invalidità civile.

Attenzione: la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 19) ha previsto che l'erogazione delle prestazioni economiche legate all'invalidità civile deve essere vincolata al possesso del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (o della vecchia carta di soggiorno).

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha emanato varie sentenze dichiarando incostituzionale questa legge:

  • Sentenze n. 324 del 6 ottobre 2006 e Sentenza n. 11 del 14 gennaio 2009: la Corte dichiara «manifestamente irragionevole» subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali - «che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità» - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato (cioè, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno) che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un determinato reddito.
  • Sentenza n. 306 del 29 luglio 2008, Sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009 e Sentenza n. 187 del 28 maggio 2010: la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 80, comma 19 della Legge n. 388/2000 e afferma che l'assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità sono istituti di previdenza sociale volti a consentire il concreto soddisfacimento dei «bisogni primari» inerenti la stessa tutela della persona umana, ed, in quanto garanzia per la sopravvivenza della persona con disabilità, costituisce certamente un diritto fondamentale ed in quanto tale spettante a tutti.
  • Sentenza n. 329 del 16 dicembre 2011: la Corte dichiara l'illegittimità della concessione dell'indennità mensile di frequenza ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato vincolata al possesso da parte dei genitori del permesso di soggiorno CE.
  • Sentenza n. 40 del 15 marzo 2013: la Corte Costituzionale, ha dichiarato nuovamente l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388/2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento […] e della pensione di inabilità […]».
  • Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015: la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina la concessione della pensione ai «ciechi civili parziali» (Legge n. 66/1962) e la concessione dell'indennità speciale ai «ciechi ventesimisti» (Legge n. 508/1988) al possesso della carta di soggiorno per le persone straniere legalmente presenti sul territorio dello Stato italiano.

Fonti normative

LEGISLAZIONE GENERALE VALIDA ANCHE PER GLI STRANIERI CON DISABILITÀ

Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131, «Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell'Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti» (collegamento a sito esterno).

Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 508 del 21 novembre 1988, «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 18 del 11 febbraio 1980, «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 381 del 26 maggio 1970, «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 66 del 10 febbraio 1962, «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili» (collegamento a sito esterno).

Costituzione della Repubblica italiana, Articolo 38 (collegamento a sito esterno).

LEGISLAZIONE SPECIFICA PER LE PERSONE STRANIERE

Legge n. 189 del 30 luglio 2002, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». (Legge finanziaria 2001, in particolare l'articolo 80, comma 19) (collegamento a sito esterno).

Testo Unico Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (in particolare, l'articolo 41) (collegamento a sito esterno).

Legge n. 40 del 6 marzo 1998, «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (in particolare, gli articolo 7, articolo 9 e articolo 39) (collegamento a sito esterno).


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