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Procedura per gli accertamenti sanitari

La certificazione del medico di medicina generale

Immagine di un check-point bluAi sensi della Legge n. 102/2009, dal 1° gennaio 2010, prima di poter procedere alla domanda per richiedere la visita di accertamento dell'invalidità civile, l'accertamento dello stato di handicap o l'accertamento delle condizioni di disabilità utili al collocamento mirato, la persona con disabilità deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) per farsi rilasciare il certificato. Il medico dovrà adoperare solo i modelli di certificazione predisposti dall'INPS, nei quali, oltre a riportare i dati anagrafici della persona, dovrà attestare la natura delle sue menomazioni, riportando l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).

Il medico, inoltre, dovrà indicare se le patologie riportate rientrano tra quelle elencate nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, il quale indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Il medico, infine, dovrà indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.

La novità introdotta dalla Legge 102/2009 è che tale certificato dovrà essere compilato dal medico su supporto informatico e dovrà essere inviato dal medico stesso telematicamente.

Una volta che il medico ha inviato il certificato, il sistema informatico dell'INPS genera un codice univoco (una ricevuta) che il medico dovrà consegnare all'interessato. Questi, ora, può procedere alla formulazione della domanda (v. punto B). Il certificato ha validità 30 giorni: se l'interessato non presenta in tempo la domanda, il certificato scade, costringendolo a richiederlo nuovamente.

Segnale di pericoloAttenzione: cosa succede se il medico non è abilitato o non dispone di computer e di connessione. Il medico può compilare la certificazione in modo cartaceo, purché segua la strutturazione del modello dell'INPS. Una volta compilata la certificazione, può consegnare la copia cartacea all'interessato, il quale deve rivolgersi agli Enti di patronato e di assistenza sociale e/o alle Associazioni di categoria che potranno inserire il documento nel modulo informatico dell'INPS solo se completo di tutti i dati.


Immagine di uno stetoscopio e di una valigetta da medicoAccedi al link per conoscere i medici abilitati (collegamento a sito esterno).
È possibile individuare i medici abilitati, selezionando la provincia o il comune di residenza.


La domanda

Immagine di un check-point bluUna volta in possesso della ricevuta del certificato compilato dal medico di medicina generale abilitato, la persona con disabilità può presentare la domanda per l'accertamento sanitario (o gli accertamenti sanitari) che deve fare, entro il termine massimo di 30 giorni. Esistono due modalità per farlo: 1) se la persona è in possesso di apposito PIN (v. procedura sotto), può compilare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al sito internet dell'INPS (www.inps.it) e seguire la procedura indicata; 2) la persona può avvalersi anche degli enti abilitati: Enti di patronato e di assistenza sociale e Associazioni di categoria.

In entrambe le modalità, per compilare la domanda è necessario:

  • compilare i dati personali e anagrafici, la residenza, l'eventuale stato di ricovero e il tipo di riconoscimento richiesto: «invalidità civile», «stato di handicap» (Legge 104/1992), o quello delle «condizioni di disabilità» (Legge 68/1999);
  • abbinare il numero di certificato che è indicato sulla ricevuta del certificato rilasciata dal medico di medicina generale.

La persona può fornire anche il proprio (o un altro) indirizzo di posta elettronica in cui potrà ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda. Tutte le fasi di avanzamento potranno essere consultate anche on line nel sito dell'INPS, sia dalla persona interessata, sia dagli Enti di patronato (ai sensi del Messaggio INPS del 29 gennaio 2010, le Associazioni di categoria sono escluse dall'accesso alle fasi di avanzamento dell'accertamento).

Segnale di pericoloAttenzione: come fare per chiedere il PIN. La persona con disabilità può richiedere l'attivazione del PIN per poter procedere alla compilazione della domanda di accertamento on line nelle seguenti modalità: 1) accedendo direttamente dal sito dell'INPS nella sezione dei Servizi on line: inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primi otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria; 2) in alternativa, è possibile contattare il Contact Center dell'INPS al numero: 80.31.64. Le persone alle quali l'INPS non può rilasciare il PIN attraverso le modalità sopradescritte in quanto privo dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS, portando con sé un documento d'identità valido ed il codice fiscale/tessera sanitaria. Per i minori non ancora in possesso del documento d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.


La ricevuta

Immagine di un check-point bluPer ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda e l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della visita. Nella stessa ricevuta vengono indicate alcune informazioni e raccomandazioni per la persona con disabilità.


I tempi per essere chiamati a visita di accertamento

Immagine di un check-point bluLa convocazione alla visita di accertamento deve avvenire in un tempo massimo di 30 giorni dalla data della domanda (ai sensi della Determinazione n. 189/2009). Il limite scende a 15 giorni, nel caso in cui il richiedente sia affetto da una patologia oncologica in atto, oppure sia affetto da una delle patologie - stabilizzate o ingravescenti - previste dal Decreto del 2 agosto 2007.

La persona interessata (o chi procede alla domanda) può richiedere la visita domiciliare in caso le condizioni di salute siano tanto gravi da rendere impossibile il trasporto.

Segnale di pericoloAttenzione: visita domiciliare. Nel caso in cui per la persona con disabilità il trasporto fino alla Commissione Medica della ASL comporti un grave rischio per l'incolumità e la salute, è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso, la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione della ASL valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. Alla persona interessata verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.

Sede INPS di Terni

Medicina Legale di Terni

Elenco CAAF di Terni (collegamento a sito esterno)


La visita di accertamento

Immagine di un check-point bluLa visita avviene, come sempre, presso la Commissione Medica della ASL competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

Saranno abilitati all'accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.

Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall'ASL.

Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti a visita senza giustificato motivo, la sua domanda viene rigettata. La persona dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La persona interessata può richiedere, sempre in via telematica, la modifica della data proposta per l'accertamento.


L'esito dell'accertamento

Immagine di un check-point bluNell'ottica della riforma del sistema, anche l'iter dell'esito dell'accertamento è stato semplificato. In base ai giudizi positivi o negativi in merito all'accertamento e sulla base delle modalità di approvazione del verbale, si possono presentare le seguenti situazioni:

  • approvazione del verbale all'unanimità con esito positivo, ma senza erogazione di prestazioni economiche (percentuale minore di 75%): il verbale viene trasmesso dalla Commissione Medica della ASL al Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS provinciale competente, il quale lo valida e lo spedisce all'interessato (o all'Ente patronato, Associazione di categoria o CAAF domiciliatario);
  • approvazione del verbale all'unanimità con esito positivo, con erogazione di prestazioni economiche (percentuale maggiore di 75%): il verbale viene trasmesso dalla Commissione Medica della ASL al Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS provinciale competente, il quale lo valida e lo spedisce all'interessato (o all'Ente patronato, Associazione di categoria o CAAF domiciliatario); contemporaneamente, viene attivato anche l'iter amministrativo per la relativa concessione ed erogazione delle provvidenze economiche; il verbale, quindi, viene inviato anche all'ente concessore;
  • approvazione del verbale all'unanimità, ma con esito negativo: il verbale viene trasmesso dalla Commissione Medica della ASL al Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS provinciale competente, il quale lo valida e lo spedisce all'interessato (o all'Ente patronato, Associazione di categoria o CAAF domiciliatario); dalla data di comunicazione del verbale all'interessato, decorrono i tempi per procedere all'eventuale ricorso giudiziario da parte dell'interessato;
  • il parere non è unanime: l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS; questi può validare il verbale entro 10 giorni, oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).


Il verbale

Immagine di un check-point bluL'INPS invia alla persona interessata due versioni del verbale: 1) una contenente tutti i dati sensibili; 2) una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche (percentuale superiore al 75%), la persona con disabilità viene invitata ad inserire on line i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). Per queste procedure consigliamo di farsi assistere da un Ente di patronato.

Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.


Normativa di riferimento

Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131, «Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell'Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti» (collegamento a sito esterno).

Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» (collegamento a sito esterno).

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