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Il Verbale di invalidità (ASL n. 4 Terni)

Composizione del Verbale di invalidità della ASL n. 4 di Terni

Intestazione in alto a sinistra: «Unità Sanitaria n. 4. Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo».

Prima parte: dati anagrafici e amministrativi
Nella prima parte sono indicati i dati anagrafici ed amministrativi e cioè i dati utili ad individuare il richiedente, il suo stato civile, la sua età, la sua residenza. Sono poi riportati i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, riduzione, aggravamento). Viene inoltre indicata la data della seduta. Viene altresì indicata la data di presentazione della domanda: questa indicazione è importante perché le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. Infine viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale.

Seconda parte: giudizio diagnostico della Commissione
Nella seconda parte viene riportato il giudizio diagnostico della Commissione Medica. Viene descritta l'anamnesi, cioè la descrizione delle patologie rilevata attraverso la documentazione prodotta o con esame oggettivo della Commissione Medica. Sono inoltre riportati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita. In un riquadro a parte sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante). La Commissione Medica, infine, deve precisare se le patologie rilevate siano di propria competenza oppure non lo siano derivando da cause di guerra, di servizio, o di lavoro (quindi non cause di invalidità civile).

Terza parte: giudizio espresso dalla Commissione
La terza parte del Verbale di invalidità riporta il giudizio finale della Commissione Medica ed è espresso con un codice abbinato ad una descrizione standard. Questa parte del Verbale consente di identificare lo status accertato della persona e, conseguentemente, a quali diritti e prestazioni ha diritto di accedere. Ai codici sono abbinate le percentuali dell'invalidità civile.

  • Il codice 01 è associato alla descrizione «non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3». Non dà diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di nessun tipo.
  • Il codice 02 è abbinato alla descrizione «invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)». Consente solo l'accesso alle prestazioni protesiche connesse alla patologia.
  • Il codice 03 identifica l'«invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)». Dà diritto all'assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi parziali. L'assegno è concesso solo nel caso l'interessato non superi un limite di reddito personale e risulti iscritto alle liste di collocamento.
  • Il codice 04 individua l'«invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%». Dà diritto alla pensione di inabilità concessa alle persone riconosciute invalide civili totali che non superino un limite di reddito personale definito annualmente. Lo status identificato da questo codice non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, né con l'acquisizione di patente di guida la cui idoneità viene accertata con altri criteri e da un'altra Commissione.
  • Il codice 05 indica l'«invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)". Questa codificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale. Anche questa codificazione non è a priori incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa o di idoneità alla guida. Questo codice può essere attribuito anche ai minori.
  • Il codice 06 descrive l'«invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)». Anche questo codice, pur descrivendo una situazione diversa da quella descritta dal codice 05, dà diritto all'indennità di accompagnamento e può essere concessa anche ai minori.
  • Il codice 07 individua il «minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)». Questo codice dà diritto all'indennità di frequenza che è incompatibile con l'indennità di accompagnamento.
  • Il codice 08 definisce il «cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)». Il codice consente l'erogazione della pensione per i ciechi parziali e all'indennità speciale per i ciechi parziali.
  • Il codice 09 indica il «cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)». Questo status dà diritto alla pensione per i ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti.
  • Il codice 10 individua il «sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988)». Il codice consente l'ottenimento della pensione ai sordomuti (ex pensione non reversibile) e dell'indennità di comunicazione concesse alle persone affette da sordomutismo.
  • L'ultima codificazione, inserita da alcune Commissioni Mediche, riguarda le persone ultra-sessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età. Tale indicazione viene riportata ai soli fini dell'assistenza sanitaria.

Quarta parte: firme
L'ultima parte del Verbale di invalidità è riservata alle firme dei componenti della Commissione Medica di accertamento delle minorazioni e cioè del presidente, del segretario, di un altro medico ASL, del medico del lavoro e del medico di categoria (indicati dall'ANMIC, l'ENS, la UIC e l'ANFFAS).


Approfondimenti

Immagini del Verbale di invalidità (leggi il file in PDF).


Riferimenti normativi

Legge n. 381 del 26 maggio 1970, «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti».

Legge n. 382 del 27 maggio 1970, «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili».

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980, «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili».

Legge n. 508 del 21 novembre 1988, «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti».

Legge n. 289 dell'11 ottobre 1990, «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi».

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