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Come funzionerà il nuovo ISEE

Pubblicato il 23/01/2015 - Letto 3747 volte
L'8 febbraio 2015 entrerà in vigore il nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). In questo focus presentiamo un quadro generale delle principali questioni che attengono alle modalità con cui verrà calcolato il nuovo Indicatore, rimandando alle schede tematiche per ulteriori approfondimenti.

A dicembre scorso, in questo focus, avevamo dato notizia della pubblicazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ossia la modulistica che serve per dichiarare la situazione reddituale, patrimoniale e familiare del richiedente e del nucleo di riferimento al fine di calcolare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE). Non solo, ma avevamo anche dato la notizia che, a partire da Lunedì 8 febbraio 2015, il nuovo ISEE entrerà in vigore.

Dal momento che il tema è piuttosto complesso e che non troverebbe spazio in un focus, nel Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro sono riportate le schede di approfondimento in materia.

In questo focus, invece, proviamo a sintetizzare i principali punti chiave del nuovo strumento per calcolare la situazione economica delle persone che accedono alle prestazioni sociali agevolate.


Cosa viene considerato nel nuovo ISEE

Nel nuovo ISEE vengono considerati tutti i redditi e le prestazioni monetarie erogate dallo Stato o da Enti pubblici con finalità assistenziali (sebbene con qualche eccezione) e di sostegno al reddito, anche se sono esenti da tassazione. Inoltre, viene sommato il 20% del patrimonio mobiliare o immobiliare. Sono previste alcune franchigie e detrazioni. La somma viene poi divisa per parametri diversi a seconda della composizione del nucleo familiare.


L'ISEE, pensioni e indennità

Nel nuovo ISEE sono conteggiate anche le pensioni (la pensione di inabilità per le persone riconosciute invalide civili, la pensione per i ciechi civili assoluti, la pensione per le persone sorde), gli assegni (l'assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale,) e le indennità (l'indennità di accompagnamento per le persone riconosciute invalide civili, l'indennità di accompagnamento per le persone riconosciute cieche assolute, l'indennità speciale per le persone riconosciute cieche parziali, l'indennità di comunicazione per le persone sorde ed l'indennità mensile di frequenza per le persone minorenni). Sono considerati anche tutti i trattamenti per le persone riconosciute invalide sul lavoro, per servizio e per guerra.

Non vengono conteggiate, invece, le eventuali provvidenze economiche non erogate direttamente dall'INPS, quali, ad esempio, gli assegni di cura, i contributi per l'assistenza domiciliare indiretta, i voucher ed ogni altra erogazione assistenziale o ad altro titolo.

Attenzione: se è vero che nel nuovo ISEE verranno conteggiate le pensioni e le indennità di cui sopra, tuttavia, non verrà applicato il nuovo ISEE per calcolare l'eventuale limite reddituale previsto. Infatti:

  • le indennità di accompagnamento e di comunicazione vengono attualmente erogate a prescindere dal reddito del beneficiario e non è prevista alcuna novità in questo senso;
  • le pensioni assistenziali erogate in caso di accertamento di invalidità civile, cecità civile e sordità sono attualmente erogate riferendosi a limiti reddituali personali ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Qualora si decidesse di applicare l'ISEE a queste prestazioni, sarebbe necessaria una specifica disposizione di legge.


Le agevolazioni per le persone con disabilità

Nel calcolo del nuovo ISEE sono previste alcune agevolazioni che consentono di diminuire l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) (una delle componenti essenziali dell'ISEE) in presenza di una persona con disabilità nel nucleo.

È possibile detrarre fino a 5.000 Euro le spese sanitarie a vantaggio del componente con disabilità (che comprendono, ad esempio, le spese per gli ausili o per l'acquisto e l'adattamento di un veicolo e così via).

Altre detrazioni "forfettarie" sono poi previste sulla base della valutazione della "gravità" della disabilità (per approfondimenti vedi scheda riassuntiva sulla "gravità" della disabilità):

  • «Disabilità media»: 4.000 Euro (5.500 per persone minorenni);
  • «Disabilità grave»: 5.500 Euro (7.500 per persone minorenni);
  • «Non autosufficienza»: 7.000 Euro (9.500 per persone minorenni).

È possibile detrarre il 10% delle prestazioni assistenziali ricevute.

Le persone riconosciute «non autosufficienti» possono detrarre le spese sostenute per badanti o assistenti personali fino a coprire l'intero importo delle prestazioni assistenziali o previdenziali per inabilità ricevute.


Abolizione dei concetti di «ISEE personale» e «ISEE familiare»

La nuova formulazione dell'ISEE non prevede più le confuse distinzioni tra «ISEE personale» e «ISEE familiare o (estratto)». Il reddito della persona e/o del nucleo familiare di volta in volta preso a riferimento, come si legge nella scheda specifica, varia in base all'età della persona con disabilità e la composizione del suo nucleo familiare.


I limiti ISEE per le prestazioni agevolate

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 [link a sito esterno] prevede che gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei nuovi modelli di dichiarazione DSU, rivedano i propri criteri di calcolo e i limiti dell'ISEE precedentemente fissati.

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