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ISEE: pubblicati i modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica

Pubblicato il 13/12/2014 - Letto 3001 volte
Nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2014 e l'8 febbraio 2015 partirà l'applicazione del nuovo ISEE nei territori e nei comuni d'Italia. Dopo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato con Decreto i modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tutto è pronto affinché gli Enti deputati (Comuni, Università, ecc.) definiscano i propri criteri per l'erogazioni delle prestazioni sociali agevolate. Novità positive riguardano l'esclusione del computo di una parte di trasferimenti monetari di natura assistenziale.

A febbraio di quest'anno ci eravamo occupati in questo focus di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed in particolare del Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», in vigore dall'8 febbraio scorso.

Nel focus avevamo precisato che, sebbene il regolamento previsto dal DPCM fosse già in vigore, la sua esecutività era condizionata all'entrata in vigore dei nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ossia i moduli che servono per dichiarare la situazione reddituale, patrimoniale e familiare del richiedente e del nucleo di riferimento. La DSU è lo strumento con il quale, entro 30 giorni dalla sua approvazione, gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (ad esempio i Comuni, Università, ecc.) possono recepire le nuove modalità di calcolo dell'ISEE e rivedere i propri criteri di calcolo ed i limiti precedentemente fissati.

Il 7 novembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite apposito Decreto [link a sito esterno] (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre), ha approvato il modello tipo della DSU per l'ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

Dal 17 dicembre 2014, ossia trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto, le DSU potranno essere rilasciate solo con i nuovi criteri e, di conseguenza, anche le prestazioni sociali agevolate che verranno richieste successivamente a quella data, saranno erogate sulla base dell'ISEE rivisto con i nuovi criteri previsti dal DPCM n. 159/2013. Entro la stessa data, inoltre, gli Enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno emanare gli atti anche normativi necessari all'erogazione stessa delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del DPCM n. 159/2013: ciò significa che tali Enti dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza ed eventuali criteri aggiuntivi.

Cosa accade alle prestazioni sociali agevolate che sono già in fase di erogazione al momento dell'entrata in vigore del DPCM n. 159/2013? Nulla, almeno fintanto che i suddetti Enti non avranno emanato i nuoti atti regolamentari. Tuttavia, c'è un termine ultimo entro il quale gli Enti devono adeguare i criteri di erogazione delle prestazioni sociali agevolate: non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso DPCM n. 159/2013, ossia non oltre l'8 febbraio 2015.


Novità sull'indicatore reddituale

Come avevamo scritto anche nel focus di febbraio 2014, uno degli elementi maggiormente criticati del DPCM n. 159/2013 era il computo, nell'indicatore della situazione reddituali, anche di tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale: questo significava che, oltre alle pensioni e alle indennità per minorazioni civili, gli assegni sociali e gli assegni al nucleo familiari, sarebbero stati inclusi nell'indicatore della situazione reddituale anche gli assegni di cura regionali, i contributi per progetti di vita indipendente e qualsiasi altro trasferimento monetario previsto dalla normativa locale.

Le franchigie e le detrazioni previste dal DPCM n. 159/2013 (di cui si è detto nel focus), inoltre, non avrebbero coperto l'intero ammontare di tutti questi trasferimenti di natura assistenziale che, specie per le persone con disabilità - soprattutto nei casi in cui le persone ricevano contributi per progetti di vita indipendente, assegni di cura, voucher (con valore monetario) - costituiscono un elemento particolarmente rilevante.

Una buona notizia in tal senso viene dalla lettura del Decreto del 7 novembre che approva le DSU e le relative istruzioni: dal testo appare evidente che le istruzioni, la modalità di controllo ex ante, i moduli di richiesta, i moduli di rettifica si riferiscono infatti alle sole provvidenze erogate dall'INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, alle pensioni e all'indennità di accompagnamento per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro. Pertanto, non vengono computati gli altri trasferimenti monetari (vita indipendente, voucher, assegni di cura, contributi per la mobilità o per l'eliminazione delle barriere in casa). Al contempo rimangono vigenti detrazioni e franchigie non previste nel previgente ISEE.

Pertanto, limitando il computo alle sole provvidenze per minorazioni civili o per lavoro, le conseguenze svantaggiose vengono sostanzialmente annullate dal complesso delle franchigie e/o delle detrazioni ammesse.

Rimandando ad un ulteriore approfondimento l'analisi delle DSU, concludiamo con un monito rivolto soprattutto alle associazioni che promuovono e tutelano i diritti delle persone con disabilità: superato il rischio di computo degli altri trasferimenti, l'attenzione deve essere rivolta ai criteri definiti dai Comuni e dagli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, poiché essi sono in fase di definizione delle nuove delibere relative all'applicazione dell'ISEE.

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