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Ancora una Sentenza in favore delle prestazioni economiche per le persone con disabilità extra-comunitarie senza «permesso CE»

Pubblicato il 21/03/2013 - Letto 3137 volte
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40/2013, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), nella parte in cui prevede che per i cittadini stranieri di Paesi non membri dell'Unione Europea l'accesso a prestazioni di assistenza sociale (in questo caso si parla di indennità di accompagnamento), sia legato al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. È una sentenza che, in piena sintonia con le precedenti sullo stesso argomento, ribadisce una linea giurisprudenziale in favore dei diritti delle persone straniere che solo l'INPS - a quanto pare - fa fatica a recepire.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 40, depositata il 15 marzo scorso, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001), nella parte in cui subordina per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione Europea l'accesso a prestazioni di assistenza sociale (che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui le prestazioni connesse alla disabilità), al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per "lungo soggiornanti".

In questo caso, la prestazione in questione è l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Vediamo cosa dice l'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388/2000: «Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno […]».

Non è la prima volta che la Corte Costituzionale emana una sentenza a favore dei diritti assistenziali e socio-sanitari delle persone straniere provenienti da Paesi non membri dell'Unione Europea. In particolare, per quel che ci riguarda, in favore delle persone straniere extra-comunitarie con disabilità, l'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388/2000 è stato dichiarato incostituzionale diverse volte:

  • Tra il 2006 e il 2009, la Corte dichiara, per due volte, «manifestamente irragionevole» subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali - «che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità» - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato [«permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» o «carta di soggiorno», N.d.R.] che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un determinato reddito (Sentenze n. 324 del 6 ottobre 2006 e n. 11 del 14 gennaio 2009).
  • Tra il 2008 e il 2010, la Corte dichiara, per ben tre volte, l'incostituzionalità dell'assegnazione di prestazioni economiche di carattere assistenziali vincolandole al possesso del permesso di soggiorno CE o della carta di soggiorno (le prestazioni erano la pensione di inabilità per invalidità civile totale e l'assegno mensile di assistenza). La Corte stabilì che le due provvidenze, in quanto istituti di previdenza sociale volti a consentire il concreto soddisfacimento dei «bisogni primari» inerenti la stessa tutela della persona umana, costituiscono un diritto fondamentale (Sentenza n. 306 del 29 luglio 2008, Sentenza n. 11 del 23 gennaio 2009 e Sentenza n. 187 del 28 maggio 2010).
  • Nel 2011, la Corte dichiara l'illegittimità della concessione dell'indennità mensile di frequenza ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato vincolata al possesso da parte dei genitori del permesso di soggiorno CE (Sentenza n. 329 del 16 dicembre 2011).

In questa nuova Sentenza, la Corte Costituzionale, oltre a ribadire i princìpi espressi nelle precedenti sentenze elencate sopra, dichiara che l'articolo 80, comma 19, della Legge 388/2000 abbia introdotto una condizione fortemente «restrittiva» anche rispetto «alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

Ragion per cui, la Corte ha dichiarato nuovamente l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della Legge n. 388/2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento […] e della pensione di inabilità […]».

Nonostante l'ennesima bocciatura della Legge 388/2000, l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) continua ad applicare nella prassi la disposizione dell'articolo 80, comma 19, continuando a richiedere il possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, quale condizione per l'accesso alle prestazioni legate all'invalidità civile.

Ragion per cui, l'INPS continua a rigettare le domande presentate da cittadini stranieri con disabilità regolarmente soggiornanti, ma non in possesso dello status di lungo soggiornanti, salvo accoglierle dopo la presentazione di un ricorso amministrativo che faccia riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale. Ricorso che, ovviamente, non tutte le persone extracomunitarie si possono permettere.

Contro questo "impunito" atteggiamento dell'INPS, ci sono avvocati - come quelli dell'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) - che stanno assistendo diverse persone straniere con disabilità in contenziosi giudiziari, anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall'INPS, quali ad esempio l'ordine del giudice di costringere l'Istituto a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e la prassi dell'Istituto stesso di negare l'accesso alle prestazioni agli stranieri con disabilità regolarmente soggiornanti, ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.

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