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Legge 104/92 e Legge 68/99: alcuni chiarimenti

Pubblicato il 13/10/2014 - Letto 3709 volte
Ho alcune domande da porvi: 1) l'handicap relativo alla legge 104 art 3.1 (non grave) ha a che vedere con le percentuali di invalidità? 2) è possibile fare ricorso al verbale accertamento dell'handicap relativo alla legge e all'articolo di cui sopra? 3) cosa devo fare per far valere le "ridotte o impedite capacità motorie permanerti"? Cioè: la devo richiedere in Commissione o basta con mostrare un certificato? Ho una lesione grave all'articolazione dell'astragalo-tibia che mi comporta dolori lancinanti e problemi di deambulazione e che per motivi di infezioni previe non può essere operata. Ho un certificato medico specialistico dove si dicono queste cose. 4) con riferimento alla Legge 68/99, qual è il tempo massimo per ricevere il verbale della visita? si può richiedere in loco? Grazie mille per la vostra gentile collaborazione. Saluti cordiali.
Massimiliano, 39 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, rispondendo con lo stesso ordine alle Sue domande:

1) il riconoscimento dello «stato di handicap» (sia grave che non grave) non è legato alla percentuale di invalidità civile in quanto questo tipo di accertamento mira a valutare l'entità dello svantaggio sociale vissuta dalla persona e non la gravità clinica della patologia (è pur vero che molte Commissione Mediche, soprattutto se accertano anche l'invalidità civile contemporaneamente, tendono a considerare la gravità clinica della patologia che ha la persona anziché lo "svantaggio sociale" che essa comporta, ma questo è comunque opinabile).

2) è possibile fare ricorso, entro 180 giorni dal ricevimento del verbale di riconoscimento dello «stato di handicap» nelle modalità indicate in questa scheda.

3) il riconoscimento delle "ridotte o impedite capacità motorie" è un'ulteriore specificazione che viene apposta nel verbale di riconoscimento dello «stato di handicap» e viene riconosciuta dalla medesima Commissione qualora la deambulazione o la motricità siano gravemente compromesse. Se questa grave compromissione non è stata precedentemente valutata dalla Commissione, è possibile procedere - qualora ci siano i presupposti clinici - con il ricorso di cui al punto 2.

4) Per quanto riguarda la visita per il riconoscimento della disabilità ai fini del collocamento mirato per la Legge n. 68/1999 i tempi di consegna del verbale non sono certi e possono impiegare dai 30 ai 90 giorni. In caso di tempi di attesa maggiore, si consiglia di rivolgersi direttamente alla segreteria della Commissione Medica che ha effettuato l'accertamento.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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