Descrizione
La persona con disabilità, che ha presentato le domande per l'accertamento dello stato di handicap o per l'accertamento dell'invalidità civile, ma che non ritenga adeguato il giudizio emesso nel verbale, ha diritto a presentare ricorso contro le corrispondenti Commissioni mediche dell'ASL di residenza.
Dal 1° gennaio 2005 tutti coloro che vogliono ricorrere contro la valutazione della Commissione medica dell'ASL possono farlo esclusivamente con un ricorso giurisdizionale (cioè un ricorso davanti ad un giudice), con l'assistenza di un avvocato, ed entro sei mesi (180 giorni) dal ricevimento del verbale.
Se il ricorso per l'accertamento dell'invalidità civile viene vinto, i benefici economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile o del riconoscimento dello stato di handicap.
Se il ricorso viene perso, invece, l'interessato dovrà pagare anche le spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a Euro 18.592,44 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente). Anche in questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere, in allegato, la copia del documento reddituale a prova di quanto affermato.
A partire dal 1° Gennaio 2012, con la Legge n. 111/2011, a questa procedura va ad aggiungersi l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio; l'art. 445-bis del Codice di Procedura Civile prevede che la persona che intende proporre ricorso deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale della provincia di residenza, un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione.
Qualora, in particolare, la persona con disabilità proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza economica senza aver preventivamente promosso l'accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d'ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.
Il Giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, all'udienza di comparizione, nomina il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), conferendogli l'incarico di espletare la visita medica.
Per effetto dell'art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell'Istituto, in deroga al comma primo dell'art. 201 c.p.c.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, quindi, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza.
Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In assenza di contestazioni il Giudice, con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.
Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all'interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.
Requisiti
Possono presentare ricorso tutti coloro che non hanno trovato adeguato il giudizio presente nel verbale per l'accertamento dell'invalidità civile o in quello per l'accertamento dello stato di handicap, così come richiesto.
Attenzione: in caso di minori di anni 18 e di persone per le quali si è proceduto all'interdizione, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o dal tutore.
Requisiti soggettivi
Per quanto riguarda l'obbligo dell'assistenza di un avvocato, i cittadini il cui reddito familiare complessivo non supera un determinato limite possono chiedere l'ammissione «gratuito patrocinio», cioè avere un avvocato a spese dello Stato (con D.M. 02/07/2012 il limite reddituale, previsto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 115/2002, è stato elevato ad Euro 10.766,33).
Attenzione: al fine del raggiungimento del limite di Euro 10.766,33, al reddito personale della persona interessata vanno aggiunti anche quelli dei familiari conviventi, in modo da tener presente la situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare.
Per ottenere il «gratuito patrocinio», la persona interessata deve presentare una richiesta al consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presso il giudice competente. Una volta che la persona è stata ammessa al «gratuito patrocinio», viene nominato un difensore tra gli iscritti all'apposito albo dei difensori d'ufficio, che non potrà ricevere compensi o rimborsi dal proprio assistito. Il «gratuito patrocinio» riguarda tutti i procedimenti penali, civili ed amministrativi.
Dove rivolgersi
Il ricorso giurisdizionale va presentato alla «Cancelleria Lavoro» del Tribunale di residenza entro e non oltre sei mesi (180 giorni) dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento che s'intende impugnare. Data la brevità del termine di scadenza del ricorso, consigliamo gli interessati di rivolgersi subito al proprio legale affinché possa esaminare il provvedimento in questione e predisporre in tempo utile i mezzi di difesa.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
Tribunale di Terni
Documentazione da presentare
Il modulo del ricorso deve essere stampato in carta semplice e deve contenere:
- i dati anagrafici della persona ricorrente;
- le indicazioni della Commissione Medica contro la quale si richiede la verifica;
- una fotocopia del verbale impugnato;
- la documentazione medica attestante la richiesta (può provenire sia da strutture pubbliche che private).
Fonti normative
Circolare INPS n. 168 del 30 dicembre 2011, «Accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile»
Legge n. 111 del 15 luglio 2011, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
Legge n. 326 del 24 novembre 2003, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici».
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia».
Legge n. 295 del 15 ottobre 1990, (si veda in particolare l'articolo 1, comma 8), «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti».
Decreto Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2005, «Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Codice di Procedura Penale, articoli 97 e 98.
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