Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

Esenzione dall'Imposta di trascrizione: iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1433 volte

Descrizione

La persona con disabilità, o un familiare cui la persona sia «fiscalmente a carico», che vuole acquistare un veicolo ha diritto all'esenzione permanente dall'obbligo di iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che è l'istituto che registra la proprietà dei veicoli ed è quindi la struttura presso la quale gli automobilisti debbono recarsi per annotare tutte le vicende che riguardano la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo (prima registrazione, trasferimento di proprietà, iscrizione di garanzia a favore di terzi, perdita di possesso, esportazione, ecc.).

L'esenzione dall'obbligo di iscrizione spetta nei seguenti casi:

  • acquisto della proprietà di un veicolo nuovo;
  • passaggio di proprietà su un veicolo usato.


Per quali veicoli

L'esenzione permanente dall'obbligo di iscrizione al PRA è applicata alle seguenti condizioni:

  • può essere concessa ad un solo veicolo (qualora la persona con disabilità possegga più veicoli);
  • può essere concessa solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avvenute prima della scadenza del quadriennio.

L'agevolazione prevede dei limiti di cilindrata del veicolo:

  • fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina; 
  • fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel.

L'esenzione riguarda:

  • autovetture;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici;
  • motocarrozzette a tre ruote;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo o trasporti specifici.

Il veicolo non deve essere necessariamente adattato. Le persone per le quali vige l'obbligo di adattamento dovranno allestire conseguentemente il mezzo. L'agevolazione spetta sia quando il veicolo è intestato alla stessa persona con disabilità, sia quando risulta intestato ad un familiare di cui è fiscalmente a carico.

Attenzione: i camper, le roulotte e i caravan non rientrano tra i mezzi che beneficiano di tale esenzione


Requisiti

Hanno diritto all'esenzione al PRA:

  • persone con disabilità, titolari di patente speciale, «con ridotte o impedite capacità motorie», con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Medica della ASL (si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL);
  • le persone con disabilità «con ridotte o impedite capacità motorie» con l'obbligo di adattamento del veicolo che usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati;
  • le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni, in situazione riconosciuta di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone con disabilità cognitiva titolari dell'«indennità di accompagnamento» e riconosciuti in condizione di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992); 
  • il familiare di cui la persona con disabilità in possesso dei requisiti descritti in precedenza sia fiscalmente a carico.

 Attenzione: Sono esclusi dall'esenzione le persone affette da cecità da sordomutismo.


Dove rivolgersi

L'esenzione dal pagamento permanente dall'obbligo di iscrizione al PRA può essere richiesta presentando una specifica domanda presso l'Automobile Club d'Italia (ACI):

Automobile Club d'Italia (ACI) - Narni


Documentazione da presentare

La documentazione da presentare per ottenere l'esenzione dell'imposta di trascrizione può subire delle modifiche in base alla disabilità riportata dal richiedente. Per tale ragione, abbiamo convenzionalmente distinto due categorie: disabilità motoria e disabilità cognitiva.

DISABILITA' MOTORIA

Nel caso in cui il richiedente sia la stessa persona con disabilità (detentore di patente speciale o in qualità di trasportato), per accedere a questo beneficio è necessario che presenti la richiesta agli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) della propria provincia, alla quale allegare:

  • documento di riconoscimento della persona con disabilità e fotocopia del codice fiscale;
  • fotocopia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o, per i titolari di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (nel caso di grave limitazione della deambulazione o di pluriamputazione, l'obbligo di adattamento del veicolo non sussiste);
  • fotocopia del certificato di proprietà del veicolo;
  • Certificazione, in originale che verrà presa in visione, attestante lo «stato di handicap» in cui sia espresso il carattere motorio della disabilità, rilasciata dalle Commissioni Mediche deputate a tali accertamenti;
  • fotocopia della patente speciale (o della richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa); nel caso in cui la persona con disabilità usufruisca dell'auto come passeggero trasportato, tale documento non è richiesto;
  • nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare, è necessario esibire al venditore un documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (come la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.

Attenzione: le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni devono presentare il Verbale di accertamento dello stato di handicap, dal quale risulti che la persona si trova in situazione di «handicap grave» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione (comprese le pluri-amputazioni).

DISABILTÀ COGNITIVA

Per ottenere questo beneficio è necessario presentare la richiesta agli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) della propria provincia, alla quale allegare:

  • Certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla Commissione Medica della ASL, dalla quale risulti la titolarità dell'«indennità di accompagnamento»;
  • il Verbale di accertamento dello stato di handicap emesso dalla Commissione Medica della ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di«handicap grave» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) derivate da disabilità psichica;
  • documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi), oppure un'autocertificazione.


Tempistica

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall'agevolazione).

Una volta accolta, l'esenzione si intende valida finché la situazione rimane invariata; in caso contrario l'interessato è tenuto a comunicare l'avvenuto mutamento delle condizioni al medesimo ufficio.

Il servizio viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.


Fonti normative

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 55 del 14 giugno 2001, «Videoconferenza dichiarazione dei redditi 2001. Risposta a quesiti vari» (collegamento a sito esterno).

Risoluzione - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e contenzioso, n. 4 del 17 gennaio 2007, «Oggetto: Agevolazioni disabili - settore auto» (collegamento a sito esterno).


Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0