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Ricorso contro il Comune in caso di contravvenzione per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (ZTL)

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 60902 volte

Descrizione

La regolamentazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) nei Comuni d'Italia non rispetta sempre il diritto alla mobilità delle persone con disabilità: infatti, il veicolo di un cittadino con disabilità che transita all'interno della ZTL di un Comune nel quale costui non è residente, pur in possesso del regolare «contrassegno invalidi», viene ritenuto «non autorizzato» e, quindi, multato.

Nei Comuni in cui i varchi di accesso alla ZTL sono regolamentati da specifiche telecamere, infatti, il contrassegno invalidi, generalmente di materiale cartaceo, non viene "letto" dalle telecamere e, quindi, alla persona viene recapitata una contravvenzione.

Questa falla del sistema, dovuta ad una mancata comunicazione tra i dati della persona con disabilità titolare del contrassegno - valido su tutto il territorio nazionale (come affermato dall'articolo 381 del Codice della Strada) - e del sistema elettronico che governa la ZTL, si ripercuote ingiustamente sui cittadini con disabilità.

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008, ribadendo che il «contrassegno invalidi» - oltre ad essere strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo - è valido su tutto il territorio nazionale, ha sostanzialmente affermato che le eventuali falle del sistema amministrativo del Comune relative alla gestione dei dati dei «contrassegni invalidi» rilasciati dallo stesso Ente, non possono ricadere sul cittadino che è in regola con le autorizzazioni di legge che consentono l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

Inoltre, laddove l'Ente locale, o anche la Polizia Municipale stessa che si occupa della predisposizione del verbale di contravvenzione, accertasse successivamente al passaggio nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), che la persona con disabilità era titolare del valido contrassegno, dovrebbe autonomamente annullare l'eventuale verbale predisposto, senza alcun onere per il cittadino.

Attenzione: per maggiori dettagli sulla Sentenza, si consiglia di leggere l'apposito focus.


Requisiti

La persona con disabilità in possesso del «contrassegno invalidi» ha il diritto di:

  • circolare liberamente in ogni zona della città, anche se con accesso delimitato sia attraverso semplice segnaletica verticale, sia tramite appositi macchinari di rilevamento del passaggio dell'autovettura (questo in quanto spetta al Comune, per il tramite della Polizia Municipale, verificare attraverso la consultazione dei relativi archivi informatici, che l'accesso era autorizzato);
  • in base alla Sentenza della Corte di Cassazione non sarebbe legittimo neanche richiedere al cittadino non residente nel Comune di passaggio di telefonare all'eventuale numero verde segnalato al fine di vedersi autorizzato il passaggio nel centro città.

Unico onere che la Legge impone alla persona titolare del «contrassegno» è quello di esporlo bene in vista nell'autovettura che viene utilizzata per lo spostamento.


Come procedere in caso di contravvenzione

Nell'ipotesi in cui, nonostante la regolare esposizione del permesso, la persona con disabilità si veda notificare una multa per accesso non autorizzato in violazione dell'articolo 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada, dovrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

  • Segnalazione del possesso di un valido contrassegno effettuata personalmente, o a mezzo di lettera raccomandata, alla Polizia Municipale che ha inviato il verbale di contravvenzione: questa modalità prevede la possibilità che la Polizia Municipale provveda direttamente all'annullamento del verbale di contravvenzione notificato. Il termine per procedere è di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione al proprio domicilio; trascorso tale periodo di tempo, non è più possibile presentare alcun tipo di ricorso.
  • Ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata elevata la sanzione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione al proprio domicilio.
  • Ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata elevata la sanzione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione al proprio domicilio.

Attenzione: a causa di inefficienze da parte dell'Ente locale, può accadere che la persona, pur attenendosi alle prescrizioni date dal Comune di cui varca la ZTL - come, ad esempio, inoltrare il fax con i propri dati - si veda, nonostante tutto, notificare la contravvenzione. Anche in questo caso, valgono le modalità di ricorso di cui sopra.


Dove rivolgersi

Di seguito, si riportano i link degli enti cui rivolgersi per procedere al ricorso. Nota: i riferimenti logistici valgono solo per la città di Terni.

  1. Polizia Municipale di Terni (collegamento a sito esterno)
  2. Prefettura di Terni (collegamento a sito esterno)
  3. Giudice di Pace di Terni (collegamento a sito esterno)

Documentazione da presentare

Riportiamo dei modelli fac-simile dei ricorsi, avvertendo che sono solo delle indicazioni di massima e che il contenuto può variare, di volta in volta, in base alle necessità dell'interessato:


Fonti normative

Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008 (collegamento a sito esterno);

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo Codice della Strada» (collegamento a sito esterno).


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