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Come e perché ricorrere contro il Comune in caso di contravvenzione per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (ZTL)

Pubblicato il 29/07/2008 - Letto 26755 volte
Proponiamo una scheda tecnica a cura dell'Avvocato Valeria Trabalza (Centro EmpowerNet Umbro) in merito alle modalità con cui ricorrere contro le contravvenzioni che sorprendono molte persone con disabilità (regolarmente in possesso del contrassegno arancione) quando accedono alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) delle città in cui non sono residenti, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008.

Immagine del "contrassegno invalidi"La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la Sentenza n. 719 del 16 gennaio 2008, ha affermato che il «contrassegno invalidi» (il contrassegno arancione per parcheggiare nei posti riservati alle persone con disabilità), oltre ad essere strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo, è valido su tutto il territorio nazionale.

Lo specifico contrassegno di cui si parla è quello previsto dall'articolo 381, comma 2, del DPR 495/1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» (in seguito per semplicità solo «Regolamento del Codice della strada»), che testualmente recita:

«Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide. - [omissis] - 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" [...]. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale [...]».

Dalla lettura di questa norma, può sembrare che quanto affermato dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione si limiti a ribadire quanto già chiaramente espresso dall'articolo 381, comma 2, del Regolamento del Codice della strada appena sopra richiamato.

Fotografia di una telecamera nella Zona a Traffico Limitato (ZTL)La Sentenza è stata emanata a seguito di un fatto specifico: una persona con disabilità ha esposto ricorso al supremo giudice poiché, anche se in possesso di un valido contrassegno ai sensi dell'art. 381 del Regolamento del Codice della strada, rilasciato dal proprio Comune di residenza (nella specie, Comune di Milano), si è vista notificare un verbale di contravvenzione per accesso non autorizzato nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Comune di Roma.

La riflessione potrebbe partire dal domandarsi come mai, nonostante il possesso di un valido contrassegno che consente l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) - che la norma stessa definisce quale documento valido su tutto il territorio nazionale -, la persona con disabilità detentrice di tale contrassegno possa vedersi notificare una contravvenzione per accesso in quelle zone in qualità di «persona non autorizzata».

Si possono mettere in evidenza i seguenti aspetti salienti emergenti dalla Sentenza della Corte di Cassazione.

  • Innanzitutto, occorre tener presente che il Sindaco del Comune è titolare del potere di regolamentare l'accesso in determinate zone del centro cittadino individuate con apposite delibere (si vedano, a tale proposto, i riferimenti normativi in fondo alla scheda), ovvero di individuare le cosiddette «Zone a Traffico Limitato (ZTL)». Tale potere spettante all'Ente locale non può, però, avere l'effetto di comprimere il diritto alla libera circolazione su tutto il territorio nazionale spettante ad ogni singolo cittadino, così come garantito dall'art. 16, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche».
  • Il rilascio del «contrassegno invalidi» da parte del Comune secondo la procedura prevista dal Codice della Strada fa sì che i dati personali ed identificativi della persona titolare del medesimo contrassegno siano inseriti nell'apposito sistema informatico del Comune stesso. Tali dati devono essere gestiti dall'Ente locale secondo quanto prevede la legge in materia (Legge n. 196/2003 relativa alle modalità di trattamento dei dati personali) e, quindi, il Comune stesso ha l'obbligo di verificare periodicamente che siano esatti, gestiti con le modalità consentite dalla legge e conservati per periodi di tempo congrui rispetto all'utilizzo per l'elevazione e contestazione delle violazioni al Codice della Strada, essendo questo l'argomento che in questa sede ci interessa.

Svolte queste due precisazioni, la Sentenza della Corte di Cassazione risulta essere molto importante in quanto ha sostanzialmente affermato che le eventuali falle del sistema amministrativo del Comune relative alla gestione dei dati dei «contrassegni invalidi» rilasciati dallo stesso Ente, non possono ricadere sul cittadino che è in regola con le autorizzazioni di legge che consentono l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

In più, laddove l'Ente locale, o anche la Polizia Municipale stessa che si occupa della predisposizione del verbale di contravvenzione, accertasse successivamente al passaggio nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), che la persona era titolare di un valido contrassegno, dovrebbe autonomamente annullare l'eventuale verbale predisposto, senza alcun onere per il cittadino.

Quindi, in definitiva, la persona in possesso di un valido «contrassegno» ha il diritto di:

  • circolare liberamente in ogni zona della città, anche se con accesso delimitato sia attraverso semplice segnaletica verticale, sia tramite appositi macchinari di rilevamento del passaggio dell'autovettura (questo in quanto spetta al Comune, per il tramite della Polizia Municipale, verificare attraverso la consultazione dei relativi archivi informatici, che l'accesso era autorizzato);
  • in base alla Sentenza della Corte di Cassazione non sarebbe legittimo neanche richiedere al cittadino non residente nel Comune di passaggio di telefonare all'eventuale numero verde segnalato al fine di vedersi autorizzato il passaggio nel centro città.

Unico onere che la Legge impone alla persona titolare del «contrassegno» è quello di esporlo bene in vista nell'autovettura che viene utilizzata per lo spostamento.

Nell'ipotesi in cui, nonostante la regolare esposizione del permesso, ci si veda notificare una multa per accesso non autorizzato in violazione dell'articolo 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada (si vedano, a tale proposto, i riferimenti normativi in fondo alla scheda), si dovrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

  • segnalazione del possesso di un valido contrassegno effettuata personalmente, o a mezzo di lettera raccomandata, alla Polizia Municipale che ha inviato il verbale di contravvenzione: questa modalità di segnalazione, definita per così dire «bonaria», prevede la possibilità che la Polizia Municipale provveda direttamente all'annullamento del verbale di contravvenzione notificato. (Attenzione: utilizzando tale modalità si deve prestare molta attenzione a non far decorrere il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione al proprio domicilio, poiché, trascorso tale periodo di tempo, non è più possibile presentare alcun tipo di ricorso).
  • ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata elevata la sanzione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione al proprio domicilio;
  • ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata elevata la sanzione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della contravvenzione al proprio domicilio.

Attenzione: a causa di inefficienze da parte dell'Ente locale, può accadere che la persona, pur attenendosi alle prescrizioni date dal Comune di cui varca la ZTL - come, ad esempio, inoltrare il fax con i propri dati - si veda, nonostante tutto, notificare la contravvenzione. Anche in questo caso, valgono le modalità di ricorso di cui sopra.


Materiale per il ricorso

Riportiamo dei modelli fac-simile dei ricorsi, avvertendo che sono solo delle indicazioni di massima e che il contenuto può variare, di volta in volta, in base alle necessità dell'interessato:


Approfondimenti

Scheda Contact Center: Richiesta «contrassegno invalidi».

Scheda Contact Center: Accesso alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Terni.

Scheda Contact Center: Ricorso contro il Comune in caso di contravvenzione per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (ZTL).


Normativa di riferimento

Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008 (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo Codice della Strada» (collegamento a sito esterno). In particolare si rimanda alla lettura dell'articolo 7:

  • Comma 1, lettera b, relativo alla «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati», dispone che: «Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: [...] b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi nelle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali [...]».
  • Comma 9, del Codice della Strada: «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
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