Come e perché ricorrere contro il Comune in caso di contravvenzione per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (ZTL)

a cura di Pierangelo Cenci

Proponiamo una scheda tecnica a cura dell'Avvocato Valeria Trabalza (Centro EmpowerNet Umbro) in merito alle modalità con cui ricorrere contro le contravvenzioni che sorprendono molte persone con disabilità (regolarmente in possesso del contrassegno arancione) quando accedono alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) delle città in cui non sono residenti, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008.

Immagine del "contrassegno invalidi"La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la Sentenza n. 719 del 16 gennaio 2008, ha affermato che il «contrassegno invalidi» (il contrassegno arancione per parcheggiare nei posti riservati alle persone con disabilità), oltre ad essere strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo, è valido su tutto il territorio nazionale.

Lo specifico contrassegno di cui si parla è quello previsto dall'articolo 381, comma 2, del DPR 495/1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» (in seguito per semplicità solo «Regolamento del Codice della strada»), che testualmente recita:

«Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide. - [omissis] - 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" [...]. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale [...]».

Dalla lettura di questa norma, può sembrare che quanto affermato dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione si limiti a ribadire quanto già chiaramente espresso dall'articolo 381, comma 2, del Regolamento del Codice della strada appena sopra richiamato.

Fotografia di una telecamera nella Zona a Traffico Limitato (ZTL)La Sentenza è stata emanata a seguito di un fatto specifico: una persona con disabilità ha esposto ricorso al supremo giudice poiché, anche se in possesso di un valido contrassegno ai sensi dell'art. 381 del Regolamento del Codice della strada, rilasciato dal proprio Comune di residenza (nella specie, Comune di Milano), si è vista notificare un verbale di contravvenzione per accesso non autorizzato nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Comune di Roma.

La riflessione potrebbe partire dal domandarsi come mai, nonostante il possesso di un valido contrassegno che consente l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) - che la norma stessa definisce quale documento valido su tutto il territorio nazionale -, la persona con disabilità detentrice di tale contrassegno possa vedersi notificare una contravvenzione per accesso in quelle zone in qualità di «persona non autorizzata».

Si possono mettere in evidenza i seguenti aspetti salienti emergenti dalla Sentenza della Corte di Cassazione.

Svolte queste due precisazioni, la Sentenza della Corte di Cassazione risulta essere molto importante in quanto ha sostanzialmente affermato che le eventuali falle del sistema amministrativo del Comune relative alla gestione dei dati dei «contrassegni invalidi» rilasciati dallo stesso Ente, non possono ricadere sul cittadino che è in regola con le autorizzazioni di legge che consentono l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

In più, laddove l'Ente locale, o anche la Polizia Municipale stessa che si occupa della predisposizione del verbale di contravvenzione, accertasse successivamente al passaggio nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), che la persona era titolare di un valido contrassegno, dovrebbe autonomamente annullare l'eventuale verbale predisposto, senza alcun onere per il cittadino.

Quindi, in definitiva, la persona in possesso di un valido «contrassegno» ha il diritto di:

Unico onere che la Legge impone alla persona titolare del «contrassegno» è quello di esporlo bene in vista nell'autovettura che viene utilizzata per lo spostamento.

Nell'ipotesi in cui, nonostante la regolare esposizione del permesso, ci si veda notificare una multa per accesso non autorizzato in violazione dell'articolo 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada (si vedano, a tale proposto, i riferimenti normativi in fondo alla scheda), si dovrà procedere secondo una delle seguenti modalità:

Attenzione: a causa di inefficienze da parte dell'Ente locale, può accadere che la persona, pur attenendosi alle prescrizioni date dal Comune di cui varca la ZTL - come, ad esempio, inoltrare il fax con i propri dati - si veda, nonostante tutto, notificare la contravvenzione. Anche in questo caso, valgono le modalità di ricorso di cui sopra.


Materiale per il ricorso

Riportiamo dei modelli fac-simile dei ricorsi, avvertendo che sono solo delle indicazioni di massima e che il contenuto può variare, di volta in volta, in base alle necessità dell'interessato:


Approfondimenti

Scheda Contact Center: Richiesta «contrassegno invalidi».

Scheda Contact Center: Accesso alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Terni.

Scheda Contact Center: Ricorso contro il Comune in caso di contravvenzione per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (ZTL).


Normativa di riferimento

Sentenza della Corte di Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008 (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo Codice della Strada» (collegamento a sito esterno). In particolare si rimanda alla lettura dell'articolo 7:


Data: 29/07/2008
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Accessibilità e mobilità
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/focus/scheda.php?n_id=8