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Il Verbale di invalidità (ASL n. 2 di Perugia)

Composizione del Verbale di invalidità della ASL n. 2 di Perugia

Intestazione in alto a sinistra: «Regione Umbria».
Intestazione in alto a destra «Accertamento di prima istanza degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo».

Prima parte: anagrafica
Nella prima parte sono indicati i dati anagrafici ed amministrativi e cioè i dati utili ad individuare il richiedente, il suo stato civile, la sua età, la sua residenza. Sono poi riportati i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, riduzione, aggravamento). Viene inoltre indicata la data della seduta. Viene altresì indicata la data di presentazione della domanda: questa indicazione è importante perché le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. Infine viene precisato se si è trattato di visita domiciliare, ambulatoriale o post mortem.

Seconda parte: giudizio diagnostico
Nella seconda parte viene riportato il giudizio diagnostico della Commissione Medica. Viene effettuato un esame obiettivo che descrive la patologia rilevata attraverso la documentazione prodotta. Sono inoltre riportati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita. Quindi, la Commissione Medica deve precisare se le patologie rilevate siano di propria competenza oppure non lo siano, derivando da cause di guerra, di servizio, o di lavoro (quindi non cause di invalidità civile). Infine, vi è la diagnosi vera e propria.

Terza parte: giudizio espresso dalla Commissione
La terza parte del Verbale di invalidità riporta il giudizio finale della Commissione Medica ed è espresso con un codice abbinato ad una descrizione standard. Questa parte del Verbale consente di identificare lo status accertato della persona e, conseguentemente, a quali diritti e prestazioni ha diritto di accedere. Ai codici sono abbinate le percentuali dell'invalidità civile.

  • Codice 1: «non invalido assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa inferiore ad 1/3 o assenza di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 2: «privo delle minorazioni visive previste dalla Legge n. 382/70». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 3: «privo delle minorazioni uditive o fonatorie previste dalla legge 381/70». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 4: «invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 (L. 118/71 e D.lgs 509/88)». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 5: «invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (L. 118/71). Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'assegno mensile di assistenza.
  • Codice 6: «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (L. 118/71) 100%. Questo tipo di riconoscimento dà diritto alla pensione di inabilità.
  • Codice 7: «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento.
  • Codice 8: «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento.
  • Codice 9: «minore invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L. 289/90)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'indennità di frequenza.
  • Codice 10: «minore ipoacusico con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nella frequenza di 500-1000-2000 hertz (l. 289/90)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'indennità di frequenza.
  • Codice 11: «minore con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80). Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'indennità di accompagnamento.
  • Codice 12: «minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita  (L. 18/80)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'indennità di accompagnamento.
  • Codice 13: «ultra65enne invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.lgs 509/88 e D.lgs 124/99) di tipo lieve (34-66%). Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 14: «ultra65enne invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.lgs 509/88 e D.lgs 124/99) di tipo medio-grave (67-99%). Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 15: «ultra65enne invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.lgs 509/88 e D.lgs 124/99) di tipo grave (pari al 100% di invalidità). Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 16: «ultra65enne invalido con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88). Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'indennità di accompagnamento.
  • Codice 17: «ultra65enne invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88). Questo tipo di riconoscimento dà diritto all'indennità di accompagnamento.
  • Codice 18: «cieco con residuo visivo e/o cieco parziale con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% (L. 382/70 e L. 138/01)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto alla pensione per i ciechi parziali e all'indennità speciale per i ciechi parziali.
  • Codice 19: «cieco assoluto/totale (L. 382/70 e L. 508/88 e L. 138/01)». Questo tipo di riconoscimento dà diritto alla pensione per i ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti.
  • Codice 20: «ipovedente grave». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 21: «ipovedente medio-grave». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 22: «ipovedente lieve». Questo tipo di riconoscimento non dà diritto ad alcun tipo di beneficio economico.
  • Codice 23: «sordomuto» (L. 381/70 e L. 508/88). Questo tipo di riconoscimento dà diritto alla pensione ai sordomuti (ex pensione non reversibile) e all'indennità di comunicazione.

Quarta parte: firme
L'ultima parte del Verbale di invalidità è riservata alle firme dei componenti della Commissione Medica di accertamento delle minorazioni e cioè del presidente, del segretario, di un medico ASL e del medico di categoria (indicati dall'ANMIC, l'ENS, la UIC e l'ANFFAS).


Approfondimenti

Immagini del Verbale di invalidità (leggi il file in PDF).


Normativa di riferimento

Legge n. 381 del 26 maggio 1970, «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti».

Legge n. 382 del 27 maggio 1970, «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili».

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980, «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili».

Legge n. 508 del 21 novembre 1988, «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti».

Legge n. 289 dell'11 ottobre 1990, «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi»

Decreto Legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449».

Legge n. 138 del 3 aprile 2001, «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici».

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