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Se percepisco la pensione d'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, devo rinunciare alla pensione dell'ENASARCO?

Pubblicato il 23/07/2009 - Letto 3923 volte
Gentile esperto la ringrazio in anticipo dell'attenzione; mio marito percepisce una pensione di euro 198,00 erogata dall'ENASARCO (era rappresentante) per invalidità 80%, ho fatto domanda per invalidità civile ed accompagnamento per le patologie di cui purtroppo soffre mio marito; cirrosi con rottura di varici esofagee, ipertensione portale, diabete mellito insulino dipendente scarsamente compensato (fa 5 punture al giorno di insulina), retinopatia diabetica e atrofia della macula dell'occhio sx. Chiedo, se dovessero accettare il 100% dovrò rinunciare ai 198,00 euro dell'ENASARCO? Grazie in anticipo. Saluti
maria, 52 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che a seguito della visita di accertamento dell'invalidità civile che verrà effettuata dalla Commissione Medica della ASL, a Suo marito Le si prospetteranno due situazioni:

  • la Commissione gli riconosce un'invalidità civile parziale (con una percentuale che va dal 74% al 99%): in questo caso, ai sensi della Legge n. 407/1990, e successive modifiche ed integrazioni, è esclusa la compatibilità tra la prestazione che verrebbe erogata («assegno mensile di assistenza») con quelle erogate, a titolo di invalidità, da altri Enti previdenziali a carattere obbligatorio; è tuttavia facoltà dell'interessato optare per il trattamento economico più favorevole, secondo i criteri dettati con apposito decreto del Ministero dell'Interno n. 553 del 31/10/1992 (art. 5) e successive modifiche ed integrazioni;
  • la Commissione, come da Voi auspicato, gli riconosce un'invalidità civile totale (con una percentuale pari al 100%): in questo caso, ai sensi della Legge n. 412/1991, nessuna incompatibilità è prevista tra la prestazione che verrebbe erogata («pensione di inabilità (invalidi civili totali)») e quelle erogate, a titolo di invalidità, da altri Enti previdenziali a carattere obbligatorio.

Precisiamo, inoltre, che:

  • la necessità di menzionare anche l'ipotesi in cui a Suo marito venga riconosciuta un'invalidità parziale deriva dal fatto che la Commissione Medica della ASL opera in assoluta discrezione e che non sempre la richiesta di invalidità civile totale e indennità di accompagnamento viene esaudita. In gioco, infatti, ci sono numerosi fattori: condizioni di salute, incidenza delle patologia nella qualità della vita, ecc.
  • l'indennità di accompagnamento, dal momento che viene concesso solo in caso di un riconoscimento di un'invalidità totale, non è rilevante ai fini della compatibilità con le prestazioni dell'Ente previdenziale;
  • per le prestazioni economiche legate all'invalidità civile esistono dei limiti reddituali superati i quali la prestazione non viene più erogata: per la pensione di inabilità i limiti di reddito personali annui che, per il 2009, sono fissati ad Euro 14.886,28; per l'assegno mensile di assistenza, il limite è fissato ad Euro 4.382,43.


Normativa di riferimento

Legge n. 407 del 29 dicembre 1990, «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 412 del 30 dicembre 1991, «Disposizioni in materia di finanza pubblica» (collegamento a sito esterno).

Decreto Ministeriale - Ministero dell'Interno n. 553 del 31 ottobre 1992, «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddittuali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407» (collegamento a sito esterno).


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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