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Quanto tempo passa tra l'inoltro da parte dell'avvocato del ricorso e la visita del CTU?

Pubblicato il 14/03/2013 - Letto 27429 volte
Buona sera, gentilissimi, purtroppo sono una di quelle donne sfortunate affetta da questa grave e brutta malattia [cancro ovarico sieroso di alto grado diffuso nel peritoneo, N.d.R]. Sono stata riconosciuta invalida al 100% e mi hanno riconosciuto la 104. Per l'accompagno [indennità di accompagnamento, N.d.R.] feci la regolare richiesta, mi chiamarono alla visita e senza capire il perché ricevetti il verbale di rifiuto. Comunque non mi sono arresa, tramite il patronato inoltrammo il ricorso, fui chiamata dall'avocato del patronato che accolse il ricorso, ma sono passati già 50 giorni circa e non so ancora niente. Ora gentilmente vorrei sapere quanto tempo può trascorrere dal momento in cui l'avvocato del patronato inoltra il ricorso a quando il giudice dovrebbe confermare la visita dal CTU. Poi volevo un maggior chiarimento sul diritto di acquisizione, preciso che sia per la 104 che per l'invalidità mi hanno messo la revedibilità nel 2015: quello che voglio sapere con precisione è se in questo periodo, magari dopo che finiscono i cicli di chemioterapia, dai controlli vari non dovessi avere più requisiti che danno diritto all'invalidità alla 104 e magari anche all'accompagno, il diritto che io ho attualmente mi rimane comunque mio fino alla scadenza della revedibilità, o cessa tutto nel momento in cui non si hanno più i requisiti sui documenti? Un'ultima domanda: se per assurdo ad una persona in primis risulta una patologia che gli dà diritto alla 104, all'invalidità, e all'accompagno che, ma dopo un po' di tempo dai controlli che si fanno non dovesse risultare più la gravità che dà diritto a queste aspettative, cosa succede? E se per assurdo, trascorsi alcuni mesi, ritornando a dei controlli risulta ancora una volta la gravità e che deve continuare ad usufruire dei diritti che gli spettano, come si procede?
Antonietta, 45 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa (Legge n. 111/2011) impone alla persona con disabilità che intende effettuare il ricorso di depositare, tramite il proprio avvocato, un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.

Qualora, invece, la persona con disabilità, tramite il proprio avvocato, proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza economica senza aver preventivamente promosso l'accertamento tecnico o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d'ufficio un vizio nella procedura e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.

Quindi, per venire alla Sua situazione, il Suo avvocato dovrebbe aver presentato istanza di accertamento tecnico per verificare le Sue condizioni di salute (legga qui la procedura). Qualora non lo avesse fatto, il Giudice Vi dovrebbe aver assegnato 15 giorni di tempo per farlo.

Dopo di che, il Giudice, durante l'udienza di comparizione, nomina il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), conferendogli l'incarico di effettuare la visita medica. La normativa, tuttavia, non specifica nulla rispetto alla tempistiche che deve seguire il Giudice, dopo che ha ricevuto la presentazione dell'istanza da parte dell'avvocato, per convocare l'udienza e nominare il CTU.

La invitiamo a chiedere al Suo avvocato se ha presentato l'istanza di accertamento tecnico, se il Giudice l'ha accolta e se già ha fissato la prima udienza di comparizione.

Per quanto riguarda la seconda domanda, La informiamo che i verbali di accertamento dell'invalidità civile e dello «stato di handicap» (Legge n. 104/1992) hanno valore, a prescindere dalle condizioni di salute della persona, fino alla loro data di scadenza. È piuttosto improbabile che Lei venga richiamata dalle medesime Commissioni per un controllo prima di tale data, salvo nel caso in cui non sia sottoposta ad una delle verifiche straordinarie nel piano attuato dal Governo contro gli accertamenti sanitari che risultano falsi o falsati (quelli che i mass media chiamano in modo riduttivo i «falsi invalidi»). In questo caso, se le Sue condizioni di salute hanno subìto delle variazioni, la Commissione ha la facoltà di modificare il giudizio precedentemente dato (sia in senso positivo, che in senso negativo).

L'ultima domanda, infine, è collegata alla seconda: la Commissione medica che La richiamerà a visita nel 2015 effettuerà una valutazione per verificare se le Sue condizioni di salute sono migliorate, stabilizzate o aggravate. È chiaro che il giudizio che emergerà dalla visita terrà conto anche delle possibili eventuali ricadute. Effettuare un giudizio che tenga conto di ciò è proprio il compito della Commissioni; ma nel caso in cui questa lungimiranza di giudizio non ci fosse, Lei ha la possibilità di presentare, successivamente, una nuova domanda.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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