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Indennità di accompagnamento, stato di handicap e Sindrome di Down

Pubblicato il 22/06/2012 - Letto 7409 volte
Mio figlio è nato con la sindrome di down il 10.12.2012. La pediatra ha rilasciato un verbale di handicap in situazione di gravità che con la nuova normativa ha lo stessissimo valore di quello rilasciato dalla commissione invalidi ASL. Dopo la domanda, il 23.02.2012 sono stato convocato a visita presso la commissione ASL e non ho portato con me mio figlio, ma bensì il certificato pediatrico e il certificato del cariotipo. Ho avuto uno scontro verbale con la commissione che evidentemente non era aggiornata che per i soggetti con sindrome di down l'iter per il riconoscimento e successiva erogazione dell'accompagnamento era diverso. A distanza di 3 mesi e mezzo circa allo sportello INPS mi hanno comunicato che il verbale dell'ASL non era ancora pervenuto. La circolare INPS n. n128 dell'11 luglio 2003 invitava le sedi periferiche (per erogare la prestazione per l'accompagno) a tener in considerazione anche la certificazione rilasciata dal medici del S.S.N. Poiché penso che in questo ritardo ci sia del dolo da parte della commissione ASL la quale non ha gradito che il sottoscritto sull'argomento ne sapesse una più di loro, cortesemente se potete dirmi entro quanto tempo la commissione ASL deve trasmettere all'INPS l'esito della visita che come ripeto è stata effettuata il 23.02.2012 in quanto sono intenzionato, se per legge è possibile, ad agire
domenico, 51 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'indennità di accompagnamento (presumendo che si riferisca a questa quando scrive "accompagno"), da un punto di vista giuridico, è cosa differente dal riconoscimento dello stato di handicap. La prima è istituita dalla Legge n. 18 del 11 febbraio 1980 e si costituisce come una prestazione economica mensile, mentre il secondo dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 dà invece diritto alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, a permessi e congedi sul posto di lavoro e a varie agevolazioni fiscali.

Sebbene una persona che ha il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) possa avere anche i requisiti per avere l'indennità di accompagnamento (e viceversa), da un punto di vista formale e giuridico, questo non è automatico e un riconoscimento non ne determina, automaticamente, un altro.

Per le persone con la Sindrome di Down, però, le questioni si sono un po' diverse e spesso confuse, anche per poca chiarezza da parte degli enti deputati a disciplinare la materia. In primo luogo, c'è da citare - come Lei fa notare nella Sua e-mail - che il riconoscimento dello stato di handicap può essere rilasciato dal medico del Servizio Sanitrario Nazionale (in questo caso dal pediatra del bambino), ai sensi dell'articolo 94, comma 3, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 [collegamento esterno alla legge], nonché dalla Circolare dell'INPS n. 128 dell'11 luglio 2003 [collegamento esterno alla Circolare]. Quindi, la legge si limita a garantire questo automatismo solo in caso di accertamento dello stato di handicap (Legge 104/1992)e non per l'indennità di accompagnamento.

Successivamente, nel 2010, l'INPS pubblica il Messaggio n. 31125 [collegamento esterno al Messaggio] in cui specifica che: «nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento». Questo messaggio, se va incontro a molte istanze dei familiari di persone con Sindrome di Down, costituisce un problema relativamente alla sua stessa applicazione: un messaggio è un atto amministrativo che si pone, per ragno, al si dotto della legge e quindi non può disciplinare quello che la legge non disciplina.

Questo fatto provoca certamente problemi di "coscienza" ai medici dell'INPS, che devono scegliere se applicare la legge (che non disciplina in merito all'indennità), ovvero il Messaggio del proprio Ente di appartenenza. Al contrario, per i medici delle Commissioni ASL, il problema non si pone, in quanto non sono obbligati ad applicare il Messaggio dell'INPS.

Più che dolo, quindi, c'è molta confusione.

In ogni caso, i tempi di consegna del verbale dalla Commissione della ASL a quella dell'INPS variano in base alla unanimità di giudizio che la Commissione della ASL esprime al termine dell'accertamento: se al termine della visita, il verbale viene approvato all'unanimità, questo è validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS viene considerato definitivo; se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

Le consigliamo di contattare nuovamente l'INPS per sapere a che punto è l'iter ed eventualmente mandare una diffida citando le fonti normative e i riferimenti che abbiamo citato.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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