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Detrazione IRPEF del 36% (del 50% per il 2013): manutenzione e ristrutturazione edilizia

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 14704 volte

Descrizione

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) il 36% delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione di case, di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio spetta fino al limite massimo di spesa di Euro 48.000,00 (l'importo massimo di detrazione è di Euro 17.280, ossia il 36% di Euro 48.000) per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio; l'importo detraibile dalla dichiarazione dei redditi deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo (se l'età del contribuente è inferiore ai 75 anni). Chi abbia superato i 75 o gli 80 anni può diminuire il numero delle rate rispettivamente a 5 o a 3.

A riguardo della detrazione dall'IRPEF del 36% della spesa sostenuta va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

Novità: con il Decreto Legge n. 23 del 22 giugno 2012 (convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012), la quota detraibile del 36% è stata portata al 50% e l'importo massimo dettabile è quasi raddoppiato, passando da 48.000 Euro a 96.000 Euro (per cui l'importo massimo di detrazione diventa 48.000 Euro, ossia il 50% di 96.000).

Ne possono beneficiare anche coloro che hanno già un cantiere in corso, che potranno avvalersi di questo aumento per i bonifici effettuati dal 26 giugno in poi. Gli acconti già effettuati (ossia quelli fatti prima del 26 giugno) continueranno ad avere la detrazione al 36%.


Requisiti

Trattandosi di una detrazione dall'IRPEF, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Gli interventi ammissibili sono quelli di:

  • manutenzione straordinaria;
  • risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • risparmio energetico;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici, tra questi ricordiamo:
    1. interventi per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità;
    2. la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari;
    3. la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione;
    4. interventi per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità a cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92.

Tra le spese sostenute vanno ricompresse anche:

  • progettazione e prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici;
  • interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • contenimento dell'inquinamento acustico;
  • conseguimento di risparmi energetici;
  • adozione di misure antisismiche;
  • parcheggi su aree pubbliche;
  • opere volte ad evitare gli incidenti domestici;
  • adozione di misure finalizzate prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Dove rivolgersi

Agenzia delle Entrate di Terni


Documentazione da presentare

Non è previsto nessun adempimento preventivo per ottenere l'agevolazione, essendo stato abolito, mediante Decreto dello Sviluppo 2011, l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

Occorre, però, sempre essere in possesso degli altri documenti eventualmente necessari per l'attività edilizia (Dia/Scia, concessione edilizia ecc.), da esibire in caso di verifica.
 
Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (in genere le banche hanno appositi moduli per questo tipo di bonifico).

NOTE
È importante comunque conservare con cura:

  • le fatture o le ricevute fiscali emesse da chi ha svolto i lavori come prova delle spese sostenute per la ristrutturazione; 
  • la ricevuta del bonifico bancario come prova del pagamento.

Il Decreto dello Sviluppo 2011, nel cambiare la procedura per richiedere dell'agevolazione, ha, inoltre, abolito l'obbligo di l'indicazione della manodopera nella fattura come voce di costo separata. 

Nel caso di vendita il diritto alle detrazioni viene acquisito dal nuovo proprietario.

Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione spetta agli eredi.

Nel caso di trasferimento dell'inquilino - o del comodatario - il diritto alla detrazione rimane eccezionalmente a colui che ha effettuato i lavori, anche se non abita più nell'immobile in questione.

Nel caso di donazione la detrazione spetta al donatario.


Fonti normative

Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011

Legge 9 gennaio 1989, n.13, «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze n. 121/E dell'11 maggio 1998, «Artt. 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449.- Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti».

Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

Decreto Legislativo n. 494/1996, «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili».

Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

DPR n. 380 de 6 giugno 2001,  «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».


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