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IVA al 10%: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 188903 volte

Descrizione

La Finanziaria 2010 ha confermato la possibilità di applicare l'IVA agevolata al 10% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per gli anni "2110, 2011, 2012 e successivi" (Legge 23 dicembre 2009 n.191, art.2 comma 11).

Il beneficio si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscano «una parte significativa del valore complessivo della prestazione».


Requisiti

L'IVA al 10% si applica solo alle opere eseguite su fabbricati destinati ad uso abitativo privato.
Gli interventi ammissibili sono quelli di:

  •  manutenzione ordinaria e straordinaria;
  •  restauro e risanamento conservativo;
  •  ristrutturazioni edilizie.

L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio. A tal proposito, in base al Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999, sono definiti «beni significativi»:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed esterni;
  • caldaie; 
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Su questi beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.


Dove rivolgersi

L'agevolazione suddetta viene applicata al corrispettivo dovuto dal committente


Documentazione da presentare

Per calcolare la quota sulla quale è possibile applicare l'IVA agevolata, è necessario sottrarre dalla spesa complessiva, rappresentata dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, la parte riguardante i beni significativi. La quota rimanente, riferibile quindi al valore dalla prestazione al netto dei beni significativi, è il limite di valore massimo entro cui è applicabile l'IVA al 10% per la fornitura dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20%.

Per comprendere meglio il calcolo della quota a cui si applica l'IVA agevolata al 10% forniamo un esempio:
Costo totale dell'intervento (es. adeguamento bagno) 10.000 euro di cui:

  • per prestazione lavorativa 4.000 euro;
  • per beni significativi (es. rubinetteria e sanitari) 6.000 euro

Sui 6.000 euro di beni significativi, l'IVA al 10% si applica su 4.000 euro, ossia sulla differenza tra l'importo complessivo e quello dei beni significativi (10.000-6.000 = 4.000).
Sul valore residuo del bene (in questo caso 2.000 euro) si applica l'IVA ordinaria al 22%.

Pertanto, il «bene significativo» fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore, l'agevolazione si applica entro il limite sopra precisato.


Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

Decreto Ministeriale, Ministero delle Finanze, 29 dicembre 1999, «Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999».

Legge n. 191, del 23 dicembre 2009, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».  


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