Descrizione
Tutti coloro che hanno necessità di un ausilio, di una protesi o di un'ortesi possono ottenerne l'erogazione gratuita nelle modalità definite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),contenente anche il nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili, che va ad aggiornare quello fermo al 1999, stabilito dal D.M. 332 del 27/08/1999.
Il Nuovo Nomenclatore si articola nelle seguenti fasi:
- formulazione del piano riabilitativo - assistenziale individuale
- prescrizione
- autorizzazione
- erogazione
- collaudo
- follow-up.
Gli ausili, le protesi e le ortesi sono erogabili gratuitamente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d'uso riportate nell'Allegato 5 (Nomenclatore Tariffario) del suddetto Decreto. Il Nomenclatore, per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo, riporta: il codice identificativo, la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, eventuali condizioni o limiti di erogabilità, eventuali indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l'appropriatezza della prescrizione. Il Nomenclatore è suddiviso in tre elenchi:
- elenco 1: comprende tutte le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura (esempio: busti/corsetti, protesi, ortesi, tutori,...) da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi.
- elenco 2A: include tutti gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia di una corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato (es. ortesi spinali, sistemi di postura modulari,...). L'applicazione può comportare la necessità di regolare cinghie, bretelle, guide di scorrimento, strisce di velcro, viti, ecc... senza apportare modifiche al dispositivo.
- elenco 2B: fanno parte di questo elenco tutti gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'intervento del professionista sanitario abilitato (es. ausili per la terapia respiratoria, misuratori di pressione,...).
Il Piano Riabilitativo-Assistenziale Individuale
Il piano riabilitativo-assistenziale viene formulato dal medico specialista in collaborazione con l'equipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito.
Il medico specialista deve essere in possesso di specifiche competenze per poter prescrivere protesi, ortesi e/o ausili tecnologici.
Il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare:
- l'indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
- una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
- la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall'equipe e dall'assistito in relazione all'uso della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
- la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari;
- i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
- l'indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi dall'equipe e dall'assistito.
Il medico e l'equipe sono responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica del raggiungimento o meno degli obiettivi condivisi, a medio e a lungo termine, indicati dal piano stesso.
N.B.Le regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori.
Prescrizione
La persona che necessita di un ausilio deve richiedere una visita specialistica con il medico prescrittore, specialista nella branca attinente la patologia per cui viene richiesto l'ausilio (previo appuntamento fissato dal personale del Servizio Aziendale Ausili e Protesi - SAAP).
Nel caso in cui risulti necessario l'adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche dell'acquisto degli ausili, da professionisti abilitati, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.
Qualora l'assistito, al fine di soddisfare determinati bisogni derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale o socio-relazionale, richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi del Nomenclatore Tariffario, con caratteristiche non indicate nella descrizione, il medico effettua la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l'assistito, o chi l'assiste, sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali.
N.B. La prescrizione deve essere coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale e deve riportare la specifica menomazione o disabilità, le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi.
L'autorizzazione
L'autorizzazione alla fornitura è uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio, un'ortesi o una protesi. L'autorizzazione è rilasciata dall'ASL di residenza dell'assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto della persona, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione. Nel caso di forniture successive alla prima, deve essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
L'ASL autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni. Per i dispositivi forniti a persone di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'ASL autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale.
La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei seguenti casi:
- particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico della persona, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie dell'assistito nel suo contesto di vita;
- rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'ASL anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.
Il cittadino deve documentare il riconoscimento di un'invalidità superiore a 1/3 o l'attesa del riconoscimento. Le persone ricoverate in una struttura sanitaria per le quali il medico responsabile certifichi la necessità e l'urgenza della protesi o dell'ausilio prima della dimissione, hanno diritto alla fornitura se avviano contestualmente la procedura per il riconoscimento di invalidità. L'autorizzazione deve essere concessa o negata (con motivazioni adeguate) entro il tempo massimo previsto dalla Regione.
L'ASL può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'ASL è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
L'erogazione
Una volta ricevuta l'autorizzazione dell'ASL, il cittadino può rivolgersi a qualunque officina ortopedica accreditata per la fornitura dei dispositivi su misura dell'elenco 1; i dispositivi dell'elenco 2 (A e B) sono acquistati presso una ditta fornitrice autorizzata e forniti direttamente dall'ASL.
All'atto dell'erogazione di un dispositivo su misura, l'erogatore rilascia una certificazione di congruità che attesta la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione è allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte dell'ASL.
Le ASL possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B del Nomenclatore alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime ASL abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Nel caso in cui i dispositivi siano prescritti nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio dell'ASL di residenza, la prescrizione è inoltrata dall'Unità Operativa di ricovero all'ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica.
Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del Nomenclatore, in caso di silenzio dell'ASL, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Inail stessa.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le ASL possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel Nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nel Nomenclatore sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B per i quali le regioni, le province autonome o le ASL abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta delle protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
Il collaudo
Il medico prescrittore, responsabile del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 del Nomenclatore, degli ausili di serie dell'elenco 2A, nonché degli ausili di serie dell'elenco 2B qualora sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all'esercizio della professione o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili per la comunicazione e l'informazione (ICT).
Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale che accerta la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti la non corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le modifiche o le sostituzioni necessarie.
Le riparazioni e la manutenzione dei dispositivi su misura sono effettuati, su prescrizione del medico e successiva autorizzazione da parte dell'ASL, da qualunque officina ortopedica accreditata.
Per le riparazioni degli ausili di serie deve provvedere l'ASL.
Il dispositivo fornito può essere sostituito da un nuovo dispositivo in caso di particolari necessità della persona, specificate dal medico (es. cambiamento delle condizioni fisiche o psicologiche dell'assistito) o in caso di rottura accidentale o usura che comportino l'impossibilità o la non convenienza di una riparazione.
Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica, può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione.
Requisiti
Hanno diritto alla fornitura di tali prestazioni:
- le persone con certificazione di invalidità civile;
- le persone con certificazione di invalidità di guerra;
- le persone affette da cecità e sordomutismo;
- i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
- le persone che hanno subìto l'amputazione di uno o più arti;
- le donne che abbiano subìto un intervento di mastectomia;
- le persone che abbiano subìto un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica specialistica;
- le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali, a causa di una menomazione grave e permanente, il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la necessità e urgenza dell'applicazione di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo. In questo caso, contemporaneamente alla fornitura di questi ausili, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al Decreto in questione, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.
(Nota: alle persone cui è stata riconosciuta un'invalidità per lavoro, gli ausili vengono erogati direttamente dall'INAIL).
Dove rivolgersi
Per ottenere l'erogazione di un ausilio, la persona interessata, se maggiorenne, deve rivolgersi al Servizio Aziendale Ausili e Protesi (SAAP) dell'ASL di appartenenza. In particolare, deve recarsi presso il SAAP e compilare l'apposito modulo per richiedere la visita specialistica per la prescrizione e per richiedere il collaudo, una volta che l'ausilio è stato fornito.
U.O. SAAP - Servizio Aziendale Ausili e Protesi (Sede di Terni)
Nel caso di minorenni, il servizio al quale rivolgersi è
Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva di Terni
Attenzione: in caso di minori di anni 18 e di persone per le quali si è proceduto all'interdizione, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o dal tutore.
Documentazione da presentare
La persona interessata deve allegare al modulo per la richiesta di visita specialistica la seguente documentazione:
- documentazione clinica: relazioni di degenza, visite specialistiche, e quanto possa essere attinente alla menomazione riportata;
- richiesta di visita specialistica: è necessario farsi fare una richiesta dal medico di medicina generale per una visita specialistica nella branca inerente la patologia per la quale si richiede il presidio al fine della prescrizione;
- autocertificazione sostitutiva dello stato di famiglia;
- copia del verbale di invalidità civile attestante l'esistenza di patologie correlate al presidio richiesto.
Attenzione: il verbale non è necessario per le seguenti persone:
- per i minori di anni 18;
- per le persone in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- per le persone cui, a seguito dell'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 34%.
Fonti normative
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),contenente anche il nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili, che va ad aggiornare quello fermo al 1999, stabilito dal D.M. 332 del 27/08/1999» (collegamento a sito esterno).
Decreto Ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe» (collegamento a sito esterno).
Decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernenti dispositivi medici» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 295 del 15 ottobre 1990, «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D. L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 18 del 11 febbraio 1980, «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 482 del 2 aprile 1968, «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (collegamento a sito esterno).