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Umbria. Le risorse sociali per il 2014

Pubblicato il 17/10/2014 - Letto 3189 volte
Quali sono le risorse destinate e ripartite alle politiche sociali della nostra regione? Quante sono quelle - sempre sul versante sociale - destinate alle persone con disabilità? In questo focus si cerca di fare il punto alla luce delle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 4 agosto 2014.

Nei primi giorni di settembre, nei media locali, si è dato risalto ai 10 milioni e mezzo di Euro che la Regione Umbria destinerà alle politiche sociali. Questa cifra è frutto di quanto dichiarato dall'Assessora regionale alle Politiche sociali Carla Casciari facendo riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1016 del 4 agosto 2014 che norma la programmazione del Fondo Sociale Regionale e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche sociali per l'anno in corso.

Per capire come sono distribuite le risorse umbre del "sociale" (con riferimento specifico a quelle per le politiche in favore delle persone con disabilità), è necessario fare una piccola premessa. Le risorse complessive che la legge regionale di bilancio annuale per il 2014 ha destinato al Fondo Sociale Regionale (FSR) ammontano ad 7.400.000,00 Euro, cui devono essere sottratti:

  • 1.000.000,00 Euro: quota sociale degli interventi territoriali a favore delle persone con disabilità riconosciute non autosufficienti e che, pertanto, sono gestite e ripartite secondo il Programma Regionale Integrato Non Autosufficienza (PRINA) di cui alla Legge n. 9 del 4 giugno 2008;
  • 150.000,00 Euro: destinati ad interventi volti a promuovere l'invecchiamento attivo.

Dal fronte nazionale, invece, provengono 4.306.935,20 Euro, così distribuite:

  • Fondo Nazionale per le Politiche sociali (FNPS): è previsto un importo pari a 4.056.935,20 Euro;
  • Politiche migratorie (di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo n. 286/1998): è previsto un importo pari a 250.000,00 Euro.

La cifra totale è di 10.556.935,20 Euro. Rispetto all'anno passato c'è una riduzione di 1.057.867,24 Euro.


Organizzazione della Delibera

Ora vediamo come sono distribuite le risorse nello specifico. La DGR n. 1016/2014 è organizzata in quattro parti:

1. «Macro-aree»:

  • «famiglie con compiti educativi e di cura»;
  • «famiglie vulnerabili»;
  • «povertà»
  • «immigrati».

2. «Trasferimenti progetti regionali»:

  • «Progetto regionale ex Legge 162/1998: servizio sollievo alle famiglie con disabilità gravi».

3. «Sostegno alla gestione associata».

4. «Azioni regionali».

In questo focus, verranno trattate solo le prime due parti.


Macro-area: «famiglie con compiti educativi e di cura»

Delle quattro macro aree, quella che interessa le persone con disabilità - secondo la ripartizione della Delibera - è solo la prima (come spesso accade, le persone con disabilità vengono rappresentate dalle normative e dai regolamenti come individui avulsi da un contesto sociale che li può vedere "anche" «vulnerabili», «poveri» o «migranti», o più semplicemente, anziani, giovani o minorenni, o ancora uomini o donne!).

In ogni caso, in merito alla prima macro-area, le persone con disabilità vengono annoverate all'interno del gruppo «famiglie con compiti educativi e di cura». Il gruppo, infatti, è diviso in tre sotto-gruppi: «minori», «anziani» e «disabili». Alle persone appartenenti a quest'ultimo gruppo sono destinati:

  • 927.886,10 Euro dal Fondo Nazionale per le politiche sociali (FNPS);
  • 328.152,00 Euro dal Fondo Sociale Regionale (FSR).

Per un totale di 1.256.038,10 Euro (circa il 26,79% del finanziamento dell'intera area).

Le risorse del FNPS e FSR assegnate a questa macro-area sono destinate ad «azioni, servizi e interventi socio-assistenziali» per le persone con disabilità, così come definiti con la «Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area della disabilità adulti», di cui alla DGR n. 361 del 7 aprile 2008.

La ripartizione avverrà sulla base di due criteri:

  • il 50% sarà destinato su base demografica sulla base degli ultimi dati ISTAT: 40% per popolazione residente e 10% per numero delle famiglie;
  • l'altro 50% sarà destinato sulla base del criterio sociale, sempre secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile: 25% per numero delle famiglie e 25% per incidenza del tasso di disabilità sulla popolazione residente (lo studio a riferimento è quello del biennio 2004-2005).


Trasferimenti progetti regionali: Legge n. 162/1998

Quello della Legge n. 162/1998 [link a sito esterno] - che riguarda il secondo punto dell'organizzazione della DGR n. 1016/2014 - è un tema che si ricollega alla Vita Indipendente ed, in particolare, alla possibilità di progetti personalizzati di assistenza personale autogestita o indiretta. A dire il vero, però, le intenzioni della DGR n. 1016/2014 rispetto a questo tema non sembrano orientate in tal senso, poiché le risorse destinate ai progetti regionali (cosiddetti "ex Legge n. 162/1998") sembrano soddisfare criteri più generici di domiciliarità che non veri e propri interventi di assistenza indiretta.

Partiamo dalle risorse. I 502.461,90 Euro messi a disposizione nel riparto per il 2014 provengono tutti dal FNPS e vanno ad integrarsi con le risorse messe a disposizione dal FSR per il PRINA (Euro 1.000.000,00 di cui sopra).

Vediamo ora le modalità di attuazione. La DGR 1016/2014, prevede che, dopo una fase sperimentale, i progetti regionali "ex Legge n. 162/1998" vengano connotati come:

  • servizi di tipo domiciliare: «intervento integrativo nell'ambito della presa in carico e di tutela della persona disabile grave anche attraverso la promozione dell'integrazione fra il contesto familiare ed il contesto comunitario così da ridurre i rischi legati all'isolamento sociale ed alla perdita delle autonomie possibili»;
  • intervento di sollievo alla famiglia della persona con disabilità «per alleviarne il carico assistenziale derivante dal lavoro di cura e sostenerne anche i compiti educativi e relazionali».

Rispetto al primo punto, se risulta certamente positivo il riferimento alla «presa in carico», risulta quanto mai indefinita la «promozione dell'integrazione fra il contesto familiare e comunitario», mentre sarebbe stata preferibile una più decisa presa di posizione verso ciò che la normativa cui si riferiscono detti progetti - per l'appunto la Legge n. 162/1998 - fa riferimento:

«39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono provvedere: […] l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia […]».

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