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Il nuovo ISEE: luci e ombre

Pubblicato il 13/02/2014 - Letto 3700 volte
In questo focus si analizza il Decreto n. 159 del 5 dicembre 2013 in merito all'ISEE: il nuovo sistema di calcolo del reddito per accedere a prestazioni sociali e/o socio-sanitarie è entrato in vigore l'8 febbraio scorso. La materia - già affrontata in queste pagine lo scorso agosto - è controversa e presenta molte perplessità. In questo focus si dà conto della sua versione definitiva, ora vigente, con commenti e approfondimenti che rimandano sia all'analisi tecnica e puntuale effettuata da Carlo Giacobini su "Handylex.org", sia a quella più strettamente "politica" di Franco Bomprezzi pubblicata su "Superando.it".

Nell'agosto dell'anno appena passato, in queste pagine abbiamo redatto il focus «ISEE. A che punto siamo?» in cui analizzavamo il Decreto in merito all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), allora all'esame presso il Consiglio dei Ministri del Governo Letta.

Erano giorni di manifestazioni di protesta contro il provvedimento, durante le quali, però, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) sosteneva che fosse necessario fare un opportuno distinguo tra due modi di protestare: uno, quello in quei giorni prevalente, finalizzato a modificare un Decreto che però era di fatto "blindato" da un atto normativo precedente; l'altro, quello rivendicato dalla FISH, finalizzato ad un'azione parlamentare più complessa che mettesse in discussione la legge da cui il Decreto era "imprigionato".

Per la FISH, in altre parole, il problema non era tanto nel contenuto del Decreto, quanto nel fatto che esso, dovendo "semplicemente" applicare quanto previsto nel Decreto "Salva-Italia" del Governo Monti (articolo 5 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011), rimaneva di fatto "blindato" e non modificabile nella sostanza.

Quindi, o si cambiava l'articolo 5 del "Salva-Italia", oppure protestare avrebbe dato scarsi frutti, visto che sarebbe stato possibile solo apportare qualche correzione ad un testo che, a monte, nasceva con l'obiettivo di risparmiare, più che guardare all'equità del sistema.

A dicembre, il Governo, con Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 [link a sito esterno], approva il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)». Il 24 gennaio 2014 il provvedimento è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale (n. 19).

Dall'8 febbraio scorso, il DPCM è in vigore.


Le reazioni

Il DPCM ha già prodotto diverse reazioni e commenti. Ciò che temeva la FISH è accaduto: non avendo intrapreso la via parlamentare della revisione della Legge n. 214/2011, il DPCM è il frutto di un meccanismo contorto in merito al quale il movimento associativo ha potuto solamente mettere le "pezze" per ridurre i danni. Per quanto riguarda le reazioni politiche, oltre a quanto già espresso in queste pagine, si rimanda all'articolo di Franco Bomprezzi, «Tutto dipenderà dai veri obiettivi» [link a sito esterno], pubblicato su Superando.it subito dopo l'approvazione del DPCM.

Per quanto riguarda i commenti tecnici, invece, rimandiamo all'analisi di Carlo Giacobini, «ISEE e le persone con disabilità: approvato il regolamento» [link a sito esterno], pubblicata su Handylex.org, di cui però riportiamo i punti fondamentali.


Applicazione dell'ISEE

In primo luogo, è opportuno ricordare che, sebbene il nuovo regolamento ISEE sia già in vigore, l'applicazione è condizionata da un serie di atti di competenza ministeriale.

Il DPCM, inoltre, prevede che gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (ad esempio i Comuni), entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), recepiscano le nuove modalità di calcolo dell'ISEE e rivedano i propri criteri di calcolo ed i limiti precedentemente fissati.

Il DPCM è quindi in vigore, ma gli effetti, per i cittadini, saranno visibili solo dopo che i singoli Comuni avranno deliberato in tal senso.


Composizione del nuovo ISEE

L'ISEE è composto da tre elementi costitutivi:

  • l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR);
  • l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP);
  • le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.

Ma la vera novità del DPCM (imposta, ricordiamo, dall'articolo 5 della Legge n. 214/2011) è che, all'interno dell'ISEE, vengono considerate anche tutte le prestazioni monetarie erogate dallo Stato o da Enti pubblici con finalità assistenziale, anche se esenti da tassazione.

Nell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), quindi, sono considerati anche:

  • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse alle persone riconosciute invalide civili, cieche civili, sorde, invalide per lavoro, servizio e di guerra;
  • l'assegno sociale;
  • l'assegno di maternità;
  • i voucher o i contributi per prestazioni sociali (ad esempio, i contributi per la "vita indipendente");
  • assegni di cura (come ad esempio quello previsto in Umbria per le persone con SLA);
  • contributi (nazionali o regionali) per l'abbattimento di barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati;
  • ogni altro contributo pubblico.

All'ISR, poi, viene sommato il 20% del patrimonio mobiliare o immobiliare (ISP).

La somma viene poi divisa per parametri diversi, a seconda della composizione del nucleo familiare.


Le franchigie e le detrazioni

Sebbene i parametri e le scale di equivalenza non prevedano una distinzione specifica per le persone con disabilità, nel calcolo complessivo dell'ISEE sono previste alcune agevolazioni che consentono di diminuire l'Indicatore della Situazione Reddituale in presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare.

In primo luogo, è possibile detrarre le spese sanitarie per disabilità, fino a 5.000 Euro. Il DPCM ha proceduto ad una generalizzazione delle "spese sanitarie", ignorando che all'interno delle stesse confluiscono spese molto eterogenee tra loro che hanno quindi prezzi molto diversi tra loro: dalle spese per gli ausili a quelle per i farmaci e per l'acquisto e l'adattamento di un veicolo e così via.

Sono previste anche detrazioni forfettarie a seconda della gravità della "condizione di disabilità" (rispetto all'analisi da noi condotta ad agosto, l'importo delle franchigie è stato aumentato). Il DPCM propone una distinzione tra le "condizioni di disabilità" che, come abbiamo già commentato nel focus citato, è assolutamente lontana da quanto propone l'Organizzazione Mondiale della Sanità da più di un decennio. Il DPCM distingue tre "condizioni":

  • disabilità media;
  • disabilità grave;
  • non autosufficienza.

Rimandando alla lettura dell'analisi di Giacobini maggiori approfondimenti e comparazioni tra le tre "condizioni" di disabilità, è possibile individuare le tre classi di franchigie:

  • 4.000 Euro (5.500 per i minori) di franchigia per ogni persona presente nel nucleo familiare che ha una «disabilità media» (che corrisponde ad un'invalidità civile compresa tra il 67% ed il 99%);
  • 5.500 Euro (7.500 per i minori) di franchigia per ogni persona che ha una «disabilità grave» (che corrisponderebbe ad un'invalidità civile del 100%);
  • 7.000 Euro (9.500 per i minori) di franchigia per ogni persona riconosciuta «non autosufficiente» (che include coloro che hanno l'indennità di accompagnamento) presente nel nucleo.

Inoltre, si può detrarre il 10% delle prestazioni assistenziali ricevute.

Infine, le persone riconosciute «non autosufficienti» possono detrarre le spese sostenute per badanti o assistenti personali fino a coprire l'intero importo delle prestazioni assistenziali o previdenziali per inabilità ricevute.


Spariti l'ISEE familiare e ISEE individuale

Nel nuovo DPCM risulta positiva la sparizione della confusa distinzione tra «ISEE familiare» (ossia di tutto il nucleo familiare) e «ISEE individuale» (ossia della sola persona con disabilità).

Il DPCM, tuttavia, complica un po' le cose perché prevede regimi misti in base ad una serie di caratteristiche. Cerchiamo di semplificare con alcuni esempi:

Persona adulta con disabilità
Per le prestazioni socio-sanitarie agevolate richieste da persone adulte con disabilità, il riferimento è ad un nucleo familiare «ristretto»: il coniuge e i figli minorenni e/o maggiorenni conviventi. Nel caso questi non siano presenti, viene conteggiato il solo beneficiario e non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli. Pertanto:

  • persona maggiorenne, coniugata, con due figli (minorenni o maggiorenni) a carico e un altro familiare convivente; in questo caso, il nucleo di riferimento esclude quest'ultimo e vengono computate nei parametri di riferimento solo quattro persone (egli stesso, il coniuge e i figli);
  • persona maggiorenne, convivente con madre, padre e due fratelli; in questo caso, sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli poiché il nucleo di riferimento è composto dal solo beneficiario.

Minorenne con disabilità
Per l'individuazione della composizione del nucleo familiare di un minorenne con disabilità che beneficia dei servizi, invece, il DPCM fa riferimento ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).


L'ISEE, l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità

Il DPCM non prevede alcuna novità in merito ad un eventuale limite di reddito per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, pertanto continuerà ad essere erogata a prescindere dal reddito.

Allo stesso modo, per le pensioni dell'invalidità, della sordità e della cecità civile, il DPCM non presenta novità in merito alla composizione del calcolo per il raggiungimento della soglia limite. Quindi, quasi come un gioco di parole, le suddette pensioni vengono calcolate per la composizione del nuovo ISEE, ma non viene calcolato l'ISEE per determinarne il limite reddituale annuale.


Conclusioni

Questa analisi conferma la paura che questo nuovo strumento rischi di costituire un mezzo per ridurre la platea dei beneficiari delle prestazioni soggette a ISEE (non solo di carattere socio-sanitario) che possono essere richieste da persone con disabilità (contributi economici per famiglie disagiate, ecc.).

In questi casi, infatti, rispetto alla situazione precedente all'8 febbraio 2014, le persone con disabilità che beneficiano di prestazioni assistenziali (pensioni, indennità e assegni) si vedranno ridotte le possibilità di accedere a prestazioni ISEE perché il reddito computato risulterà più alto (a causa delle suddette prestazioni assistenziali).

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