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ISEE. A che punto stiamo?

Pubblicato il 2/08/2013 - Letto 3371 volte
Presentiamo un focus relativo ai lavori relativi alla bozza di decreto sull'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il testo del decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, ma, rispetto alla bozza originaria, sono state apportati alcuni "correttivi", frutto del serrato confronto del Governo con le associazioni (nello specifico - per quel che ci riguarda - con la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Ci sono alcune novità rispetto alla discutibile bozza iniziale e alcune variazioni notevoli rispetto alla norma del 1998, attualmente in vigore.

Nella giornata di Mercoledì 31 luglio, a Roma davanti al palazzo della Camera a Montecitorio, sono scese in piazza circa 70 associazioni per dire il loro «no» al decreto in merito all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), attualmente in esame in Consiglio dei Ministri. La protesta nasce dall'insoddisfazione in merito al testo del documento, sopratutto per quel che riguarda l'inclusione delle prestazioni assistenziali ai fini del calcolo dell'ISEE stesso.

Alla manifestazione, tuttavia, non hanno aderito né la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), né la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Disabili) che si sono trovate d'accordo con i manifestanti nel «merito» delle critiche al testo del decreto, ma non nel «metodo»: il punto, infatti, secondo le due Federazioni, non è attaccare il Governo che sta elaborando il decreto che regolamenta l'ISEE, ma la legge di base (la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, legge di approvazione del noto Decreto "Salva-Italia" elaborato dal Governo Monti) nella quale sono presenti i princìpi, ma soprattutto i vincoli, entro i quali dovrà muoversi il decreto.

Per questo motivo - sostengono le Federazioni - c'è molto lavoro da fare, ma all'interno del Parlamento, poiché l'obiettivo è quello di modificare la Legge n. 214/2011, operazione necessaria per evitare che qualsiasi regolamento che ne scaturirà non sia solo un atto che può solo "riparare" le storture di base, non potendo evitare di muoversi all'interno di rigidi parametri.

Lasciamo ora le considerazioni della FISH ai due comunicati che ha pubblicato nei giorni scorsi (leggi qui e leggi qui i comunicati) e cerchiamo di analizzare il testo del regolamento.

Ricordiamo, prima di procedere alla disamina, che lo scorso anno il regolamento fu esaminato e approvato dal Consiglio di Stato. Inoltre, in forza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 297/2012, è stato sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni che, tuttavia, non ha raggiunto un'intesa, per l'opposizione della Regione Lombardia. Il precedente Governo Monti, quindi, non riuscì ad approvarlo e, con il nuovo Governo, la bozza di decreto è stato oggetto di modificazioni proprio per superare l'opposizione della Regione Lombardia. Attualmente la bozza è in attesa di approvazione in Consiglio dei Ministri e, successivamente, dovrà passare all'esame consultivo delle Commissioni di Camera e Senato, prima dell'approvazione definitiva e, quindi, della pubblicazione ed entrata in vigore.


I nodi critici e i tentativi migliorativi

FISH e FAND sostengono che le storture che destano le preoccupazioni delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nascano dalla Legge n. 214/2011 e non del regolamento. Il testo di legge, infatti, prevede dei paletti che, di fatto, fanno sì che:

  • il calcolo dell'ISEE includa anche a pensioni, indennità e assegni riservati alle persone riconosciute invalide civili, cieche e sorde;
  • il calcolo dell'ISEE, con le nuove modalità di calcolo, sia più svantaggioso per le famiglie italiane e, in particolare, per quelle in cui sia presente una persona con disabilità;
  • i nuovi parametri dell'ISEE si applichino anche alla soglia reddituale delle provvidenze assistenziali riservate alle persone riconosciute invalide civili, cieche e sorde, compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione (che, fino ad oggi, vengono erogate a prescindere da qualsiasi reddito).

Il regolamento, che deve muoversi all'interno di questi rigidi paletti, è stato, come detto sopra, oggetto di revisioni (in cui hanno preso parte anche le parti sociali). L'ultima versione del regolamento, ha accolto molte (ma non certo tutte) delle richieste avanzate dalle parti sociali e dalle associazioni (in particolare le proposte della FISH, come detto anche nel Comunicato del 29 luglio scorso).

Le provvidenze incluse nell'Indicatore
L'articolo 5 della Legge n. 214/2011 ha previsto, all'interno dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), l'inclusione della percezione di somme di denaro anche se esenti da imposizione fiscale (non previste nella normativa del 1998 attualmente in vigore), ossia:

  • tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse alle persone riconosciute invalide civili, cieche civili, sorde, invalide per lavoro, servizio e di guerra;
  • l'assegno sociale;
  • l'assegno di maternità;
  • i voucher o i contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la "vita indipendente");
  • assegni di cura (come ad esempio quello previsto in Umbria per le persone con SLA);
  • contributi (nazionali o regionali) per l'abbattimento di barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati;
  • ogni altro contributo pubblico.

Le franchigie
Per limitare il danno dell'inclusione delle provvidenze economiche, le associazioni e le parti sociali sono riuscite ad ottenere alcune franchigie che ne riducono l'effetto. In particolare quelle specifiche per le persone con disabilità sono:

  • 3.500 euro di franchigia per ogni persona adulta che ha una «disabilità media» (che, secondo l'impropria definizione data dal regolamento, corrisponde ad un'invalidità civile compresa tra il 67% ed il 99%) presente nel nucleo;
  • 5.000 euro di franchigia per ogni persona adulta che ha una «disabilità grave» (che corrisponderebbe ad un'invalidità civile del 100%);
  • 6.500 euro per ogni persona adulta riconosciuta «non autosufficiente» (che include coloro che hanno l'indennità di accompagnamento) presente nel nucleo.

Le detrazioni
Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese:

  • le spese sanitarie in favore delle persone con disabilità, le spese per l'acquisto di cani guida (detraibili in denuncia dei redditi), le spese di interpretariato per le persone sorde, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (deducibili in denuncia dei redditi) fino ad un massimo di 5.000 euro;
  • le spese per i collaboratori domestici e gli addetti all'assistenza personale delle persone con disabilità se regolarmente assunti o se le relative prestazioni (documentate) siano state rese da enti fornitori (detrazione ammessa solo per le persone riconosciute «non autosufficienti») fino all'ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona, al netto della franchigia di 1.000 euro (esempio: se una persona con disabilità - riconosciuta non autosufficiente secondo i criteri di cui sopra - spende 14.000 euro per un assistente personale e beneficia dell'indennità di accompagnamento per un ammontare annuo di 5.880 euro, potrà detrarre solo 5.880 euro della spesa sostenuta).


La diversificazione dell'applicazione dell'ISEE

Altra novità di questa bozza di decreto è la diversificazione dell'applicazione dell'ISEE in base alle prestazioni erogate.

ISEE e prestazioni socio-sanitarie
Una delle applicazioni dell'ISEE che più ci interessa è quella relativa alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ossia quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia e cioè:

  • interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio della persona con disabilità;
  • interventi atti a favorire l'inserimento sociale delle persone con disabilità, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Per questo tipo di prestazioni si distingue:
A. Beneficiario maggiorenne.
Il nucleo familiare preso a riferimento include, oltre che il beneficiario stesso, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, così come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli. Esempi:

  • adulto con paraplegia, coniugata, con due figli minorenni e la suocera convivente: il nucleo di riferimento esclude la suocera e vengono computate 4 persone;
  • adulto con tetraparesi spastica che vive da solo e senza figli: il nucleo di riferimento è solo il beneficiario stesso.
  • maggiorenne con sindrome autistica convivente con madre e padre e due fratelli: in questo caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e il nucleo di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro 1 della scala di equivalenza).

B. Beneficiario minorenne.
Il nucleo familiare preso a riferimento riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni), nonché fratelli e sorelle a carico dei genitori. Esempio:

  • minorenne con sindrome autistica convivente con madre e padre e due fratelli: in questo caso il nucleo di riferimento sono i genitori e i due fratelli oltre al beneficiario.

Come fa notare Carlo Giacobini - direttore di Handylex.org - in caso di un adulto convivente con genitori e di minore convivente con i genitori esiste una disparità di trattamento notevole in favore del primo (come si può vedere dagli esempi delle due persone con autismo). In sostanza, la nuova disposizione tende a favorire persone con disabilità che, avendo patologie molto gravi, vivono in famiglia e che, verosimilmente, potrebbero non essere in grado di costituire un proprio nucleo familiare. Al contrario, risultano essere maggiormente svantaggiate da questo regolamento, limitatamente all'accesso alle prestazioni agevolate socio-sanitarie (per le altre si fa riferimento alle modalità classiche di calcolo), le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia.

Addio all'ISEE individuale o ISEE familiare
Altra considerazione fondamentale che emerge da questi esempi è che nella bozza del decreto non esisterà più il concetto di «ISEE individuale», che, a causa della sua confusa previsione dalla controversa normativa attualmente vigente, ha creato non poche confusioni quando ad esso veniva contrapposto un «ISEE familiare» dai non chiari definiti limiti in termini di partenti e affini.

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
Per le prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale, RP - Residenza Protetta, ecc.), il calcolo dell'ISR è diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l'assistenza personale (ad esempio, la badante).

In questo caso, inoltre, anche il nucleo su cui conteggiare l'ISEE ha una diversa composizione: si considerano tutti i figli, anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare che vengono considerati "componente aggiuntiva" del nucleo originario. Lo scopo è chiaro: si cerca di rendere vincolante la compartecipazione alla spesa da parte dei figli della persona (generalmente anziana) che è residente nelle RSA, RP e così via.

Tuttavia, il figlio non convivente non viene considerato come "componente aggiuntiva" nel caso in cui egli (oppure un componente del suo nucleo familiare) sia, a sua volta, una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale (o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali) la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici con la famiglia d'origine.

Le disposizioni "antielusive"
Il decreto introduce anche una disposizione che potremmo definire "antielusiva" che riguarda le donazioni.

Prendiamo un genitore anziano che fa richiesta di ricovero in una RSA: decide di donare la propria abitazione al figlio (magari confidando di abbassare il proprio ISEE); ebbene, il nuovo regolamento introduce la regola che la rendita dell'immobile continui a pesare sull'ISEE del donatore (genitore anziano). Non solo, ma il regolamento afferma che se il beneficiario della donazione è una delle persone che è tenuto agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile (figli, fratelli, coniuge ecc.), il valore economico del bene donato continua a pesare all'interno dell'ISEE del donatore anche se la donazione è stata effettuata tre anni prima di chiedere il ricovero.

Questa è una sintesi del regolamento che attualmente è in esame in Consiglio dei Ministri. Per maggiori dettagli, rimandiamo all'articolo «ISEE e persone con disabilità: aggiornamento» di Carlo Giacobini pubblicato su Handylex.org (link a sito esterno).

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