Le considerazioni della FISH sulla revisione dello strumento ISEE

a cura di Beatrice Ratini

Sintetizziamo il contenuto del documento recentemente elaborato dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) destinato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e al Sottosegretario Cecilia Guerra, in merito all'imminente revisione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

In una precedente news (leggi qui la news) abbiamo reso nota la posizione della FISH rispetto all'articolo 5 della «Manovra Salva Italia» del Governo Monti (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) sulla ridefinizione e sulle modalità di applicazione dell'ISEE: le modifiche sull'ISEE non vadano a discapito delle persone con disabilità e delle loro famiglie. I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) non dovrebbero essere, secondo la Federazione, legati al reddito o al patrimonio - così come non si dovrebbero considerare come «reddito» le provvidenze assistenziali quali la pensione sociale, la pensione di inabilità o l'indennità di accompagnamento, né che queste siano condizionate dallo stesso ISEE.

Vediamo, punto per punto, le istanze della FISH rispetto alle premesse normative previste dall'articolo 5 della Legge n. 214/2011:

L'indicatore della situazione reddituale e le scale di equivalenza

L'articolo 5:
«Adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico».

La FISH:
Rigetta l'ipotesi che possano essere computate, nell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), al pari dei redditi imponibili ai fini IRPEF, anche le provvidenze assistenziali attualmente esenti da imposizione.

Ritiene che l'impianto vigente dell'ISR sia piuttosto debole in termini di selettività, ma anche di effettiva valutazione della "qualità" della reale situazione reddituale.

Nel futuro ISR, va cambiato il riferimento al reddito (non più quello complessivo), consentendo di evidenziare e sottrarre, quanto meno, le spese sostenute ai fini dell'assistenza specifica; le spese sanitarie, le spese per assistenti familiari e COLF (Collaboratore Familiare) per le persone con disabilità non autosufficienti.

Ritiene che la scala di equivalenza debba differenziare maggiormente le scale di equivalenza, al fine di aumentare decisamente i parametri relativi a: persone con disabilità (indipendentemente se «fiscalmente a carico» o contribuenti); persone anziane sole o in coppia; famiglie mononucleari specie se composte da persone anziane e/o con disabilità.

Reputa opportuno introdurre, nel caso di presenza nel nucleo di persone ultraottantenni, di persone con disabilità riconosciute in «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), un elemento correttivo qualitativo differenziato ed individuabile che dia luogo ad un parametro (punteggio) ulteriore.

Reputa opportuno introdurre un ulteriore elemento qualitativo di valorizzazione della condizione del lavoro di cura.

Ritiene che la "maggiore valorizzazione" dell' Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), rispetto all'ISR, possa essere condivisibile, fermi restando princìpi di equità e ragionevolezza e le dovute precauzioni.

L'abitazione principale deve comunque godere di una rafforzata franchigia.

Sostiene che, nella valutazione dell'ISP, si dovrà riconoscere un valore diverso a strumenti finanziari quali il «trust» se orientato alla salvaguardia del futuro delle persone con disabilità, in modo da tutelare e riconoscere il valore della progettazione familiare legata al cosiddetto «dopo di noi».

La differenziazione delle prestazioni

L'articolo 5:
«[…] permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni […]».

La FISH:
Lo sforzo di individuazione delle prestazioni e dei servizi sociali ai fini ISEE ha senso ed efficacia solo dopo una preliminare e attenta definizione dei Livelli Essenziali dell'Assistenza, anche per evitare che si verifichino gravi disparità di trattamento nelle varie regioni e nei singoli comuni. In particolare:

Campo di applicazione ISEE a breve termine

L'articolo 5:
«[…] Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso […]».

La FISH:
Non è contraria, a priori, all'adozione dell'ISEE, purché venga adoperato quale strumento, non tanto per le politiche sociali, ma per effettuare una misurazione più "scientifica" della disponibilità economica dei singoli e del nucleo familiare.

Si augura che l'applicazione del nuovo ISEE alle agevolazioni tariffarie garantisca una attenzione prioritaria ai consumi energetici (gas ed energia elettrica) delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Rigetta l'ipotesi che gli interventi si concentrino sulle agevolazioni per le famiglie e per le persone con disabilità e abbiano come principio ispiratore la «non sovrapposizione fra agevolazioni fiscali e prestazioni assistenziali». Le agevolazioni fiscali strettamente rivolte al sostegno della famiglia e delle persone con disabilità hanno attualmente costi estremamente contenuti per il bilancio pubblico, dunque l'accento sulle sovrapposizioni come elemento di spreco appare decisamente fuori luogo.

Riguardo all'assegno sociale, ritiene che debba essere mantenuta la logica vigente e che, quindi, l'eventuale applicazione dell'ISEE debba riferirsi all'interessato e all'eventuale coniuge, ma non all'intero nucleo familiare.

Inoltre, come nelle disposizioni vigenti, non devono essere conteggiati nella situazione reddituale: le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di riconoscimento di «invalidità permanente assoluta», gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS a coloro che richiedono il pensionamento per inabilità lavorativa specifica (pensione ordinaria di inabilità e assegno ordinario di invalidità), nonché l'indennità di comunicazione per le persone sorde.

Rispetto alle «provvidenze assistenziali per gli invalidi civili, i ciechi e i sordi», che attualmente sono concesse dopo aver verificato il non superamento di un predefinito livello di reddito (IRPEF), la FISH accetta l'applicazione alternativa dell'ISEE familiare, ma solo su richiesta dell'interessato, quando questa comporti un trattamento di maggior favore.

Riguardo alle indennità di accompagnamento alle persone riconosciute «invalide civili» e «cieche civili» e l'indennità di comunicazione concessa alle persone sorde, la FISH rifiuta ogni tipo di correlazione con il reddito: le indennità di accompagnamento devono continuare ad essere erogate al solo titolo della menomazione e a prescindere dalla prova dei mezzi (limiti reddituali). Esse, infatti, rappresentano oggi l'unico supporto certo a disposizione delle persone con una grave menomazione, condizione che comporta maggiori spese e alto rischio di esclusione sociali.

L'introduzione di limiti reddituali personali o, peggio ancora, familiari, per la concessione dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, comporterebbe effetti economici devastanti sulle famiglie delle persone con disabilità su queste ultime cui venisse revocata o non concessa l'indennità di accompagnamento.

Controlli e banca dati delle prestazioni sociali agevolate

L'articolo 5:
«[…] Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse […]».

La FISH:
Rispetto al rafforzamento dei controlli sulle dichiarazione ISEE, la FISH attende la visione della bozza dello specifico decreto previsto dall'articolo 5, ma ritiene doverosi i controlli consolidati in particolare rispetto alla veridicità delle situazioni reddituali e patrimoniali, in particolare se i controlli di natura fiscale faranno parte di un più generale sistema volto al contenimento dell'evasione fiscale. Se così non fosse, e se tali controlli fossero limitati a chi presenta un ISEE, oltre che lacunoso e destinato al fallimento, il sistema sarebbe iniquo.

Rispetto invece alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, nutre alcune riserve di principio e di merito. La banca dati profilata dall'articolo 5, si limita alle prestazioni agevolate, ma non fornisce alcuna informazione su quelle non agevolate; indica solo i beneficiari di tali prestazioni che non rappresentano affatto l'universo dei potenziali o reali fruitori dei servizi; restituisce pertanto un'immagine distorta della realtà e poco fruibile nella progettazione o nelle correzione delle politiche sociali.

La FISH, infine, suggerisce il rilancio degli obiettivi già espressi dalla Legge 328/2000 (articolo 21) e cioè la previsione di un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. Un sistema, quindi, molto più utile ad ottenere informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sul bisogno, sulla domanda, sulle risorse e sui servizi, non solo sui fruitori delle prestazioni agevolate concesse attraverso l'ISEE.


Data: 13/04/2012
Sezione: Focus » Archivio per argomento » Servizi e politiche sociali
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