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Rapporto tra l'indennità di accompagnamento e la legge 104

Pubblicato il 27/10/2011 - Letto 2932 volte
A mia madre che è sopravvissuta ad un coma di tre mesi per un incidente stradale è stata riconosciuta una disabilità grave al 100x100 ma non gli hanno concesso l'accompagno, quali sono i requisiti per averlo? Visto che non cammina da sola e non ricorda per esempio di prendere le medicine. Avrebbe bisogno di una persona che le stesse vicino sempre, e con la sua pensione che è minima non ce lo possiamo permettere. Se le hanno concesso la 104 per "grave inabilita" perché non l'accompagno?
rosanna, 80 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'indennità di accompagnamento viene erogata solo in due situazioni (alternative o coesistenti):

  • una inabilità totale che comporti l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
  • l'incapacità di svolgere il complesso degli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua.

Dal 2011, l'INPS, attraverso le linee guida per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha imposto ai medici delle Commissioni una più rigida valutazione di entrambe le condizioni: in merito alla prima, devono tener conto solo della assoluta impossibilità a deambulare (chi cammina, seppur con difficoltà, ne è escluso); nella seconda, devono tener conto solo dei seguenti atti quotidiani della vita: lavarsi (fare il bagno), vestirsi, utilizzare il gabinetto, spostarsi, controllare la continenza e alimentarsi (questi sono tratti dalle ADL - Activities of Daily Living, scale per misurare l'indipendenza funzionale nelle attività di base della vita quotidiana).

Questa interpretazione restrittiva ha dato adito a molti ricorsi che alle volte hanno dato esito positivo (ossia il giudice ha accolto il ricorso, dando ragione alla persona); altre volte, invece, il ricorso è stato respinto (la persona, cui è stato dato torto, non solo non ha vinto il ricorso, ma ha pagato anche le spese legali). Per questo motivo, prima di procedere al ricorso (di cui consigliamo la lettura della scheda in Approfondimenti) è bene chiedere un parere al medico di famiglia e allo specialista che segue la signora (neurologo, geriatra, ortopedico, fisiatra, ecc.).

Infine, il fatto che abbiano riconosciuto alla signora lo «stato di svantaggio ed emarginazione» (ossia l'«handicap grave» ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) non significa che la stessa abbia anche i requisiti sanitari per richiedere l'indennità di accompagnamento, visto che le due cose sono disciplinate da leggi diverse e con finalità differenti (l'accompagnamento, di carattere più medico-sanitario, è regolato dalla Legge n. 18 del 11 febbraio 1980, mentre lo «stato di handicap», di carattere più sociale, è regolato dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992). Molto spesso le due valutazioni procedono sullo stesso piano, ma non sempre è così.


Approfondimenti

Scheda Contact Center: Ricorso contro il verbale della Commissione Medica.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro

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