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Richiesta di accertamento dell'invalidità civile

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 14812 volte

Descrizione

L'accertamento dell'invalidità civile dà alla persona che presenta una qualsiasi disabilità il diritto a ricevere benefici economici e ad accedere alle seguenti prestazioni riabilitative:

L'accertamento viene effettuato da apposita Commissione Medica per l'invalidità civile situata presso l'ASL di residenza, che, dal 1° gennaio 2010, è integrata da un medico dell'INPS.

L'accertamento dell'invalidità civile, in base all'età della persona con disabilità, ha lo scopo di valutare le presenza dei seguenti aspetti:

  • Per i minori di anni 18, si tiene conto delle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età».
  • Per le persone comprese nella fascia d'età 18-64 si considera la riduzione della «capacità lavorativa» di almeno un terzo (1/3). La «capacità lavorativa» è intesa in senso generico, in quanto viene considerata in astratto, come fatto potenziale e come parametro medio e non presuppone che la valutazione sia effettuata in concreto sulle abilità della persona. Si differenzia, inoltre, dalla «capacità lavorativa specifica», adoperata come parametro valutativo degli enti previdenziali per valutare le abilità dei lavoratori che tiene conto dell'incidenza della riduzione della capacità lavorativa sull'attività effettivamente svolta.
  • Per le persone ultra sessantacinquenni si tiene conto delle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età».

La Commissione Medica per l'invalidità civile, effettuata la visita medico-legale, rilascia alla persona interessata il Verbale di invalidità civile, in cui è espresso l'esito dell'accertamento attraverso una percentuale calcolata sulla base di criteri medico-legali e delle apposite tabelle ministeriali.

Attenzione: La Commissione Medica della ASL, in base alle proprie valutazioni, può riconoscere all'interessato, oltre che un'invalidità civile pari al 100%, anche l'«impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore«, oppure la «necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». In questo caso, l'interessato ha diritto all'erogazione dell'«indennità di accompagnamento».

Durante la visita l'interessato può farsi assistere dal proprio medico di fiducia a proprie spese.


Requisiti

Possono presentare domanda per accedere alla visita di accertamento dell'invalidità civile tutte le persone che presentano una qualsiasi disabilità, senza vincolo di età.

Dove rivolgersi

In virtù delle modifiche poste dalla Legge n. 102/2009, in merito all'iter da seguire per richiedere l'accertamento dell'invalidità civile, si consiglia la lettura della seguente scheda:

Procedura di accertamento dell'invalidità civile

La visita di accertamento dell'invalidità civile viene svolta dalla Commissione Medica della ASL, integrata con il medico dell'INPS.


Documentazione da presentare

Al momento della visita di accertamento, la persona interessata deve esibire la seguente documentazione:

  • la ricevuta del certificato medico consegnata dal medico curante;
  • la documentazione sanitaria in originale o in copia conforme.

Benefici economici

Con il riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 75% sono previsti dei benefici economici che vengono denominati «assegni», «pensioni» o «indennità». Per conoscere l'importo, si vedano le seguenti schede:

Percentuali dell'invalidità civile

Contributi economici per le prestazioni dell'invalidità civile


Fonti normative

Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (collegamento a sito esterno).

Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131, «Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell'Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti» (collegamento a sito esterno).

Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 508 del 21 novembre 1988, «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 18 del 11 febbraio 1980, «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 381 del 26 maggio 1970, «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 66 del 10 febbraio 1962, «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili» (collegamento a sito esterno).

Costituzione della Repubblica italiana, Articolo 38 (collegamento a sito esterno).


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