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Le detrazioni IRPEF per i figli a carico

Aggiornato il 5/08/2019 - Letto 19375 volte

Descrizione

I cittadini contribuenti (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati) che hanno figli fiscalmente a carico possono godere di detrazioni fiscali al momento della dichiarazione annuale dei redditi. In caso di figli a carico con disabilità è prevista una maggiorazione.

La Legge di Bilancio 2018 ha definito che: dal 1° gennaio 2019 vengano usate nuove fasce di reddito, entro le quali i figli possono essere considerati fiscalmente a carico.


Requisiti

Le detrazioni spettano se il figlio è fiscalmente a carico:

  • ai fini dell'agevolazione sono considerati: i figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • con «fiscalmente a carico» si intende che il figlio non possegga un reddito proprio superiore ad Euro 4.000 al lordo degli oneri deducibili ed inferiore ai 24 anni;
  • pari a 2.840,51 euro la soglia di reddito per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari a carico.

La detrazione è riconosciuta a prescindere dalla convivenza con i genitori, dallo status o meno di studente, dall'eventuale residenza all'estero e dallo svolgimento di stage/tirocini gratuiti o prestazioni di lavoro retribuite.

Per i figli a carico con disabilità è prevista una maggiorazione. In questo caso, il requisito è il riconoscimento dello «stato di handicap» ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.


Calcolo del reddito

Dal calcolo del reddito sono esclusi: le pensioni, le indennità e gli assegni erogati a seguito del riconoscimento di invalidità civile, sordomutismo e cecità. Nel calcolo, invece, viene conteggiata anche l'eventuale rendita dell'abitazione principale.

Gli importi previsti diminuiscono in progressione all'aumentare del reddito complessivo del contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.


L'ammontare delle detrazioni

Per i figli a carico è prevista una detrazione base dall'imposta lorda di 950 Euro, a scalare a partire da un reddito di 95.000 Euro. La detrazione può aumentare nei seguenti casi:

  • per ciascun figlio a carico di età inferiore a tre anni, la detrazione è aumentata fino ad 1.220 Euro, sempre a scalare in base al reddito;
  • per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 Euro per ciascun figlio a partire dal primo (cifra invariata rispetto al 2012);
  • in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 Euro.

Per ogni figlio con disabilità, riconosciuto «in stato di handicap» ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992, le precedenti detrazioni sono aumentate di 400 Euro. Pertanto, sono possibili le seguenti ipotesi:

  • Euro 950 + Euro 400 = Euro 1.350: per ogni figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
  • Euro 1.220 + Euro 400 = Euro 1.620: per ogni figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.
  • Euro 950 + Euro 200 + Euro 400 = Euro 1.550 per un figlio con disabilità con più di tre anni e con almeno tre fratelli.
  • Euro 1.220 + Euro 200 + Euro 400 = Euro 1.820 per un figlio con disabilità con meno di tre anni e con almeno tre fratelli.
  • Euro 950 + Euro 1.200 + Euro 400 = Euro 2.550 per un figlio con disabilità con più di tre anni e con almeno quattro fratelli.
  • Euro 1.220 + Euro 1.200 + Euro 400 = Euro 2.820 per un figlio con disabilità con meno di tre anni e con almeno quattro fratelli.


Come viene ripartita la detrazione

La detrazione:

  • è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
  • spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato se c'è un preciso accordo tra gli stessi;
  • spetta, in mancanza di accordo, al solo genitore affidatario dei figli, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori, nel caso di affidamento congiunto o condiviso;
  • compete al genitore che ha il coniuge fiscalmente a carico;
  • si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico nei seguenti casi: se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio.

Dove rivolgersi

I lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, potranno percepire i benefici delle detrazioni in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti potranno fruirne in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

Per poter beneficiare delle detrazioni per i figli a carico, il contribuente ha l'obbligo di presentare annualmente un'apposita richiesta al sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente, Ente previdenziale) in cui deve dichiarare di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli per i quali si richiedono tali detrazioni.

La dichiarazione va presentata ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.

Per avere diritto alla detrazione, viene considerato il reddito complessivo del contribuente, che comprende anche i seguenti redditi: terreni, fabbricati, tranne l'abitazione principale, redditi diversi, ecc.. Per la modalità di calcolo del reddito complessivo, si consiglia di contattare il proprio commercialista, un Ente di patronato e di assistenza sociale o richiedere informazioni all'Agenzia dell'Entrate (è possibile scaricare materiale illustrativo anche dal sito web).

Sede Agenzia dell'Entrate di Terni.

ai CAAF (Centri Autorizzati Assistenza Fiscale) di Terni


Documentazione da presentare

La documentazione da presentare è quella richiesta dal commercialista, dal Patronato o dall'Agenzia dell'Entrate per il calcolo del reddito complessivo.

Nel caso di agevolazioni per persone con disabilità, può essere richiesto il certificato dello «stato di handicap» (ai sensi della Legge 104/1992) rilasciato dalle apposite Commissioni Mediche della ASL.


Fonti normative

Legge n.205 del 27 dicembre 2017 «Legge di Bilancio del 2018» (collegamento a sito esterno)

Legge n. 228 del 29 dicembre 2012, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008, «Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (articolo 12, comma 1, lettera c), «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (e successive modificazioni) (collegamento a sito esterno).


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