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Le detrazioni IRPEF per i familiari a carico

Aggiornato il 5/08/2019 - Letto 1296 volte

Descrizione

I cittadini contribuenti che hanno familiari a proprio carico possono godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi.

In presenza di persone il cui reddito è inesistente o ridotto sono previste detrazioni che riducono l' Irpef in misura progressiva: minore è il reddito, maggiore è la detrazione.

Sono considerati a carico tutti i familiari con reddito inferiore ad Euro 2.840,51.

Tale meccanismo di calcolo, la cui logica consiste nel garantire la progressività dell'imposta, prevede detrazioni diverse a seconda del soggetto a carico (coniuge, figli, o un altro familiare «si rimanda alle relative schede») e determina un importo commisurato al reddito lordo del contribuente.


Requisiti

Al fine delle detrazioni, si considerano familiari a carico (previsti dall'articolo 433 del Codice civile):

  • genitori (compresi quelli naturali e adottivi);
  • generi e nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari sopra indicati:

  • non devono possedere un reddito proprio superiore ad Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili;
  • devono essere conviventi o devono ricevere dal beneficiario un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.


Le detrazioni

Le detrazioni previste sono diverse a seconda del grado di parentela dei familiari. Gli importi previsti diminuiscono in progressione all'aumentare del reddito complessivo del contribuente. Le detrazioni non sono previste quando tale reddito è pari o superiore ad Euro 80.000.

Per i familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 Euro che diminuisce con l'aumentare del reddito complessivo del contribuente.

Attenzione: non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il familiare sia una persona con disabilità.


Dove rivolgersi

Per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico, il contribuente (lavoratore dipendente, collaboratore o pensionato) ha l'obbligo di presentare annualmente un'apposita richiesta al sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente o ente pensionistico) in cui deve dichiarare di averne diritto, indicando il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono tali detrazioni.

La dichiarazione va presentata ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.

Per avere diritto alla detrazione, viene considerato il reddito complessivo del contribuente. Dal calcolo del reddito sono esclusi: le pensioni, le indennità e gli assegni erogati a seguito del riconoscimento di invalidità civile, sordomutismo e cecità. Nel calcolo, invece, viene conteggiata anche l'eventuale rendita dell'abitazione principale.

Per la modalità di calcolo del reddito complessivo, si consiglia di contattare il proprio commercialista, in un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) o richiedere informazioni all'Agenzia dell'Entrate (è possibile scaricare materiale illustrativo anche dal sito web):


Documentazione da presentare

La documentazione da presentare è quella richiesta dal commercialista, dal Patronato o dall'Agenzia dell'Entrate per il calcolo del reddito complessivo.

Fonti normative

Legge n.205 del 27 dicembre 2017 «Legge di Bilancio del 2018» (collegamento a sito esterno)

Legge n. 228 del 29 dicembre 2012, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008, «Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (articolo 12, comma 1, lettera c), «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (e successive modificazioni) (collegamento a sito esterno).


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