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La FISH propone le «Linee d'azione per l'integrazione scolastica»

Pubblicato il 25/11/2008 - Letto 4466 volte
Pubblichiamo le «Linee d'azione per l'integrazione scolastica» proposte dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Il documento esamina 15 questioni essenziali per l'integrazione scolastica e le analizza, mettendo a confronto il dettato delle normative vigenti e la loro reale applicazione, evidenziando i problemi ancora aperti.

Il documento elaborato dalla FISH è integrativo delle Linee-guida definite con l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, elaborate anche alla luce delle precedenti proposte della FISH e della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata dall'ONU il 13 dicembre 2006.

Il documento, elaborato dal Presidente della FISH Pietro Vittorio Barbieri e del Vicepresidente Salvatore Nocera, si rivolge a quegli alunni che necessitando di un supporto più intensivo all'apprendimento, svolgono piani educativi personalizzati, che possono essere o «semplificati» o «differenziati» rispetto a quelli dei compagni, pur rimanendo agganciati ai programmi della classe. L'auspicio della FISH è che le soluzioni proposte possano migliorare la qualità dell'integrazione di tutti gli alunni con disabilità.

Negli ultimi anni, l'integrazione scolastica - la cui normativa in Italia costituisce vanto presso tutti gli altri Paesi del mondo - ha subìto un forte calo di attenzione: in particolare - come sottolinea l'Avvocato Nocera - «durante  le ultime due legislature non ci sono stati arretramenti normativi, ma i tagli alla spesa, uniti al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno determinato forti arretramenti nella qualità dell'integrazione realizzata precedentemente».

Proponiamo una sintesi delle problematiche rilevate dalla FISH nelle Linee d'azione, distinguendo, da un lato, i problemi urgenti e dall'altro, i problemi denunciati da tempo la cui soluzione non può essere rinviata.

Per le proposte della FISH, si consiglia la lettura del documento "linkabile" negli Approfondimenti in fondo al Focus.


Nuovi problemi urgenti

Riduzione di decine di migliaia di docenti e non docenti, nonché l'aumento del numero di alunni per ogni classe (ex articolo 64 del Decreto Legge 112/2008). Tale disposizione non esclude dal taglio gli insegnanti per le attività di sostegno, né le classi frequentate da alunni con disabilità.

Gravi carenze nella formazione iniziale sull'integrazione scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti per il sostegno (come da Decreto Delegato 227/2006). Sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione.

Discontinuità didattica degli insegnanti per il sostegno con contratto a tempo determinato che hanno una nomina annuale e che talora si succedono nello stesso anno, ricevendo alcuni una nomina provvisoria in attesa dell'«avente diritto», altri una nomina definitiva ad anno scolastico da tempo iniziato. Questo non garantisce la continuità didattica prevista dalla Legge 662/1996 (articolo 1, comma 75).

Depotenziamento dell'Osservatorio Ministeriale sull'Integrazione Scolastica (previsto con Circolare Ministeriale 262/1988). Nei due organi interni all'Osservatorio (cioè l'Assemblea delle Associazioni e il Comitato Tecnico-Scientifico) non è stata prevista la presenza di funzionari ministeriali, né del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), né di altre Amministrazioni. Non è stato ripristinato, inoltre, l'organismo di raccordo fra i due organi  con funzioni operative. La conseguenza è stata una quasi inesistente attività dell'Osservatorio.

Mancata attuazione dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 sui criteri di accoglienza e di presa in carico degli alunni con disabilità per il corrente anno scolastico e per quello 2009-2010.


Problemi denunciati da tempo la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata

I princìpi dell'integrazione
Sono stati persi di vista gli obiettivi dell'integrazione: in molti casi, gli alunni con disabilità vengono isolati dai compagni e gli interventi personalizzati vengono spesso "scambiati" per interventi individuali, contro la logica dell'integrazione prevista dall'articolo 12, comma 3, della Legge 104/1992.

Manca la valutazione della qualità dell'integrazione scolastica prevista dall'articolo 12, comma 6, della Legge 104/1992, nonostante l'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) abbia pubblicato, nel 2007, una ricerca sugli indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità dell'integrazione scolastica, per facilitare l'auto-valutazione delle singole scuole (v. Approfondimenti).

Il sostegno didattico agli alunni con disabilità
L'articolo 13, comma 5, della Legge 104/1992, che prevede l'assegnazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel PEI, ha comportato, tuttavia, talora la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora l'individuazione arbitraria delle aree, con palese violazione del diritto allo studio degli alunni e del rispetto dei punteggi degli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze degli alunni con disabilità.

L'articolo 35, comma 7, della Legge 289/2002 stabilisce che verranno concesse deroghe circa le ore di sostegno solo agli alunni certificati in «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). La prassi, tuttavia, ha mostrato che proprio per questi alunni non necessariamente è efficace aumentare le ore di sostegno didattico, ma sarebbe più utile valorizzare l'assistenza per l'autonomia. Per gli alunni con disabilità certificati solo «in situazione di handicap» (senza gravità - articolo 3, comma 1, Legge 104/1992), invece, potrebbero occorrere più ore di sostegno.

Sebbene l'articolo 14 della Legge 104/1992 stabilisca che la scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di sostegno, nella prassi quasi il 50% delle nomine riguarda docenti non specializzati.

Molti dirigenti scolastici, a causa dei tagli alla spesa pubblica, impiegano i docenti per il sostegno per supplenze in altre classi, facendo sì che essi abbandonino gli alunni con disabilità.

La mancanza di risorse per il sostegno degli alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili ai sensi della Legge 104/1992, comporta che, talora, si sopperisca a tale mancanza con fittizie certificazioni di «stato di handicap», o che si utilizzino le risorse assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni certificati.

Assistenza all'autonomia
Molte Province si rifiutano di assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità, non applicando sia l'articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992, sia il Decreto Legislativo 112/1998 che ha chiarito, all'articolo 139, che tali competenze sono a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle Province per quelle superiori.

Assistenza igienica
La mancata assistenza igienica agli alunni con disabilità da parte dei collaboratori scolastici è causata da due problemi: la frequenza del breve corso di formazione previsto dalla legge è, in realtà, facoltativa; e il conseguente diritto all'aumento di stipendio potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa, quindi, il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento, né seguire il corso si rifiutino di svolgere tali mansioni.

Gli strumenti dell'integrazione
Nell'elaborazione della Diagnosi funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), il personale sanitario coinvolto, come previsto dall'articolo 12, comma 5, della Legge 104/1992, è spesso numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità e assenze dagli incontri.

Spesso non viene valorizzato il ruolo delle famiglie e dei docenti curriculari nella formulazione della Diagnosi funzionale, del PDF e del PEI, poiché le famiglie spesso vengono solo invitate a sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle ASL o addirittura non vengano neppure informate di quanto progettato. I docenti curriculari, invece, spesso sono impossibilitati a partecipare perché molti gruppi di lavoro si svolgono di mattina, favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.

Non vengono programmati con il giusto anticipo i servizi necessari allo svolgimento dei PEI molto articolati che possono prevedere per l'alunno con disabilità tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni.

L'istruzione domiciliare
Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi per gravi motivi di salute vengono spesso privati del diritto all'istruzione, anche se l'articolo 12, comma 9, della Legge 104/1992 e il Protocollo d'Intesa tra Ministeri del 24 ottobre 2003 stabiliscono che a tali alunni siano comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica attraverso l'istruzione domiciliare.

Le «scuole polo»
Nonostante che il DPR 275/1999 scolastica preveda, all'articolo 7, la possibilità che più scuole si organizzino in rete per concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattica (cosiddette «scuole polo per l'integrazione»), nella prassi taluni hanno inteso le «scuole polo» come scuole nelle quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare gravità.

Formazione professionale e universitaria
Gli alunni con disabilità delle scuole superiori, tranne rare eccezioni, non fruiscono dei percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stage, previste dall'articolo 68 della Legge 144/1999 e, successivamente, dal Decreto Legislativo 77/2005.

Si riducono di anno in anno i fondi per le forme di assistenza agli studenti universitari con disabilità, nonostante che la Legge 17/1999 garantisca il diritto alla frequenza dei corsi universitari. Inoltre non tutte le Regioni hanno concordato con le Università le modalità di trasporto gratuito per tali studenti.

Le barriere architettoniche degli Istituti scolastici
Moltissimi Comuni non hanno adottato i piani finanziari per l'applicazione delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive nelle scuole, come previsto dall'articolo 24 della Legge 104/1992 e dal DPR 503/1996.


Approfondimenti

Linee d'azione per l'integrazione scolastica (leggi il documento intero) - collegamento a sito esterno.

Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 (leggi il file in PDF).

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Integrazione Scolastica (nella sezione Osservatorio scolastico è riportata la ricerca dell'INVALSI). 

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