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Il SIA, Sostegno all'Inclusione Attiva, e le persone con disabilità

Pubblicato il 3/09/2016 - Letto 5165 volte
Dal 2 settembre 2016 i nuclei familiari in condizioni disagiate possono far domanda per la concessione della Carta per il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA). In questo focus approfondiremo le criticità e le opportunità relativi all'erogazione della Carta SIA nei nuclei familiari in cui ci sono persone con disabilità: i vari requisiti e i criteri per l'attivazione di questa prestazione non sempre hanno considerato i molteplici aspetti che riguardano le persone con disabilità, sebbene queste siano apparentemente tutelate dal sistema.

Come abbiamo scritto in questo approfondimento del luglio scorso, dal 2 settembre 2016 i nuclei familiari in condizioni di particolare povertà possono presentare domanda di concessione della Carta di pagamento elettronica per il Sostegno per l'Inclusione Attiva (Carta SIA) o, più semplicemente, SIA.

Quando abbiamo scritto quel focus, all'inizio di luglio, i riferimenti in materia erano la normativa nazionale che ha previsto gli interventi per il contrasto alla povertà (l'articolo 1, commi 386 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) e le "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva", elaborate dalla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il 18 luglio, poi, viene pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 maggio 2016 [link a sito esterno] e il giorno dopo l'INPS, con la Circolare n. 133 del 19 luglio 2016 [link a sito esterno], ha definito le modalità applicative.

Sebbene la sopracitata Legge n. 208/2015 preveda anche altri interventi di contrasto alla povertà, al momento il SIA è l'unico intervento in via di attuazione.

In estrema sintesi, il SIA prevede l'erogazione di un beneficio economico a nuclei familiari in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un/una componente sia minorenne, oppure sia presente un figlio o una figlia con disabilità (minorenne o maggiorenne), o una donna in stato di gravidanza accertata.

Con il supporto dell'analisi critica di Carlo Giacobini, direttore di Handylex.org, possiamo analizzare nel dettaglio i requisiti economici, di composizione del nucleo e gli altri vincoli che sono previsti per l'accesso al SIA, con specifico riferimento alle persone con disabilità.


La condizione di povertà: quali conseguenze per le persone con disabilità?

La condizione di disabilità è spesso causa e/o effetto della condizione di povertà o di impoverimento. In linea teorica, quindi, il SIA dovrebbe tenerne conto in modo specifico. La condizione di povertà per beneficiare del SIA tiene conto di tre aspetti non tutti necessariamente favorevoli alle persone con disabilità.

1. L'ISEE
Poiché il SIA è una misura riservata a nuclei familiari che si trovano in condizione di povertà estrema, a rischio di impoverimento e di povertà relativa, lo strumento principale che viene adoperato è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè quello strumento che pondera la composizione e la tipologia dei nuclei familiari con la loro effettiva disponibilità reddituale e patrimoniale. Il limite massimo di ISEE che il nucleo familiare non deve superare per essere ammesso a questo beneficio è di 3.000 Euro. I nuclei che lo superano sono pertanto esclusi.

Effetti per le persone con disabilità. Le modalità di computo dell'ISEE sono state riviste con la Legge n. 89 del 26 maggio 2016, escludendo il conteggio di pensioni, assegni, indennità riservate alle persone con disabilità, sopprimendo franchigie basate sulla gravità e l'età, e aumentando le scale di equivalenza. Come abbiamo riferito in questo articolo, l'INPS, con la Circolare n. 137 del 25 luglio scorso, ha informato che entro il 10 settembre provvederà con il ricalcolo in automatico dell'ISEE corretto. Questo potrebbe, in alcuni casi, essere più vantaggioso del precedente.

2. Acquisto dell'autoveicolo
Il Decreto del 26 maggio scorso precisa che sono esclusi i nuclei familiari che abbiano acquistato un autoveicolo nuovo, di qualunque cilindrata, nell'ultimo anno. Inoltre, se la cilindrata del veicolo nuovo è superiore ai 1.300 centimetri cubici, la regola si estende per i tre anni precedenti la domanda (così come se è stato immatricolato un motoveicolo nuovo di cilindrata superiore ai 250 centimetri cubici).

Effetti per le persone con disabilità. L'acquisto di un'autovettura da parte di una persona con disabilità (o la sua intestazione) - per via dell'importanza che questa assume, nonché per le agevolazioni economiche correlate - è certamente un aspetto che potrebbe penalizzare alcune famiglie.

3. Trattamenti economici
Il Decreto inoltre prevede, come ulteriore motivo di esclusione, la percezione da parte di un membro del nucleo familiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, superiori ai 600 Euro mensili.

Effetti per le persone con disabilità. La dizione «a qualunque titolo» include anche le provvidenze erogate a seguito dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile e della sordità: si pensi, ad esempio, che l'indennità di accompagnamento per le persone riconosciute cieche civili, da sola, è pari, per il 2016, a 899,38 Euro; e che per coloro che hanno il riconoscimento dell'invalidità civile, l'eventuale cumulo tra la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento è pari, per il 2016, a 791,81 Euro.


La tipologia delle famiglie beneficiarie

Come abbiamo accennato all'inizio di questo focus, oltre al limite ISEE di 3.000 Euro, il Decreto prevede anche limiti che riguardano la composizione del nucleo familiare. Il SIA viene concesso solo se ricorre uno dei tre casi seguenti:

  • che nel nucleo siano presenti minorenni;
  • che nel nucleo sia presente una donna in stato di gravidanza accertata;
  • che nel nucleo sia presente un figlio o una figlia con disabilità (maggiorenne o minorenne) e almeno uno dei due genitori.

Questo è un punto molto importante: la disabilità all'interno del nucleo familiare, pertanto, non viene considerata se riguarda una persona che non sia il figlio o la figlia del richiedente la prestazione. Sono esclusi quei nuclei familiari in cui ad avere una disabilità sia:

  • uno dei due coniugi;
  • oppure un'altra persona della famiglia (fratelli, sorelle, nipoti, ecc.);
  • una persona con disabilità che vive sola, o con altri familiari, ma che comunque è orfana di entrambi i genitori.


La valutazione multidimensionale del bisogno

Oltre alle condizioni economiche e a quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai fini della concessione del SIA, il Decreto prevede anche che venga effettuata la "valutazione multidimensionale del bisogno", cioè una modalità di stima delle necessità complessive riferite alle condizioni del nucleo familiare.

Il Decreto ha predisposto una scala dettagliata in cui la valutazione complessiva deve dare un esito superiore o uguale a un valore di 45 punti: i nuclei familiari che non raggiungo tale punteggio vengono esclusi. La scala è divisa in tre assi:

1. Il primo asse è costituito dai carichi familiari: il valore massimo è pari a 65 punti, così calcolato:

  • nucleo familiare con due figli/e di età inferiore a 18 anni: 10 punti (elevati a 20 in caso di tre figli/e, a 25 in caso di quattro o più figli/e);
  • nucleo familiare in cui l'età di almeno un/a componente non sia superiore a 3 anni: 5 punti;
  • nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore solo/a e da figli/e minorenni: 25 punti;
  • nucleo familiare in cui per uno/a o più componenti sia stata accertata una condizione di «disabilità grave» o di «non autosufficienza», come definite ai fini ISEE (su questo punto rimandiamo a questa scheda), in cui la «disabilità grave» vale 5 punti, che vengono elevati a 10 in caso di «non autosufficienza» (tuttavia, se le persone con disabilità sono più di una, il punteggio non si somma).

2. Il secondo asse è la condizione economica: il valore massimo è pari a 25 punti, così calcolato: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE che, a sua volta, è stato diviso per 120:

  • ISEE di 3.000 Euro: 3.000/120 = 25; 25 - 25 = 0 punti;
  • ISEE di 2.000 Euro: 2.000/120 = 16,6; 25 - 16,6 = 8,4 punti;
  • ISEE di 0 Euro: 0/120= 0; 25 - 0 = 25 punti.

3. Il terzo asse è la condizione lavorativa che corrisponde ad un valore di 10 punti solo nel caso in cui nel nucleo familiare tutti i/le componenti in età attiva (15-64 anni) si trovino in stato di disoccupazione.


Gravi esclusioni

Da quanto detto fino a qui, appare abbastanza chiaro che la condizione di disabilità di uno/a componente un nucleo familiare in condizioni di grave disagio economico sia stata sottovalutata in molti aspetti. La cosa più grave, come suggerisce Giacobini, è che «si sono considerate di fatto le provvidenze assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento, come una misura di compensazione del reddito e non già come forma appunto indennitaria per servizi non resi. Si è pertanto molto lontani dal considerare la disabilità come uno dei primi determinati dell'impoverimento e della povertà. E quindi dell'esclusione sociale».

Di seguito si elencano alcune situazioni di nuclei familiari che dal combinato di ISEE (pur inferiore o pari a 3.000 Euro), tipologia familiare e valutazione del bisogno restano esclusi dall'erogazione del SIA:

  • Nucleo familiare con un ISEE inferiore a 3.000 Euro in cui sia presente un/a figlio/a, minorenne o maggiorenne, con riconoscimento di cecità assoluta e relativa provvidenza economica: è escluso perché supera il limite di 600 Euro mensili di prestazioni assistenziali.
  • Coppia con un ISEE inferire ai 3.000 Euro in cui uno dei due coniugi abbia il riconoscimento di invalidità civile e percepisca la sola pensione di inabilità senza indennità di accompagnamento: la coppia viene esclusa perché non è presente nel nucleo almeno uno dei due genitori della persona con disabilità.
  • Coppia con un ISEE inferire ai 3.000 Euro in cui uno dei due coniugi abbia il riconoscimento di invalidità civile e percepisca la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento: in questo caso la coppia viene esclusa sia per le ragioni di sopra (non è presente almeno un genitore), sia perché supera il limite di 600 Euro mensili di prestazioni assistenziali.
  • Nucleo familiare con un ISEE inferiore a 3.000 Euro con figlio/a minorenne con due patologie per le quali ha avuto un doppio riconoscimento di invalidità civile (ad esempio persona sorda-cieca): il nucleo viene escluso perché supera il limite di 600 Euro mensili di prestazioni assistenziali legate all'invalidità civile.
  • Madre sola in gravidanza con un/a figlio/a minorenne con due patologie per le quali ha ottenuto un doppio riconoscimento di invalidità civile: viene esclusa perché supera il limite di 600 Euro mensili di prestazioni assistenziali legate all'invalidità civile.
  • Madre di 40 anni disoccupata (con un ISEE pari a 0 Euro), con un/a figlio/a minorenne con un riconoscimento di «disabilità grave» secondo i parametri ISEE: viene esclusa perché la "valutazione multidimensionale del bisogno" produce un punteggio inferiore a 45 (infatti: la condizione familiare con figlio/a con disabilità vale 5 punti; la condizione lavorativa vale 10 punti; la condizione economica vale 25; totale 40 punti).
  • Coppia disoccupata, ma con un ISEE pari a 3.000 Euro, con figlio/a minorenne con disabilità valutato/a «non autosufficiente»: viene esclusa perché la "valutazione multidimensionale del bisogno" produce un punteggio inferiore a 45 (infatti: la condizione familiare del figlio/a vale 10 punti; la condizione lavorativa vale 10 punti; la condizione economica vale 0 punti; totale 20 punti).
  • Coppia disoccupata, con un ISEE pari a 1.500 Euro, con due figli/e maggiorenni con disabilità valutata come «grave»: viene esclusa perché la "valutazione multidimensionale del bisogno" produce un punteggio inferiore a 45 (infatti: la condizione familiare vale 5 punti; la condizione lavorativa vale 10 punti; la condizione economica vale 12,5 punti; totale 27,5 punti).


L'ammontare del beneficio

Vediamo ora a quanto ammonta il beneficio economico del SIA. È determinato dal numero di persone componenti il nucleo familiare e la sua erogazione viene effettuata a cadenza bimestrale, vincolata all'adesione ad un "progetto di attivazione sociale e lavorativa" proposto dal Comune di residenza (ne parleremo più avanti). Ecco gli importi:

  • nucleo familiare di un componente: 80 Euro;
  • nucleo familiare di due componenti: 160 Euro;
  • nucleo familiare di tre componenti: 240 Euro;
  • nucleo familiare di quattro componenti: 320 Euro;
  • nucleo familiare di cinque o più componenti: 400 Euro


Come richiedere il SIA e quali sono le fasi

Il SIA è un beneficio che si sostanzia in una carta rilasciata da Poste Italiane che viene "ricaricata" dall'INPS alle persone aventi diritto (ecco perché la misura viene chiamata anche "Carta SIA").

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza.

Vediamo ora i compiti dei Comuni e dell'INPS.

Il Comune di residenza:

  • Verifica i requisiti anagrafici della persona richiedente: la cittadinanza italiana (o dell'Unione Europea) o, in caso di cittadinanza extraeuropea, la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, viene verificata la residenza in Italia da almeno due anni.
  • Controlla che nessun componente il nucleo risulti in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 centimetri cubici (250 centimetri cubici in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta.
  • Trasmette la pratica all'INPS entro quindici giorni dalla domanda.

L'INPS:

  • verifica la composizione del nucleo familiare (con almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di un/a componente minorenne; presenza di una persona con disabilità e di almeno uno dei sui genitori; presenza di una donna in stato di gravidanza accertata);
  • verifica la condizione economica: 1) ISEE inferiore o uguale a 3.000 Euro; 2) altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni che non devono essere superiori a 600 Euro mensili; 3) che nessun componente il nucleo risulti titolare di: prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); assegno di disoccupazione (ASDI); altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; carta acquisti sperimentale.
  • restituisce l'esito al Comune, al termine dell'istruttoria (entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione).

Una volta che l'INPS ha terminato l'istruttoria, se l'esito dà diritto alla Carta SIA, il Comune provvede a comunicarlo alla persona interessata e a Poste Italiane che emetterà la Carta e che sarà "caricata" del corrispettivo riconosciuto direttamente dall'INPS.


I progetti personalizzati di presa in carico

Entro 60 giorni dal primo accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre), i Comuni predispongono il «progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa», che viene redatto insieme al nucleo familiare, sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d'intesa con le Regioni (esistono già specifiche Linee Guida). Se la persona interessata non sottoscrive e si impegna a rispettare il progetto, il beneficio economico viene revocato.

L'obiettivo dichiarato è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità delle persone coinvolte; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia.

Per far ciò, verrà chiesto ai/alle componenti il nucleo familiare beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:

  • frequenza di contatti con i membri dell'équipe del Comune responsabile del progetto;
  • ricerca attiva di lavoro;
  • adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
  • frequenza e impegno scolastico;
  • comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.


Le risorse

Per concludere, un accenno alle risorse prevista per il SIA: la Legge n. 208/2015 ha previsto uno stanziamento di 750 milioni di Euro, di cui, in parte, sono fondi recuperati da altre destinazione o già destinati, ma non spesi; in parte, si tratta di nuovi stanziamenti.

Si legga qui il commento integrale [link a sito esterno] di Carlo Giacobini, pubblicato su Handylex.org.

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