Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

Le semplificazioni del Governo: il Decreto n. 90 è ora legge

Pubblicato il 29/08/2014 - Letto 3951 volte
Le semplificazioni amministrative previste dal Decreto Legge n. 90 del 24 luglio scorso, sono state convertite dal Parlamento nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014. Durante i lavori parlamentari di conversione, per ciò che concerne le novità introdotte a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le Camere hanno per lo più confermato quanto decretato dal Governo e hanno anche aggiunto - migliorandoli - alcuni elementi non previsti dal Decreto.

Alla fine di giugno, in queste pagine, abbiamo riferito delle semplificazioni per le persone con disabilità e le loro famiglie che il Governo guidato da Matteo Renzi ha previsto con il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Il Decreto Legge n. 90/2014, come da parassi, entro 60 giorni è stato convertito in legge dal Parlamento e, durante le fasi di conversione, ha subìto conferme e/o modificazioni delle sue parti. Quello cui noi faremo riferimento ora, quindi, non sarà più il Decreto Legge n. 90/2014, ma la norma che lo ha convertito, ossia la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 [link a sito esterno].

Di seguito, proponiamo una sintesi delle agevolazioni che sono state confermate e/o integrate nella Legge n. 114/2014 di conversione del Decreto Legge n. 90/2014


Rivedibilità degli accertamenti sanitari

In fase di conversione del Decreto n. 90/2014, il Parlamento ha introdotto una novità - non prevista nel testo originario - relativa alle modalità di revisione degli stati di «invalidità civile» e «stato di handicap». Due sono le novità introdotte (articolo 25, comma 6-bis):

  • all'indomani della scadenza dei verbali di accertamento degli stati di «invalidità civile» e «di handicap», fino a quando non saranno effettuate le visite di revisione, alle persone con disabilità non verranno più sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni e indennità), non perderanno più il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non perderanno più il diritto di accedere ad altre agevolazioni;
  • viene precisato che la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è solamente dell'INPS.


Accertamenti per l'idoneità alla guida

Rispetto agli accertamenti per l'idoneità alla guida (articolo 25, comma 2), le Camere parlamentari, in sede di conversione del Decreto n. 90/2014:

  • hanno confermato il disposto che prevede che la Commissione Medica per le patenti nella prima visita di idoneità alla guida della persona con disabilità, qualora certifichi una condizione di salute stabilizzata, non suscettibile di aggravamento e ritenga non necessario modificare le prescrizioni o le limitazioni in atto per condurre il veicolo, prescriva che i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la Commissione stessa e che sarà sufficiente rivolgersi ad un medico autorizzato (Agenzia pratiche, ASL …);
  • hanno aggiunto una novità importante anche rispetto alla durata della patente speciale (che fino ad oggi era di 5 anni o meno): nei casi descritti sopra, anche la patente speciale sarà valida nelle tempistiche comunemente previste per la patente ordinaria (tre, cinque, dieci anni), facendo fede quindi al tipo di patente (A, B, C e D) e all'età anagrafica dei/elle conducenti, e non più alla "specialità" della patente.
  • confermato la possibilità per le persone interessate di chiedere la presenza, nel corso della valutazione dell'idoneità, di una figura esperta appartenente ad un'associazione di persone con disabilità individuata dalla persona con disabilità.


Parcheggi

Rispetto al disposto del previsto all'articolo 25, comma 3, del Decreto n. 90/2014, i lavori parlamentari hanno confermato la disposizione che impone ai Comuni di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei veicoli in uso da persone con disabilità, munite di contrassegno, superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili).

Le Camere hanno lasciato valida l'opzione (e non l'obbligo) per i Comuni di prevedere la gratuità della sosta dei veicoli in uso da persone con disabilità nei parcheggi a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Questo aspetto ha creato brutte "sorprese" a persone con disabilità ignare di trovarsi in un Comune dove vige il pagamento della sosta anche per i veicoli di persone con disabilità parcheggiati al di fuori dei posti riservati.


Semplificazione dei certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi

In merito ai certificati provvisori per chiedere i permessi e congedi lavorativi (previsti in massima parte dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 [link a sito esterno]), in sede di conversione, l'Assemblea legislativa ha approvato il disposto che abbassa il limite di 90 giorni a 45 (a partire dalla domanda di accertamento) per richiedere ad un medico specialista il certificato provvisorio dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992), qualora la Commissione non si sia espressa in materia.

La norma, inoltre, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già al termine della visita e, infine, estende la validità anche ai congedi retribuiti.

Lo stesso comma porta da 180 a 90 giorni (a partire dalla data di presentazione della domanda) il tempo massimo entro cui la Commissione Medica delle Aziende Sanitarie Locali deve pronunciarsi rispetto all'accertamento dello stato di handicap.


Neo-maggiorenni

Minore con indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione
Rispetto alle novità introdotte sul tema delle persone con disabilità neo-maggiorenni (articolo 25, comma 6), in fase di conversione in legge, le Camere hanno confermato il disposto che stabilisce che alla persona minorenne, titolare di indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione, «sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari».

Le Camere, inoltre, hanno soppresso l'obbligo, inizialmente previsto dal Decreto n. 90/2014, di presentare una domanda amministrativa: da oggi, la concessione delle prestazioni economiche avverrà in automatico.

Minore con indennità di frequenza
È stato confermato dal Parlamento anche il disposto che prevede che le persone minorenni con disabilità che percepiscono l'indennità mensile di frequenza, possano ottenere in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili alle persone adulte con riconoscimento di invalidità civile, presentando una domanda amministrativa entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Rimane fermo che, al raggiungimento della maggiore età, dovranno effettuare l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Nota: Su tale ultimo aspetto l'INPS - con il Messaggio n. 6512 dell'8 agosto 2014 [link a sito esterno] - ha già fornito le conseguenti indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa.


Esonero dalle revisioni degli accertamenti sanitari

In sede di conversione in legge, il Parlamento ha confermato il disposto dell'articolo 25, comma 8 del Decreto n. 90/2014, che abroga il divieto di esonero da ulteriori visite solo ai beneficiari delle indennità di accompagnamento o di comunicazione (così come era previsto dall'articolo 97, comma 2, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000): d'ora in poi, quindi, l'esonero dalla revisione sarà esteso a tutte le persone con disabilità con patologie stabilizzate.


Concorsi e assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Rispetto a questo tema, i lavori parlamentari hanno confermato quanto previsto all'articolo 25, comma 9 del Decreto n. 90/2014: l'integrazione di un nuovo comma all'articolo 20 della Legge n. 104/1992 che stabilisce che una persona con disabilità, cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile uguale o superiore all'80%, non è tenuta a sostenere la prova pre-selettiva eventualmente prevista.

In sede di conversione, inoltre, è stato aggiunto un ulteriore comma: il 9-bis. Secondo alcuni commentatori - come Carlo Giacobini, direttore di Handylex.org - questo nuovo comma sarebbe di «dubbia interpretazione».

Il 9-bis, infatti, interviene modificando il comma 2 dell'articolo 16 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 [link a sito esterno], che prevede che le persone con disabilità che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possano essere assunte, ai fini della copertura delle aliquote di riserva nelle Pubbliche Amministrazioni, anche oltre il limite dei posti a loro riservati nel concorso (esempio: se un concorso prevede una riserva di 5 posti per le persone con disabilità in una data Amministrazione pubblica, ma in quella stessa Amministrazione l'aliquota di riserva - ossia la quota prevista dalla Legge n. 68/1999 - è di 10 posti, si può ricorrere alla selezione di personale attingendo dalla graduatoria delle persone risultate idonee per raggiungere i restanti 5 posti nel rispetto dell'aliquota prevista).

In particolare, il comma 9-bis interviene escludendo tra le beneficiarie di queste assunzioni le persone con disabilità che non versano in stato di disoccupazione (originariamente, infatti, la norma includeva questa possibilità per coloro che non fossero in stato di disoccupazione).

Giacobini, dalle colonne di Handylex.org [link a sito esterno], afferma che: «la legge 114/2014 sopprime quell'inciso relativo alla disoccupazione. Sembra che il Legislatore abbia voluto adeguare questa disposizione specifica alle indicazioni già presenti all'articolo 8 della stessa legge 68/1999 relativa agli elenchi e graduatorie, privilegiando i disabili che si trovino in stato di disoccupazione. In realtà - prosegue - alla prova dei fatti, la modifica appare piuttosto debole: il ben noto tasso di scopertura delle aliquote di riserva presso le pubbliche amministrazioni e il risicato numero di concorsi riservati rendono quasi ridondante l'indicazione normativa anche se così novellata».

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0