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Scuola: quando la Cassazione lascia perplessi!

Pubblicato il 26/09/2013 - Letto 3637 volte
La recentissima Sentenza n. 21166/2013 della Corte di Cassazione ha lasciato perplessi in molti per le incoerenze e le incongruenze con la normativa esistente. A farne le spese - in tutti i sensi - è stata la famiglia di un bambino con disabilità che aveva chiesto il rimborso per la compartecipazione alle spese di trasporto e di assistenza del figlio. In questo focus, partendo dalle riflessioni di Salvatore Nocera, analizzeremo gli aspetti critici della Sentenza.

«Stavolta è la cassazione a dover essere "cassata"!» [link a sito esterno] - questo il commento di Salvatore Nocera (vicepresidente nazionale della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) alla Sentenza n. 21166/2013 del 17 settembre scorso prodotta dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha prescritto alla famiglia di un alunno con disabilità, di compartecipare alle spese per il trasporto e l'assistenza a scuola.

Ma vediamo più nel dettaglio la Sentenza e le perplessità - che nascono spontanee - sollevate da Nocera.


Le prescrizioni della Sentenza

Questa Sentenza ha concluso un procedimento avviato nel 2006 dalla famiglia di un alunno con disabilità, la quale aveva richiesto il rimborso delle spese da essa anticipate, per il trasporto e l'assistenza a scuola del ragazzo. Il Comune, infatti, ai tempi aveva chiesto alla famiglia una compartecipazione al costo dei servizi.

Alla famiglia, che dunque chiedeva assistenza e trasporto gratuiti, la Corte di Cassazione ha dato torto, argomentando in diversi punti la motivazione:

  • le norme costituzionali sul diritto allo studio degli alunni con disabilità sono «programmatiche» e non precettive e comunque non prevedono la totale gratuità dei servizi;
  • non ci sono norme legislative che garantiscono, in modo esplicito, la gratuità dei servizi richiesti;
  • il principio di «accomodamento ragionevole» previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (articolo 2, comma 4), e che viene ribadito anche all'articolo della stessa che parla dell'educazione (articolo 24, comma 2, lettera c), comporterebbe - secondo l'interpretazione della Corte - l'obbligo delle famiglie di contribuire ai costi dei servizi, secondo le proprie possibilità economiche.


Le perplessità sulle motivazioni

Nocera ha sollevato alcune questioni, di seguito elencate, per cui dissentire dalla Sentenza.

1. Il divieto di disuguaglianza nei confronti degli alunni con disabilità è immediatamente precettivo (ciò è espressamente affermato dalla Sentenza n. 215/1987, che richiama l'articolo 3, comma 2, della Costituzione). Se si ragiona esclusivamente sull'«uguaglianza materiale», trattando allo stesso modo bambini con o senza disabilità (e facendo quindi pagare trasporto e assistenza), si finisce per discriminare proprio i bambini con disabilità per cui il trasporto e l'assistenza non sono un'opportunità, bensì una necessità imprescindibile, quantomeno in taluni casi. Chiaramente, se tale necessità non viene soddisfatta, si rischia di andare a ledere il diritto fondamentale all'istruzione previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla stessa Convenzione dell'ONU, nonché dalle norme costituzionali del nostro Paese.

2. La gratuità dei servizi richiesti è sancita da diverse norme:

  • la Legge n. 118/1971 (articolo 28) della afferma il diritto al trasporto gratuito per gli alunni con disabilità del primo ciclo;
  • la Sentenza n. 2631/2008 del Consiglio di Stato ha, in seguito, esteso il diritto al trasporto e all'assistenza in forma gratuita anche alle scuole superiori;
  • la Legge n. 67/2006 vieta qualunque forma di discriminazione per le persone con disabilità. Nocera ribadisce: chiedere alle famiglie di compartecipare al costo di trasporto e assistenza, come detto al punto precedente, non tiene conto del fatto che ciò costituisce una disparità di trattamento tra chi ha l'opportunità e chi la necessità - indispensabile - di usufruire di tali servizi;
  • il Decreto Legislativo n. 112/1998 (articolo 139) afferma esplicitamente che il trasporto e l'assistenza in forma gratuita per gli studenti con disabilità, sono compito rispettivamente del Comune (per la scuola del primo ciclo) e della Provincia (per le scuole superiori).

3. In questa Sentenza viene analizzata a lungo la Legge n. 104/1992, mettendo l'accento su come le norme che riguardano gli Enti Locali per la fornitura dei Servizi per l'integrazione scolastica siano condizionate dalle «disponibilità di bilancio». La Corte Costituzionale, però, nella Sentenza n. 80/2010, ha affermato espressamente che il diritto all'inclusione scolastica non può essere condizionato o affievolito per motivi di bilancio, in quanto è «costituzionalmente protetto».

4. Inoltre, l'accomodamento ragionevole, espresso dalla Convezione dell'ONU, è fondato sul principio fondamentale delle pari opportunità che devono essere garantite agli alunni con disabilità. Nocera ribadisce, dunque, che le Amministrazioni dovrebbero farsi carico anche di sacrifici economici, pur di non creare una disparità di trattamento (come detto sopra) andando a gravare sulle famiglie delle persone con disabilità.


Conclusioni

Dalle considerazioni fatte, possiamo essere d'accordo con Nocera nel ritenere che la Sentenza in questione dia un'interpretazione riduttiva della normativa e della giurisprudenza costituzionale.

Va sottolineato, ad ogni modo, che la Sentenza riguarda solo il caso in questione e non condiziona altri organi di giustizia in future formulazioni. Ciò che ci si auspica è che, in futuro, non venga seguito l'orientamento di questa Sentenza della Suprema Corte, che comunque rimane un caso unico e isolato.

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