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L'indennità di mobilità è sostituibile con l'assegno ordinario di invalidità o con la pensione di inabilità?

Pubblicato il 24/10/2007 - Letto 8394 volte
Buongiorno, sono una lavoratrice iscritta nelle liste di mobilità, essendo stata licenziata per crisi aziendale. Godrò dell'assegno di mobilità sino al 2009, sperando nel frattempo di poter ricollocarmi. Ho scoperto in questo periodo di aver contratto l'epatite C attiva, inoltre sono portatrice sana di epatite B. Sarà stato lo stress, ma mi ritrovo con una malattia da reflusso gastroesofageo e biliare (ho tolto la colecisti nel '99), mi sono state diagnosticate due ernie cervicali, tunnel carpale mano dx, già operata la sx. penso che ci siano i presupposti per chiedere una inabilità al lavoro parziale o totale, da confermare, la mia domanda è: essendo in mobilità è come se fossi una lavoratrice?, nel caso in cui venisse certificata la mia invalidità la mobilità può essere sostituito con quello ordinario d'invalidità o pensione inabilità lavoro? può darmi delle indicazioni e maggior chiarimenti? Grazie 1000.
Letizia, 43 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, ci sentiamo in dovere di fare una premessa: la tutela economica delle persone che acquisiscono una o più disabilità (prima o durante l'attività lavorativa) è disciplinata da due sistemi di politiche sociali e previdenziali: il riconoscimento dell'invalidità civile (effettuato dalla Commissione Medica della ASL) e il riconoscimento della riduzione parziale o totale della capacità lavorativa (effettuato dal Medico legale dell'INPS). Sebbene entrambe siano concepite intorno alla produttività lavorativa del richiedente il riconoscimento, le prestazioni economiche e le modalità di erogazione in favore dei cittadini riconosciuti invalidi civili hanno presupposti ed entità diverse da quelle erogate dall'INPS ai lavoratori che hanno subìto una riduzione della capacità lavorativa. Possono essere richiesti entrambi i riconoscimenti.

Venendo al caso da Lei esposto, l'indennità di mobilità non viene più erogata quando l'interessato:

  • viene cancellato dalle liste di mobilità;
  • viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.

I rapporti tra le provvidenze economiche dei due sistemi previdenziali ed altre prestazioni sono i seguenti:

  • per l'invalidità civile, le prestazioni economiche sono: l'«assegno mensile di assistenza» e la «pensione di invalidità civile». Queste sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorative e, nel Suo caso specifico, anche con l'indennità di mobilità. L'erogazione delle prestazioni è disciplinato dalle percentuali di invalidità civile e dal reddito del richiedente (vedi approfondimenti);
  • i trattamenti previdenziali INPS per i lavoratori, come Lei ha citato, sono: «pensione ordinaria di inabilità», e l'«assegno ordinario di invalidità». Queste, come nel Suo caso, possono presentare delle incompatibilità con altri trattamenti previdenziali.

Per maggiori dettagli, tuttavia, consigliamo di rivolgersi presso le sedi INPS (o accedere al sito web dell'INPS) o ai Patronati.


APPROFONDIMENTI:


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti.
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