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Sono paraplegico. Perché per l'INPS non ho una riduzione della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, mentre per la ASL sì?

Pubblicato il 12/02/2010 - Letto 4398 volte
Salve! Sono un ragazzo paraplegico ho 36 anni e lavoro come impiegato presso un'azienda di telecomunicazioni dove sono stato assunto nell'aprile del 2004 grazie alla legge 68/99. Ad ottobre 2009 ho fatto richiesta di assegno ordinario di invalidità, ho fatto la "visita" presso un "medico" dell'INPS, che si è limitato ha farmi alcune domande sulla mia patologia ma non mi ha visitato in alcun modo. Pochi giorni fa ho ricevuto la risposta dell'INPS dove mi è stato comunicato che "Non è stato possibile accogliere la mia domanda poiché non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali". Io ho avuto un incidente stradale nel 1991 e prima del 2004 non avevo mai svolto alcuna attività lavorativa, ma se oggi ho un lavoro lo devo proprio al fatto di essere un Invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad un terzo, non essendo io un esperto in ambito legale ho le idee un po' confuse e non riesco a capire se il rigetto della mia domanda sia giusto oppure se ci siano gli estremi per fare un ricorso confido in voi sperando che riusciate a sciogliere questo dilemma, vi ringrazio sin d'ora cordiali saluti.
sALVATORE, 36 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la domanda che Lei ha richiesto al Suo Ente previdenziale è cosa diversa (anche se la similitudine dei termini adoperati crea inevitabilmente confusione) dall'accertamento dell'invalidità civile che Lei ha richiesto alla ASL a causa della Sua paraplegia.

Infatti, l'accertamento medico dell'INPS, che Lei ha effettuato ai fini di ottenere l'assegno ordinario di invalidità, mira a valutare la Sua capacità lavorativa specifica «in occupazioni confacenti alle attitudini personali». In quest'accezione, una paraplegia non è incompatibile, in sé per sé, con una professione impiegatizia sedentaria. Infatti, se questa condizione di salute costituisse un impedimento per far lavorare una persona con paraplegia (o con altre disabilità) - oltre ad essere un'aberrazione e una grave violazione dei diritti umani delle persone con disabilità - non avrebbero senso né la Legge n. 104/1992, né, tanto meno, la Legge n. 68/1999.

Attenzione. Altri aspetti potrebbero incidere sulla qualità del suo lavoro: la presenza di barriere architettoniche nell'edificio dell'azienda in cui lavora, difficoltà per raggiungere la sede, ecc. Questi, tuttavia, non sono problemi legati alla Sua capacità specifica di svolgere le mansioni che rientrano nel Suo contratto, ma sono questioni che, pur incidendo nella qualità del Suo lavoro e della Sua vita, dovrebbero essere risolte applicando le specifiche normative a riguardo (e sanzionando i responsabili qualora tali ostacoli non venissero rimossi).

In quest'ottica, quindi, l'assegno ordinario di invalidità - che, ricordiamo, è una prestazione esclusivamente previdenziale (ossia erogata ai lavoratori che, a seguito di una menomazione, hanno una riduzione superiore ad un terzo della capacità di svolgere le specifiche mansioni ad essi attribuite) - è stato riconosciuto improprio in virtù della valutazione delle Sue condizioni di salute in relazione alle specifiche mansioni che Lei svolge.

Altro discorso è legato all'invalidità civile. Questo istituto giuridico, che nasce nel 1971, ha una natura mista, a cavallo tra la previdenza e l'assistenza. Senza scendere nelle annose questioni che riguardano i problemi medico-legali e giudici di tale accertamento, è sufficiente chiarire che la capacità lavorativa menzionata (e che involontariamente e comprensibilmente Lei, come tanti, ha confuso con l'altra) è solo un parametro generico che nulla ha a che vedere con una specifica attitudine del lavoratore. Le motivazioni che hanno portato ad utilizzare tale criterio di valutazione delle menomazioni nasce, effettivamente, dai sistemi previdenziali (che, per l'appunto, valutano la capacità lavorativa), ma la valutazione, in sé per sé, se ne distacca quando deve valutare la persona nella sua globalità e non in relazione ad una specifica mansione. Molta letteratura a riguardo si è espressa in favore di una correzione di fondo di tale concezione, che continua a confondere le persone con disabilità e a non costituire un parametro funzionale; tuttavia, data la complessità delle questioni che tale riforma solleverebbe, in buona sostanza, il Legislatore, da quarant'anni, non ha mai proceduto ad una seria modifica.

In sintesi, quindi: ciò che Lei ha richiesto è una prestazione previdenziale erogabile solo in virtù di una riduzione superiore ad un terzo della capacità lavorativa «specifica» in occupazioni confacenti alle Sue attitudini personali. Dal momento che tale condizione non sussiste, la Sua domanda è stata rigettata. L'accertamento dell'invalidità civile, invece, Le ha riconosciuto sì una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, ma «generica», poiché sulla base di una valutazione globale, è stata colta l'incidenza della Sua condizione di salute in relazione alla qualità della Sua vita; ciò Le ha permesso di accedere a prestazioni socio-sanitarie ed economiche (protesi, ausili, prestazioni assistenziali, ecc.).


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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