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Il valore delle sentenze in caso di ricorso contro i verbali delle Commissioni mediche

Pubblicato il 20/09/2012 - Letto 6187 volte
Ho fatto ricorso contro il verbale della Legge n. 104/1992 per avere la gravità (articolo 3, comma 3) finalizzata a poter usufruire dei permessi lavorativi. Il giudice me l'ha concessa con sentenza, ma il mio datore di lavoro non accetta l'atto, affermando che dovrei portare il verbale e non la sentenza. Esistono dei riferimenti di legge cui posso appellarmi?
Tiziana, 47 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la questione relativa alla validità di una sentenza emessa da un Giudice rientra nel più ampio campo del diritto italiano.

Nel nostro Ordinamento, la sentenza emessa da un giudice sostituisce a tutti gli effetti il contenuto dell'atto impugnato: ad esempio, se lo annulla, l'atto non è più valido.

Questo vale anche nel caso dei ricorsi contro i verbali emessi dalle Commissioni Mediche per l'invalidità civile, stato di handicap (Legge n. 104/1992) e stato di disabilità ai fini del collocamento al lavoro (Legge n. 68/1999). Se il giudice, con la sua sentenza, annulla il verbale, questo non è più valido, oppure, se rimette alla Commissione per una nuova valutazione, quest'ultima si dovrà esprimere nuovamente. Nel Suo caso, il giudice ha valutato la presenza di una condizione di gravità [stato di handicap in situazione di gravità, articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992, N.d.R.], laddove la Commissione non l'aveva accertata.

La sentenza del giudice che ha accolto il Suo ricorso ha lo stesso valore ed effetto del verbale emesso dalle Commissioni Mediche. Il valore e gli effetti delle sentenze del giudice sono previsti sia nel Codice Civile, sia nel Codice di Procedura Civile.

Nel Codice Civile ci sono due articoli a riguardo:

  • articolo 2908 - «Effetti costitutivi delle sentenze», che afferma: «Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa».
  • articolo 2909 - «Cosa giudicata», che afferma: «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

Nel Codice di Procedura Penale l'articolo 324 - «Cosa giudicata formale» dice: «Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione […]».


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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