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La lista di mobilità si può sospendere per motivi di salute?

Pubblicato il 22/02/2011 - Letto 2273 volte
Buongiorno, mio marito è stato licenziato e si è iscritto alle liste di Mobilità poiché l'azienda dove lavorava è fallita. Scrivo per sapere se esistono particolari agevolazioni con possibilità di rientro nel mondo del lavoro, anche in Enti Pubblici, per una persona che ha problemi di salute. Lui ha un problema alla vista, in particolare nonostante la sua giovane età, 40 anni, è stato operato di cataratta ad un occhio. La causa della malattia, avvenuta ad una età ancora prima della pre-senilità, è dovuta alle attività lavorative svolte nel passato, a "contatto" con le radiazioni non ionizzanti emanate dagli impianti delle reti cellulari per le Telecomunicazioni, lui sta aspettando risposta da INAIL per il riconoscimento. La cataratta è comparsa anche all'altro occhio che è ancora in attesa di operazione, vede sfocato e sdoppiato e bagliori alla luce, non vi sono lenti in grado di correggere il suo deficit. Ha un controllo a breve dove si deciderà se operare o meno anche il secondo occhio, scelta che spetta al chirurgo se troverà la cataratta "matura". Dalla decisione all'operazione passeranno altri 2/3 mesi di lista d'attesa, nei quali si vive una condizione di inabilità, questo è ciò che ha provato per il primo occhio poiché non vedeva oltre il suo naso e non c'era occhiale che potesse aiutare, aveva quindi problemi nella lettura, scrittura al Computer, per non dire del fatto che non poteva più essere affidabile nella guida. A questo si è aggiunto anche un lasso di tempo per la convalescenza post operazione e per far fare degli occhiali idonei alla nuova condizione visiva. Negli Ospedali Pubblici non ci sono priorità per chi ha un' età "lavorativa" e chi è già in pensione, la maggior parte delle persone che hanno le cataratte. Alla difficoltà di trovare un nuovo lavoro dettata dalla crisi e dalla sua età non più verde, si è aggiunto questo problema poiché difficilmente le Aziende, che già chiedono ai propri dipendenti preparazione ed efficienza, assumerebbero una persona che poi dovrebbe sottostare all'iter descritto per il primo occhio; lui non riesce a nascondere la cosa, anche perché verrebbero senz'altro a conoscenza attraverso una visita medica. Per questo problema agli occhi esiste un'invalidità che possa permettermi di essere considerato categoria protetta? Lui ha chiesto all'INPS se eventualmente c'è la possibilità di sospensione della mobilità per malattia o ricovero Ospedaliero, per non sprecarla ulteriormente, ma gli hanno risposto che tale sospensione avviene solo per un'attività lavorativa, per il servizio militare od una maternità. Per lui la situazione è piuttosto preoccupante ed anche umiliante poiché ha sempre svolto attività lavorative di responsabilità Vi ringrazio. Cordiali saluti
Elisabetta, 38 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la normativa che tutela il lavoratore con una particolare condizione di salute si divide in due branche: quella riservata alle persone con disabilità (per le quali si presuppone un certificato di invalidità civile o di stato di handicap); quella riservata ai lavoratori che acquisiscono una disabilità che riduce la capacità lavorativa.

Poiché nella Sua e-mail non emerge alcun riferimento alla presenza di certificazioni sanitarie relative all'invalidità civile, deduciamo che il percorso da intraprendere debba orientarsi verso la capacità specifica di Suo marito di svolgere un'attività lavorativa.

In questo caso è necessario che Suo marito richieda al proprio Ente previdenziale una valutazione della capacità lavorativa specifica (come descritto nella scheda in approfondimenti). In questo caso, l'Ente previdenziale provvederà, tramite la Commissione Medico-legale, ad accertare la capacità lavorativa di Suo marito e, sulla base del livello di capacità compromessa valutata, provvederà ad individuare le misure economiche corrispondenti (sulla base dei requisiti posseduti da Suo marito): l'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità. Nel primo caso, pur percependo l'assegno, è possibile continuare a lavorare, ma con orari e mansioni ridotte; nel secondo caso, invece, non è possibile proseguire l'attività lavorativa e la prestazione viene erogata fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Qualora a Suo marito vengano riconosciute tali prestazioni previdenziali, La informiamo che queste sono incompatibili con l'indennità di mobilità che non può essere erogata quando l'interessato raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità (nel caso in cui non decida di optare per l'indennità di mobilità), come previsto dall'articolo 5 della Legge n. 236/1993, ripreso anche dalla Circolare INPS n. 9 del 12 gennaio 1993, parte II.


Approfondimenti

Scheda Contact Center: Accertamento della capacità lavorativa specifica.


Normativa di riferimento

Legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

Circolare INPS n. 9 del 12 gennaio 1993.


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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